Cassazione Civile, Ordinanza n. 30829/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, in proprio ex art. 86 c.p.c., ha impugnato l'ordinanza del Presidente del Tribunale che, decidendo su opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. 115/2002, aveva parzialmente accolto la sua richiesta di liquidazione del compenso per la difesa prestata in un procedimento penale a favore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il tribunale aveva ritenuto applicabile un protocollo d'intesa locale del 2015, qualificando l'affare come "semplice" e liquidando il compenso in misura inferiore ai minimi tabellari invocati dal difensore, oltre a compensare in parte le spese del giudizio di opposizione. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del d.m. 147/2022 e dell'art. 2233 c.c., sostenendo che il compenso fosse stato liquidato sotto i minimi tariffari e che dovessero applicarsi i parametri vigenti al momento del completamento dell'attività difensiva; 2) illegittimità della compensazione parziale delle spese del giudizio di opposizione; 3) violazione dei criteri di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, per avere il giudice escluso la fase decisoria assumendo una mancata attività difensiva.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che i protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari nel patrocinio a spese dello Stato non possano derogare ai minimi legali dei compensi e non abbiano efficacia vincolante per il difensore. Ha inoltre affermato che la liquidazione doveva avvenire secondo i parametri del d.m. 147/2022, poiché al momento della sua entrata in vigore l'attività non era ancora conclusa, e che la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis d.P.R. 115/2002 portava al compenso richiesto di euro 819,34. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rideterminato il compenso dovuto in euro 819,34 oltre accessori di legge, ha regolato ex novo le spese del giudizio di opposizione ponendole a carico del Ministero e ha condannato il Ministero anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
consente al difensore di stare in giudizio personalmente per le controversie relative ai propri compensi.
artt. 84 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
disciplinano l'opposizione alla liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.
indicato come parametro tariffario generale, rilevante per la liquidazione dei compensi professionali.
applicabile alla liquidazione quando, alla sua entrata in vigore, l'attività difensiva non era ancora completata; i suoi parametri fissano i minimi da rispettare.
richiamato a sostegno del principio di inderogabilità dei minimi tariffari nella liquidazione del compenso professionale.
art. 106-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
impone, nel patrocinio a spese dello Stato, la riduzione di un terzo del compenso liquidato secondo i parametri applicabili.
ha consentito alla Corte di cassare senza rinvio e decidere nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
art. 4, comma 3, lett. d), d.m. 147/2022
richiamato dal ricorrente per la liquidazione della fase decisoria delle spese di opposizione.
art. 4, comma 5, lett. d), d.m. 55/2014
la fase decisionale comprende una serie ampia di attività, inclusa la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo.
la Corte ha escluso i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata richiesta dal ricorrente.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, i protocolli d'intesa locali stipulati presso gli uffici giudiziari non hanno valore normativo né efficacia vincolante per il difensore e non possono derogare ai minimi tariffari fissati dalla legge o dai decreti ministeriali applicabili.
- Ai fini della liquidazione del compenso professionale, si applicano i parametri vigenti al momento in cui l'attività difensiva non è ancora stata completata; se il nuovo decreto entra in vigore prima della conclusione dell'incarico, i relativi parametri si applicano alla liquidazione.
- La riduzione di un terzo prevista per il patrocinio a spese dello Stato opera sul compenso determinato secondo i parametri normativamente applicabili, non su importi forfettari fissati in via convenzionale da protocolli non vincolanti.
- In sede di spese processuali, la soccombenza va valutata secondo l'esito complessivo della domanda: l'accoglimento di una domanda unitaria, anche se solo in misura ridotta, non implica automaticamente reciproca soccombenza.
- La fase decisionale del giudizio comprende attività difensive ampie e non può essere esclusa solo perché la trattazione sia stata cartolare o perché non vi sia stata attività istruttoria in senso stretto.
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