Cassazione Civile, Ordinanza n. 13532/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
Una società in precedenza aveva agito davanti al Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni subiti per il fermo di un cantiere, conseguente a un provvedimento cautelare di sospensione dei lavori ottenuto da due privati ai sensi dell'art. 1171 c.c. e successivamente revocato. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato i convenuti al pagamento dei danni. In appello, i convenuti avevano sostenuto che la pretesa risarcitoria fosse improponibile perché, in realtà, riconducibile alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., azionabile solo nel giudizio presupposto e comunque subordinata alla soccombenza integrale della controparte. La Corte d'appello aveva accolto tale impostazione e dichiarato improponibile la domanda. Avverso questa decisione hanno proposto ricorso i soci assegnatari dei beni della società estinta, contestando: 1) l'omessa pronuncia sull'inquadramento della domanda nell'art. 96, comma 2, c.p.c.; 2) la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 96 c.p.c., sostenendo che la fattispecie rientrasse nel comma 2 perché nel giudizio cautelare era stata accertata l'insussistenza del diritto posto a fondamento della sospensione; 3) l'erronea applicazione del principio di soccombenza e la preclusione di una domanda autonoma ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate/inammissibili le censure perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha ribadito che la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ha natura speciale rispetto all'art. 2043 c.c., non consente un concorso o una azione autonoma risarcitoria per danni da condotta processuale, e deve essere fatta valere nel giudizio in cui si è verificata la condotta, salvo specifiche eccezioni. Ha inoltre confermato che, per entrambe le ipotesi dell'art. 96, presupposto necessario è la soccombenza totale, non essendo sufficiente la soccombenza parziale; nel caso concreto, invece, vi era stato accoglimento solo parziale della pretesa originaria e compensazione delle spese, con esclusione della responsabilità aggravata. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
provvedimento cautelare di sospensione dei lavori
norma richiamata come base dell'azione cautelare originaria che aveva portato alla sospensione dei lavori, poi revocata.
disciplina la responsabilità processuale aggravata per chi abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; richiede la soccombenza totale.
disciplina una specifica ipotesi di responsabilità processuale per chi abbia promosso determinate iniziative processuali senza la normale prudenza, anche con colpa lieve; richiede comunque la soccombenza totale.
le censure di omessa pronuncia sono state ritenute inammissibili perché non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata.
richiamato per affermare che, in caso di estinzione della società nel corso del processo, la stabilizzazione processuale del soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio in cui l'evento si è verificato.
richiamato come genus della responsabilità aquiliana, rispetto al quale l'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato come parametro di ricorso per vizio processuale/omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
utilizzato come parametro di ricorso per violazione di legge e vizio processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è disciplina speciale rispetto alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. per i danni derivanti da condotte processuali; non è ammesso un autonomo giudizio risarcitorio per tali danni, salvo ipotesi eccezionali espressamente ricavabili dal sistema.
- Le ipotesi di responsabilità processuale previste dall'art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. hanno presupposti diversi, ma entrambe richiedono la soccombenza totale della parte contro cui si agisce; la soccombenza solo parziale esclude in radice l'applicazione della norma.
- La domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere proposta nel giudizio in cui si è verificata la condotta processuale asseritamente illecita, non potendo essere normalmente introdotta in un separato giudizio di merito.
- Nel giudizio di legittimità, le censure di omessa pronuncia o violazione di legge sono inammissibili se non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- L'accoglimento solo parziale della pretesa originaria e la compensazione delle spese processuali sono incompatibili con la configurabilità della responsabilità aggravata fondata sull'art. 96 c.p.c.
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