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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20422/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il diritto, per l'anno 2013, all'assegno sociale previsto dalla legge n. 335 del 1995 e al relativo incremento dopo il compimento dei 70 anni, fino all'importo mensile e annuo rivendicato dalla richiedente. Il Tribunale aveva dichiarato improponibile la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto del gravame, ritenendo che la domanda amministrativa presentata nel luglio 2012 non fosse idonea a fungere da impulso procedimentale per la prestazione relativa al 2013, perché priva del contenuto minimo essenziale sulla situazione reddituale della richiedente e del coniuge per l'annualità oggetto di causa. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione dell'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 7 L. n. 533/1973; censura alla valutazione della Corte territoriale, sostenendo che la domanda del 18.7.2012 conteneva elementi sufficienti anche per il 2013 e che l'assegno sociale, essendo diritto soggettivo, non sarebbe subordinato a una previa domanda amministrativa; richiamo a un preteso giudicato esterno formato su annualità precedenti, in cui sarebbe stata già respinta l'eccezione di improponibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità l'accertamento di fatto della Corte d'appello, secondo cui non era stata presentata per il 2013 una domanda amministrativa utile e la richiesta del 2012 non poteva valere anche per l'annualità successiva. Ha precisato che, pur non essendo necessaria per l'assegno sociale la certificazione degli uffici finanziari richiesta invece per la pensione sociale, resta comunque necessario che la domanda amministrativa contenga un minimo essenziale riferito alla situazione reddituale dell'annualità per cui si chiede la prestazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza sul giudicato esterno per genericità, poiché il ricorrente deve indicare con precisione quale statuizione della sentenza impugnata contrasti con la precedente res iudicata. Le spese sono state dichiarate non ripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. ed è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 6, L. n. 335/1995

    l'assegno sociale è erogato in via provvisoria sulla base della dichiarazione del richiedente e poi conguagliato sulla base dei redditi effettivamente percepiti; la domanda amministrativa deve comunque contenere il contenuto minimo essenziale per l'annualità richiesta

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno è deducibile in cassazione solo se il motivo indica specificamente la statuizione della sentenza impugnata incompatibile con la precedente decisione passata in giudicato

  • art. 7 L. n. 533/1973

    non è stata accolta la tesi secondo cui la prestazione assistenziale sarebbe azionabile in giudizio senza previa domanda amministrativa quando la legge non la prevede; nel caso concreto la Corte ha ribadito la necessità della domanda per l'annualità richiesta

  • art. 26, comma 11, L. n. 153/1969

    richiamato in comparazione per evidenziare che la disciplina della pensione sociale richiedeva la certificazione degli uffici finanziari, mentre per l'assegno sociale tale adempimento non è necessario

  • art. 360 c.p.c.

    la violazione del giudicato esterno può essere denunciata in cassazione solo con motivo specifico e autosufficiente

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    le spese del giudizio sono state dichiarate non ripetibili

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Per la proponibilità dell'azione in materia di prestazioni assistenziali, la domanda amministrativa deve riferirsi alla prestazione e all'annualità oggetto del giudizio e contenere gli elementi minimi necessari a attivare il procedimento; una domanda relativa a un anno diverso non è automaticamente utilizzabile per l'annualità successiva.
  • L'assegno sociale, pur essendo prestazione erogata provvisoriamente e con successivo conguaglio sulla base dei redditi effettivi, non può essere chiesto in giudizio in mancanza di una domanda amministrativa idonea per l'annualità controversa.
  • La censura di violazione del giudicato esterno è inammissibile se non individua specificamente quale affermazione della sentenza impugnata contrasti con la precedente decisione passata in giudicato.
  • La mancanza della certificazione degli uffici finanziari non è di per sé ostativa alla domanda di assegno sociale, ma non elimina l'esigenza che la domanda amministrativa rechi un nucleo minimo di allegazioni sulla situazione reddituale richiesta dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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