Sentenza del 09/10/2018 n. 87 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato il recupero di 204.594,53 euro per accisa sull'alcol, interessi e indennità di mora relativo a tre partite di vodka spedite in regime di sospensione d'accisa e dichiarate per l'esportazione in Tunisia. La merce, di proprietà della Veca AVR Srl, non aveva mai lasciato il territorio nazionale, mentre erano state rilasciate false attestazioni di visto uscire. L'Agenzia ha sostenuto che la circolazione si conclude solo con l'effettiva uscita della merce, che il soggetto garante è debitore dell'accisa in caso di irregolarità e che non ricorrevano né l'assenza di colpa né la forza maggiore.
La decisione
L'appello dell'Agenzia è stato accolto. La Commissione ha stabilito che la circolazione in regime sospensivo non si era conclusa, poiché la vodka non aveva mai lasciato il territorio della Comunità; la falsa attestazione di esportazione e il mancato annullamento della dichiarazione doganale non erano sufficienti a dimostrare l'effettiva esportazione. L'Ente, avendo prestato garanzia, rispondeva del pagamento dell'accisa indipendentemente da dolo o negligenza. È stata inoltre esclusa la forza maggiore, applicabile solo in caso di distruzione totale o perdita irrimediabile della merce, non quando il prodotto è stato immesso al consumo senza pagamento dell'accisa. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 6, comma 7, del TUA
La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità
L'esportazione deve essere effettiva. La nota o attestazione di esportazione documenta l'uscita, ma non sostituisce il requisito sostanziale dell'effettivo abbandono del territorio.
Articolo 7, comma 1, lettera a), del TUA
In caso di irregolarità l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne hanno garantito il pagamento
Il soggetto che presta la garanzia per la circolazione in regime sospensivo può essere chiamato a pagare l'accisa in caso di irregolarità, indipendentemente dalla prova di una sua condotta negligente o colposa.
Articolo 4, comma 1, del TUA
La disposizione non è stata ritenuta applicabile al caso concreto come causa generale di esonero dalla responsabilità per il mancato pagamento dell'accisa.
Articolo 4, comma 5, del TUA
Distruzione totale o perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa
La forza maggiore per prodotti in regime sospensivo può operare soltanto quando la merce sia stata totalmente distrutta o abbia subito una perdita irrimediabile tale da renderla inutilizzabile come prodotto soggetto ad accisa. Il semplice mancato rinvenimento della merce, se questa è stata immessa al consumo, non è sufficiente.
Massime di principio
- Per le merci in regime di sospensione d'accisa destinate all'esportazione, la responsabilità fiscale non viene meno con la sola attestazione documentale: occorre che l'uscita dal territorio sia effettiva e verificabile.
- Il garante della movimentazione può essere obbligato al pagamento dell'accisa per il solo fatto di aver prestato garanzia, senza che l'amministrazione debba dimostrare una sua colpa o negligenza.
- Documenti doganali falsi o irregolari non producono l'effetto di chiudere validamente la circolazione sospensiva quando la merce non è realmente uscita dal territorio.
- La forza maggiore va interpretata restrittivamente: la scomparsa, il mancato rinvenimento o l'immissione illecita al consumo della merce non equivalgono automaticamente a distruzione totale o perdita irrimediabile.
- Chi presta garanzia dovrebbe verificare con particolare attenzione la plausibilità dei trasporti, le rotte, i tempi, la disponibilità dei collegamenti e la coerenza della documentazione, poiché tali controlli potrebbero non escludere comunque la responsabilità oggettiva derivante dalla garanzia.
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