Cassazione Civile, Ordinanza n. 30826/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coeredi)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di usucapione promosso da alcuni componenti di una stessa famiglia per ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione di una porzione di terreno con annesso immobile sito in agro di Grotteria. Il Tribunale aveva accolto la domanda. In appello, proposto da una delle coeredi, la Corte territoriale aveva rilevato che l'atto di appello non era stato notificato ad alcuni litisconsorti e aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio. La Corte d'appello, poi, riformava la decisione di primo grado e rigettava la domanda di usucapione, valorizzando il vincolo di parentela tra le parti e ritenendo che non fosse stata dimostrata una condotta inequivoca di esclusione del comproprietario/titolare del bene, essendo la prova orale generica e non collocata nel tempo. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo nullità del procedimento e della sentenza per violazione del contraddittorio: sostenevano che la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei litisconsorti pretermessi e contumaci in appello fosse stata eseguita presso il domicilio del difensore del primo grado, mentre, essendo decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avrebbe dovuto essere fatta personalmente alla parte ai sensi degli artt. 330, comma 3, e 331 c.p.c. Richiamavano la natura perentoria del termine assegnato per l'integrazione e chiedevano la declaratoria di nullità della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il motivo di ricorso ritenendolo fondato nei limiti esposti. Ha affermato che, nel giudizio di impugnazione in causa inscindibile, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio, quando sia decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, deve essere eseguita personalmente alla parte e non al procuratore costituito nel grado precedente. La notificazione eseguita al difensore integra una nullità sanabile, ma nel caso concreto non si era verificata alcuna sanatoria nei confronti del litisconsorte pretermesso, rimasto non costituito nel giudizio di appello. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata e il giudizio rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, con compito di assegnare un nuovo termine perentorio per notificare l'atto di appello personalmente ai litisconsorti pretermessi.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del contraddittorio.
richiamato in relazione al litisconsorzio necessario e alla necessaria partecipazione di tutti i soggetti interessati al giudizio.
la sua formulazione ampia impone, decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza, la notificazione personale dell'atto di impugnazione o dell'atto di integrazione del contraddittorio al litisconsorte pretermesso.
nelle cause inscindibili l'integrazione del contraddittorio deve essere disposta nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse.
la notificazione al procuratore anziché alla parte integra una nullità per violazione di forma, non un'inesistenza dell'atto.
la nullità della notificazione è suscettibile di rinnovazione o sanatoria.
il giudice del rinvio deve assegnare un termine perentorio per rinnovare la notificazione dell'atto di appello ai litisconsorti pretermessi personalmente.
richiamato quale base della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
richiamato in tema di sanatoria delle nullità processuali.
richiamato tra le norme che consentono la sanatoria della nullità della notificazione.
Massime di principio
- Nei giudizi di impugnazione relativi a cause inscindibili, quando sia decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio deve essere eseguita personalmente alla parte pretermessa e non al procuratore costituito nel precedente grado.
- La notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio eseguita al difensore, anziché personalmente alla parte, non determina inesistenza dell'atto ma una nullità formale sanabile mediante rinnovazione o sanatoria, se il destinatario si costituisce o comunque raggiunge lo scopo.
- Se il litisconsorte necessario pretermesso non si costituisce nel giudizio di impugnazione, la nullità della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio non può ritenersi sanata e la sentenza resa senza la sua effettiva partecipazione è cassata per violazione del contraddittorio.
- In presenza di litisconsorzio necessario sostanziale e processuale, il giudice dell'impugnazione deve vigilare d'ufficio sulla regolare integrazione del contraddittorio e, in caso di notificazione invalida, disporre un nuovo termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
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