Cassazione Civile, Ordinanza n. 28808/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
I ricorrenti hanno esposto che un comune, in forza di un decreto sindacale del 26 marzo 1985, aveva occupato d'urgenza una porzione di terreno di loro proprietà per realizzarvi un centro sportivo, senza poi concludere tempestivamente il procedimento espropriativo. Hanno chiesto l'indennizzo per l'occupazione legittima, il ristoro per la perdita della proprietà sulla parte irreversibilmente trasformata, il mancato godimento del fondo, la diminuzione di valore della parte residua e i danni da immissioni e rumori. In appello, il comune aveva contestato la misura dell'area considerata e il quantum del risarcimento. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme sulle proroghe dei termini di occupazione d'urgenza, sostenendo che le proroghe legislative operate dalle leggi richiamate operassero automaticamente anche senza un atto dell'amministrazione e che l'occupazione legittima dovesse protrarsi fino al 20 aprile 1994; 2) violazione delle norme sul risarcimento del danno e sulla disciplina urbanistica, nonché nullità della sentenza, per avere la Corte d'appello escluso dal computo alcune porzioni di terreno (in particolare quella destinata a strada pubblica e quella rimasta nella disponibilità dei proprietari) e per avere negato il deprezzamento della porzione residua; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla stima del valore di mercato del terreno trasformato, ritenuta dai ricorrenti non adeguatamente giustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che le proroghe legali dei termini di occupazione d'urgenza previste dalla normativa emergenziale e richiamate dalla successiva legge n. 166/2002 operino automaticamente e con effetto retroattivo anche in assenza di un atto dichiarativo dell'amministrazione. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché le censure erano generiche e tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito in ordine alla natura conformativa o espropriativa dei vincoli urbanistici, alla quantificazione del danno e alla stima del valore del fondo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame del periodo di occupazione legittima e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
utilizzato per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte ha qualificato i secondi e terzi motivi come inammissibili perché diretti a una rivalutazione del fatto
richiamato come base della domanda risarcitoria per perdita del bene e danni conseguenti
art. 7 L. 17 agosto 1942, n. 1150
richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina urbanistica e alla natura dei vincoli sul suolo
art. 111 Cost.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza di merito come apparente o insufficiente
richiamati per contestare l'apprezzamento delle prove e delle risultanze tecniche
richiamato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 14 L. 28 febbraio 1988, n. 47
la proroga dei termini di occupazione d'urgenza prevista da questa norma è stata ritenuta operante automaticamente anche senza atto amministrativo
art. 22 L. 22 ottobre 1991, n. 258
la proroga dei termini di occupazione d'urgenza prevista da questa norma è stata ritenuta operante automaticamente anche senza atto amministrativo
art. 4 L. 1 agosto 2002, n. 166
ha effetto retroattivo e rende efficaci le proroghe legislative anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti
art. 14 L. n. 47/1988
richiamato anche nel primo motivo come disposizione di proroga automatica dei termini
art. 22 L. n. 258/1991
richiamato anche nel primo motivo come disposizione di proroga automatica dei termini
Massime di principio
- Le proroghe legislative dei termini di occupazione d'urgenza operano automaticamente, con effetto retroattivo, anche nei procedimenti espropriativi in corso alle rispettive scadenze e anche in assenza di un atto dichiarativo della pubblica amministrazione.
- Quando la dichiarazione di pubblica utilità e i termini dell'occupazione sono tempestivamente prorogati prima della scadenza, l'occupazione resta legittima per l'intero periodo di efficacia prorogata e non può parlarsi di carenza di potere amministrativo.
- La distinzione tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi va compiuta in base alla concreta finalità dell'atto di pianificazione: se la zonizzazione riguarda una generalità di beni in funzione dell'assetto urbanistico della zona, il vincolo è conformativo; se incide su beni determinati per la localizzazione puntuale di un'opera pubblica, è preordinato all'espropriazione.
- Le censure che mirano a contestare la qualificazione urbanistica del bene, la valutazione della consulenza tecnica o la stima del valore di mercato non sono ammissibili in cassazione quando si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
- La motivazione sulla quantificazione del danno è sufficiente se il giudice di merito spiega, sulla base degli atti e delle risultanze tecniche, le ragioni della propria stima; non è consentito in cassazione sostituire una diversa valutazione del merito a quella logicamente motivata dal giudice di appello.
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