Cassazione Civile, Ordinanza n. 30788/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia origina da una fideiussione omnibus prestata a favore di una società debitrice verso una banca. Il fideiussore, nel contesto di una separazione coniugale ritenuta effettiva dai giudici di merito, aveva trasferito alla moglie la metà di un immobile di sua proprietà; successivamente aveva anche costituito un fondo patrimoniale. La banca aveva agito contro tali atti con azione di simulazione o revocatoria. In primo grado il tribunale aveva escluso la frode con riferimento al trasferimento della quota immobiliare, ritenendo invece pregiudizievole il fondo patrimoniale; in appello la banca aveva ottenuto la riforma integrale della decisione, con accertamento della revocabilità anche della donazione, sulla base della ritenuta consapevolezza della moglie del danno arrecato al creditore. I ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 2901 e 2927 ss. c.c. per insussistenza della scientia damni in capo alla coniuge e per uso di indizi ritenuti non gravi, precisi e concordanti; 2) omesso esame del fatto decisivo della diversità tra le due società (quella indagata dalla moglie e quella debitrice della banca), sicché la conoscenza dell'una non implicava quella dell'altra; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per errore percettivo nell'avere confuso le due società e per non avere considerato che il trasferimento era esecuzione di un accordo di separazione effettivo, dunque atto solutorio e non simulato; 4) violazione dell'art. 2901 c.c. perché, a fronte di un credito di circa un milione e di un'ipoteca di circa quattro milioni, la cessione di una quota di valore inferiore non avrebbe arrecato alcun pregiudizio, mancando l'eventus damni; 5) il ricorso incidentale era adesivo e sostanzialmente riproponeva le medesime censure.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo di entrambi i ricorsi, principale e incidentale, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai capi investiti dai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame. Il giudice del rinvio dovrà applicare i principi affermati dalla Cassazione sulla necessità di considerare, da un lato, che un trasferimento immobiliare eseguito in attuazione di un effettivo accordo di separazione non può essere apoditticamente qualificato come simulato o fraudolento senza adeguata motivazione e, dall'altro, che l'eventus damni va escluso o comunque va specificamente provato quando il creditore disponga di una garanzia reale capiente e non dimostri che l'escussione di tale garanzia sia destinata a restare infruttuosa. Il rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
"il requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 365 c.p.c."
La specialità della procura è integrata, ai fini del ricorso per cassazione, dalla sua connessione topografica con l'atto cui si riferisce, senza necessità di uno specifico richiamo al provvedimento impugnato, purché non vi sia evidente estraneità al giudizio di legittimità e la procura non sia temporalmente incompatibile.
art. 83, 3° comma, c.p.c.
"collocazione topografica"
La procura su foglio separato, autenticata e materialmente congiunta al ricorso, soddisfa il requisito della specialità.
art. 115 c.p.c.
La censura viene evocata come errore percettivo consistente nell'avere confuso due società distinte; la Corte però assorbe il motivo dopo aver accolto il primo per difetto di adeguata motivazione sulla simulazione dell'atto.
art. 2901 c.c.
"eventus damni"; "scientia damni"; "terzo comma"
L'azione revocatoria presuppone un pregiudizio per il creditore e, quando il creditore dispone di una garanzia reale capiente, egli deve dimostrare che l'escussione della garanzia è destinata a rimanere infruttuosa; inoltre, non è sufficiente affermare la consapevolezza del terzo senza una motivazione congrua e senza considerare la reale natura dell'atto eseguito in attuazione della separazione.
art. 2927 ss. c.c.
Norme richiamate dai ricorrenti in relazione alla censura sulla revocatoria e alla dedotta insussistenza della consapevolezza del pregiudizio; il testo non offre una specifica interpretazione autonoma di tali disposizioni.
art. 2697 c.c.
Non espressamente citato, ma il ragionamento sulla prova dell'eventus damni e della infruttuosa escussione della garanzia implica un onere probatorio a carico del creditore attore in revocatoria quando disponga già di garanzia ipotecaria capiente.
Massime di principio
- In tema di revocatoria ordinaria, il pregiudizio per il creditore non può essere affermato in modo astratto: occorre verificare concretamente se l'atto di disposizione renda possibile o probabile l'infruttuosa soddisfazione del credito.
- Se il creditore dispone di una garanzia reale di importo sensibilmente superiore al credito, l'azione revocatoria richiede la prova che l'escussione di tale garanzia sia verosimilmente infruttuosa; in difetto, manca l'eventus damni.
- Un atto di trasferimento compiuto in esecuzione di un effettivo accordo di separazione non può essere qualificato come simulato o fraudolento senza una motivazione specifica e coerente che superi il dato dell'effettività della separazione.
- La scientia damni del terzo non può essere desunta da elementi indiziari inconferenti rispetto al debitore effettivo o da un'erronea identificazione del soggetto cui si riferiscono le vicende economiche considerate.
- La prova del pregiudizio revocatorio e della consapevolezza del terzo può essere fornita anche per presunzioni, ma le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e devono confrontarsi con tutti gli elementi decisivi emersi in causa.
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