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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19444/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi tra vicini di fondo. Nel primo, i proprietari di un immobile confinante avevano chiesto l'accertamento dell'illegittimità di un'apertura praticata sul confine dal vicino, deducendo la violazione della distanza legale di un metro e mezzo per le vedute ex art. 905 c.c., con conseguente ordine di chiusura della finestra o demolizione delle opere che consentivano la veduta; in subordine avevano chiesto la regolarizzazione dell'apertura come luce ex art. 901 c.c. I convenuti avevano resistito eccependo, tra l'altro, prescrizione, usucapione del diritto di veduta e nullità dell'atto. Dopo una CTU che aveva rilevato la presenza di un'inferriata che impediva la prospectio, i convenuti avevano rimosso la grata e gli attori avevano promosso un secondo giudizio, nel quale chiedevano l'illiceità della veduta così come venuta a esistenza dopo la rimozione della grata, con eliminazione della medesima, oltre alla rimozione di un tubo di scarico. In primo grado il secondo giudizio era stato dichiarato improponibile per giudicato esterno, in quanto la sentenza resa nel giudizio successivo n. 266/2008 aveva già accertato l'illegittimità della veduta e ordinato gli interventi necessari alla sua eliminazione. In appello tale decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il primo e il secondo giudizio avevano petitum e causa petendi diversi, perché nel primo si chiedeva anche la regolarizzazione della luce mentre nel secondo si agiva per una veduta illecita conseguente alla rimozione della grata; 2) violazione degli stessi artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., assumendo che il giudicato richiamato era successivo al primo grado della causa in esame e quindi non poteva precludere la domanda; 3) violazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di regolarizzazione della luce ex art. 901 c.c. e per l'affermazione che il diritto alla regolarizzazione non sarebbe soggetto a estinzione. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che la domanda di regolarizzazione ex art. 901 c.c. nel primo giudizio era stata proposta solo in via subordinata, per l'ipotesi in cui non fosse stata riconosciuta la veduta illecita, mentre la domanda principale già era stata definitivamente decisa in altro giudizio tra le stesse parti; pertanto era corretta la declaratoria di improponibilità della domanda identica già coperta da giudicato esterno, e non sussisteva omessa pronuncia sulla domanda subordinata, rimasta assorbita dalla conferma della domanda principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto il gravame contro la declaratoria di improponibilità del primo giudizio per effetto del giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 1730/2014 del Tribunale di Salerno, resa tra le stesse parti nel diverso giudizio n. 266/2008. La Corte ha chiarito che il giudicato preclude il riesame della domanda principale di accertamento dell'illegittimità della veduta e delle relative conseguenze, nonché della riconvenzionale di usucapione della servitù di veduta; ha inoltre escluso che vi fosse omessa pronuncia sulla domanda subordinata di regolarizzazione della luce, perché questa era stata formulata solo in via eventuale per l'ipotesi non verificatasi di insussistenza della veduta illecita. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 905 c.c.

    Disciplina la distanza legale per le vedute; la sua violazione consente di chiedere l'eliminazione della veduta illecita e i relativi interventi consequenziali.

  • art. 901 c.c.

    Attribuisce la facoltà di chiedere la regolarizzazione della luce; nel caso concreto tale domanda era stata proposta solo in via subordinata e non necessitava di autonoma pronuncia una volta accolta la domanda principale di veduta illecita.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno preclude il riesame della questione già decisa tra le stesse parti, coprendo il dedotto e il deducibile rispetto alla domanda identica.

  • art. 324 c.p.c.

    La sentenza passata in giudicato spiega efficacia preclusiva nel processo successivo tra le stesse parti.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la domanda subordinata resta assorbita dalla decisione sulla domanda principale già coperta da giudicato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Usato per denunciare omesso esame/omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità fondata su tale norma è stata disattesa perché il ricorso prospettava un elemento di fatto idoneo a distinguere la controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno tra le stesse parti preclude il riesame della domanda identica e delle questioni che ne costituiscono il necessario presupposto, anche se nel nuovo giudizio la parte tenti di riformulare in termini diversi la stessa pretesa sostanziale.
  • Quando la domanda subordinata è proposta soltanto per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, l'accoglimento o la declaratoria di improponibilità della domanda principale assorbe quella subordinata e ne esclude l'omessa pronuncia.
  • Ai fini dell'efficacia preclusiva del giudicato occorre guardare al contenuto sostanziale della domanda e alla situazione di fatto accertata; la sopravvenienza di modifiche dello stato dei luoghi non consente di riaprire questioni già definitivamente decise se la nuova domanda resta sostanzialmente identica a quella coperta dal giudicato.
  • Il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile opera rispetto alle questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio definito, ma non impone una nuova decisione su domande formulate solo in via meramente eventuale e rimaste assorbite dalla decisione sulla pretesa principale.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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