Cassazione Civile, Ordinanza n. 01145/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di collaborazione per la traduzione dal francese all'italiano di due testi di tarologia e, parallelamente, da una serie di domande cautelari e di merito per asseriti plagi e atti di concorrenza sleale legati a un libro sui tarocchi, a un mazzo di carte e a un metodo di insegnamento/interpretazione dei tarocchi. In primo grado è stato riconosciuto al traduttore un credito per l'attività svolta, ma anche un plagio parziale del libro, un plagio dell'articolo sul sito e atti di concorrenza sleale per la riproduzione delle carte, con condanne e inibitorie. In appello la decisione è stata confermata quanto alla debenza del compenso e, in larga parte, alla qualificazione e delimitazione degli illeciti. Il ricorrente ha proposto nove motivi di cassazione: 1) violazione degli artt. 2230 e 2233 c.c., sostenendo che la prestazione d'opera intellettuale poteva essere gratuita e che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere dovuto il compenso; 2) omessa pronuncia sulla domanda di estinzione del diritto al compenso per il successivo plagio dell'opera tradotta; 3) errata declaratoria di inammissibilità del motivo di appello sulla estensione del plagio all'intero libro per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; 4) violazione dell'art. 4 l.d.a. per l'esclusione della tutela autorale del mazzo di tarocchi rielaborato, che secondo il ricorrente aveva comunque un minimo apporto creativo; 5) violazione dell'art. 2598 n. 1 c.c. per l'esclusione della concorrenza sleale confusoria per imitazione servile del mazzo; 6) violazione dell'art. 345 c.p.c. in tema di produzione documentale e nuove argomentazioni sul metodo Camoin; 7) violazione degli artt. 183 e 112 c.p.c. per il rilievo officioso della tardività di un documento prodotto solo con la terza memoria istruttoria; 8) mancato accertamento dell'illecito concorrenziale per abusivo utilizzo e ripresa dell'offerta formativa e del metodo Camoin; 9) errata declaratoria di inammissibilità, per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., della censura sulla liquidazione del danno, anche con riferimento alle edizioni digitali e multilingue. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i singoli motivi, valorizzando soprattutto la natura di accertamenti di fatto delle valutazioni della Corte territoriale, il difetto di autosufficienza e specificità dei motivi, la regola per cui il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporta implicitamente il rigetto della pretesa, la necessità di impugnare tutte le rationes decidendi autonome e la rilevabilità d'ufficio delle preclusioni istruttorie. In conclusione il ricorso è stato rigettato integralmente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione, confermando la sentenza della Corte d'appello di Milano. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: ha escluso la violazione di legge sul compenso per la traduzione, affermando che la Corte territoriale aveva solo accertato in fatto l'assenza di prova di un accordo di gratuità; ha escluso l'omessa pronuncia perché la questione prospettata in appello era assorbita nel rigetto; ha confermato la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di appello sulla portata del plagio e sulla liquidazione del danno; ha ritenuto corretta la valutazione di merito che negava la tutela autorale al mazzo rielaborato per mancanza di creatività; ha escluso interesse alla censura sulla concorrenza confusoria; ha ritenuto legittimo il rilievo di tardività della produzione documentale e, comunque, ha dichiarato assorbite/inammissibili le censure che non colpivano tutte le rationes decidendi autonome. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
disciplina il contratto di prestazione d'opera intellettuale; la Corte ribadisce che il rapporto può essere oneroso per regola normale, ma la gratuità può essere pattuita e deve essere provata da chi la invoca come fatto estintivo del diritto al compenso.
l'onerosità è elemento normale del contratto di opera intellettuale, ma non elemento essenziale; il professionista che agisce per il compenso deve provare incarico e adempimento, mentre la gratuità va provata dalla parte che la allega.
il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto il provvedimento indispensabile; non sussiste quando la decisione comporta il rigetto implicito della domanda o dell'argomentazione.
la motivazione può essere concisa e non deve esaminare singolarmente ogni argomento, purché esponga gli elementi di fatto e di diritto a fondamento della decisione.
i motivi di appello devono essere specifici e non possono consistere in rinvii generici o in argomentazioni che non consentano di individuare con precisione il capo impugnato e le ragioni della critica.
in appello sono vietati nuovi mezzi di prova e nuove produzioni documentali nei limiti di legge; la Corte richiama il divieto con riguardo alla produzione di documenti e alle nuove argomentazioni sul metodo Camoin.
i documenti che costituiscono prova del fatto costitutivo devono essere prodotti nei termini assegnati; la terza memoria è destinata solo alla prova contraria, non alla prova diretta.
art. 4 l.d.a.
la Corte d'appello aveva escluso la creatività della rielaborazione dei tarocchi; la Cassazione ribadisce che il ricorso tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito.
art. 1 l.d.a.
richiamato per il principio secondo cui la creatività non richiede novità assoluta ma un apporto personale e individuale; tuttavia, nel caso concreto, tale apporto è stato escluso in fatto.
invocato per l'imitazione servile e la concorrenza confusoria; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
utilizzato per qualificare gli atti contrari alla correttezza professionale e la concorrenza sleale nel riprendere pedissequamente le raffigurazioni dei tarocchi e nell'uso scorretto del metodo.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in relazione al rigetto del ricorso.
sono i parametri di impugnazione invocati nei vari motivi; la Corte verifica se le censure attengano a violazioni di legge, nullità processuali o vizi motivazionali nei limiti consentiti.
richiamato per escludere il sindacato sul vizio motivazionale quando vi sia doppia conforme.
Massime di principio
- Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale l'onerosità è la regola normale, ma non un elemento essenziale: la gratuità è ammissibile solo se risultante da un accordo o comunque provata da chi la allega.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, pur senza un'espressa confutazione di ogni argomento, comporti il rigetto implicito della domanda o dell'eccezione prospettata.
- L'appello deve contenere motivi specifici, autosufficienti e riferiti alla sentenza impugnata; non è sufficiente un rinvio generico ad atti precedenti o una critica non ancorata ai capi della decisione di primo grado.
- In cassazione, la censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, la mancata confutazione di anche una sola di esse rende inammissibili le censure rivolte alle altre.
- Nel processo civile le preclusioni istruttorie sono rilevabili d'ufficio e i documenti che costituiscono prova del fatto costitutivo vanno prodotti nei termini assegnati; la memoria destinata alla prova contraria non può essere usata per introdurre prova diretta tardiva.
- La tutela autorale delle opere rielaborate presuppone un effettivo apporto creativo, sia pure minimo, ma la sua esistenza è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- La concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. richiede la verifica dei presupposti specifici della fattispecie invocata; in mancanza di interesse concreto o quando la censura non colpisca tutte le basi della decisione, il motivo è inammissibile.
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