Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/10/2018 n. 1759 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Determinazione dell'imposta - Onere della prova della certezza, dell'inerenza e della determinabilità dei costi a carico del contribuente - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha chiesto la revocazione della precedente sentenza della Commissione Tributaria Regionale per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice avesse travisato il contenuto del primo motivo di appello. In particolare, la contribuente aveva contestato la validità della delega di firma dell'avviso di accertamento, deducendo che la delega non fosse sottoscritta, fosse un atto interno privo di rilevanza esterna, non individuasse chiaramente il funzionario delegato e non indicasse i presupposti e la durata della delega. Nel merito, contestava inoltre la motivazione dell'avviso e la fondatezza dell'accertamento IRES, anche con riferimento alla deducibilità dei costi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto il ricorso per revocazione, riconoscendo che la precedente sentenza era affetta da errore di fatto derivante da una svista percettiva sulle deduzioni della contribuente. Tuttavia, riesaminato il merito, ha respinto l'appello contro la sentenza della CTP di Prato. Il motivo relativo alla validità della delega è stato dichiarato inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposto già in primo grado mediante motivi aggiunti. La censura sulla motivazione dell'avviso è stata ritenuta infondata, poiché l'atto conteneva elementi sufficienti a consentire la difesa. Nel merito, è stata confermata la ripresa fiscale perché la contribuente non aveva provato la certezza, l'inerenza e l'oggettiva determinabilità dei costi dedotti, né l'impossibilità incolpevole di reperire la documentazione o di ottenerne copia dai fornitori. Le spese della fase di revocazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 395, comma 1, n. 4, codice di procedura civile

    Errore di fatto risultante dagli atti di causa

    Consente la revocazione quando la decisione è fondata su una svista percettiva relativa al contenuto degli atti processuali. Nel caso concreto, la revocazione è stata accolta perché la precedente sentenza aveva erroneamente individuato il contenuto del primo motivo di appello.

  • Art. 24, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Le contestazioni relative a documenti o fatti già presenti nel processo devono essere formulate tempestivamente nel giudizio di primo grado, anche mediante motivi aggiunti quando ne ricorrono i presupposti. La contestazione della delega, proposta soltanto in appello, è stata quindi dichiarata inammissibile.

  • Cassazione civile, ordinanza 13 luglio 2015, n. 14537

    Il contribuente che deduce costi deve dimostrare non solo l'impossibilità incolpevole di produrre la documentazione, ma anche di non aver potuto ottenere copia delle fatture direttamente dai fornitori.

  • Cassazione civile, ordinanza n. 7617/2018

    È richiamata per affermare che una svista percettiva sul contenuto delle difese, se potenzialmente decisiva, può integrare errore di fatto revocatorio.

Massime di principio

  • Chi intende dedurre costi ai fini fiscali deve conservare e produrre documentazione idonea a dimostrarne certezza, inerenza e oggettiva determinabilità.
  • L'assenza o l'irreperibilità del commercialista non esonera automaticamente il contribuente dall'onere probatorio: occorre dimostrare sia l'impossibilità incolpevole di reperire i documenti sia l'impossibilità di ottenerne copia dai fornitori.
  • Le contestazioni relative a vizi dell'avviso di accertamento o della delega di firma devono essere formulate tempestivamente nel primo grado di giudizio; introdurle per la prima volta in appello può comportarne l'inammissibilità.
  • La revocazione per errore di fatto riguarda una vera svista percettiva sugli atti processuali e non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o delle questioni giuridiche.
  • Anche quando la revocazione viene accolta, il giudice deve riesaminare il merito: la correzione dell'errore processuale non implica necessariamente la vittoria del contribuente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.