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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7852/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugna la sentenza del GIP che, pur avendo applicato la pena patteggiata per reati previsti dagli artt. 186, comma 2, lett. b) e 187, comma 1, C.d.S., ha fissato la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in un anno, inferiore al minimo complessivo risultante dal cumulo materiale delle due sospensioni previste (art. 186, comma 2, lett. b: sospensione da sei mesi a un anno; art. 187, comma 1: sospensione da un anno a due anni). Il PG deduce altresì l'inapplicabilità dell'art. 8 L. n. 689/1981 e dell'art. 81 c.p. per tali sanzioni accessorie e censura l'omissione di sospendere l'efficacia della sanzione accessoria in attesa della verifica dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla determinazione della durata complessiva della sospensione della patente. Ha rideterminato la durata complessiva nella misura minima edittale risultante dal cumulo materiale, ossia anni uno e mesi sei. Ha inoltre disposto la sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, potere esercitato ai sensi dell'art. 620, lett. i), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    comma 2, lett. b) e comma 9-bis

    art. 186, comma 2, lett. b) prevede la sospensione della patente da sei mesi a un anno; il comma 9-bis consente la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità e impone la valutazione dell'esecuzione di tale lavoro ai fini dell'efficacia delle sanzioni accessorie

  • art. 187 Codice della Strada

    prevede la sospensione della patente da un anno a due anni per il reato contestato, contribuendo al cumulo materiale delle sospensioni quando sussistono più violazioni

  • art. 8 L. 24 novembre 1981, n. 689

    riguarda il cumulo delle sanzioni amministrative proprie ed è inapplicabile alle sanzioni amministrative accessorie applicate in sede penale; perciò non può essere utilizzato per ridurre il cumulo delle sospensioni della patente applicate con sentenza penale

  • art. 81 Codice Penale

    norma penalistica sul cumulo delle pene che non è applicabile per limitare il cumulo delle sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada in sede penale, per differenza strutturale tra reato e illecito amministrativo

  • art. 444 Codice di Procedura Penale

    disciplina del giudizio sulle richieste di patteggiamento; la sentenza impugnata era frutto di un patteggiamento conforme alle parti ai sensi di tale norma

  • art. 620, lett. i) Codice di Procedura Penale

    consente alla Corte di Cassazione, quando annulla senza rinvio limitatamente ad aspetti determinabili direttamente, di provvedere anche su misure accessorie o connesse, come la sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa in attesa di verifica dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità

Massime di principio

  • Quando in sede penale vengono accertate più violazioni del Codice della Strada che comportano la sanzione accessoria della sospensione della patente, il giudice deve sommare i periodi edittali previsti per ciascuna violazione (cumulo materiale); non è applicabile l'art. 8 L. 689/1981 per ridurre tale cumulo
  • Le regole del cumulo delle pene (art. 81 c.p.) non si estendono per ridurre le sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada in sede penale, a causa della diversa natura delle misure
  • Se il pubblico ministero contesta esclusivamente la violazione del minimo edittale senza chiedere una misura superiore, la Corte di legittimità può rideterminare direttamente la durata della sanzione accessoria al minimo risultante dal cumulo
  • Quando la pena detentiva è sostituita da lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S., il giudice deve valutare e, se del caso, disporre la sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino alla verifica dell'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
  • Per la difesa: se si contesta il cumulo delle sospensioni, è necessario prospettare elementi specifici che giustifichino una durata inferiore al minimo edittale complessivo o che permettano valutazioni di equivalenza; altrimenti la Corte è propensa a fissare la durata al minimo risultante dal cumulo
  • Per il pubblico ministero: è efficace impugnare la quantificazione della sanzione accessoria quando la durata fissata dal giudice sia manifestamente inferiore al minimo risultante dal cumulo delle sanzioni previste per ciascun illecito

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