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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30790/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Trani che aveva rigettato l’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta contro il decreto di trasferimento nell’ambito di una divisione giudiziale e della vendita all’asta di un immobile. Nella fase di legittimità, il difensore della società ha poi presentato istanza di ricusazione del giudice relatore e, in via eventuale, di due componenti del collegio, deducendo: (1) l’ipotesi di cui all’art. 51, n. 4, c.p.c., sostenendo che i magistrati avessero già deciso altri ricorsi relativi alla medesima vicenda sostanziale della divisione e vendita dell’immobile, con un preteso venir meno della terzietà e imparzialità; (2) l’ipotesi di cui agli artt. 51, n. 3, e 52 c.p.c., assumendo che i medesimi magistrati avessero pronunciato provvedimenti "abnormi", sottraendosi all’esame del merito e mostrando astio verso il difensore; veniva inoltre richiamata, in termini non espressamente formulati come motivo autonomo, la dedotta violazione dei criteri tabellari di assegnazione del ricorso alla Sezione terza civile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione. Ha ritenuto manifestamente infondato il richiamo all’art. 51, n. 4, c.p.c., osservando che i precedenti giudizi decisi dai magistrati ricusati non costituivano un "altro grado" del medesimo procedimento e, comunque, che la causa di ricusazione richiede identità di persone, petitum e causa petendi, non essendo sufficiente la mera connessione con plurimi ricorsi originati dalla stessa fattispecie concreta. Ha inoltre escluso che l’inimicizia grave possa desumersi dal contenuto di provvedimenti emessi in altri processi, salvo il caso — non ricorrente — di anomalie tali da non consentire neppure di qualificare l’atto come provvedimento giurisdizionale. Quanto alla dedotta violazione delle tabelle di assegnazione, la Corte ha rilevato che essa non integra motivo di ricusazione ex art. 51 c.p.c. e, in ogni caso, ha affermato la competenza tabellare della Sezione terza per un ricorso inerente a opposizione agli atti esecutivi. Ha infine precisato che, nel giudizio di cassazione, il processo è retto da impulso d’ufficio, con conseguente inapplicabilità dell’art. 54, ultimo comma, c.p.c.; è rimasta ferma l’adunanza già fissata per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato solo per individuare il tipo di opposizione proposta nel giudizio di merito, oggetto del ricorso principale.

  • art. 51, n. 4, c.p.c.

    La causa di ricusazione non ricorre quando il magistrato abbia già deciso altri giudizi non costituenti altro grado del medesimo processo; in ogni caso richiede identità di parti, petitum e causa petendi.

  • art. 51, n. 3, c.p.c.

    L’inimicizia grave non può essere desunta dal contenuto di provvedimenti emessi in altri processi, salvo anomalie estreme che escludano la natura giurisdizionale dell’atto.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato congiuntamente all’art. 51, n. 3, c.p.c. per escludere che i fatti allegati integrassero una valida causa di ricusazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato come norma che la ricorrente assumeva essere stata erroneamente applicata in un precedente giudizio, senza che ciò rilevasse ai fini della ricusazione.

  • art. 328 c.p.

    Evocato dalla parte istante in relazione alla richiesta di provvedere sull’istanza di ricusazione; la Corte non ne ha tratto conseguenze decisive.

  • artt. 737 e ss. c.p.c.

    Il procedimento di ricusazione è stato trattato nelle forme camerali previste da tali norme.

  • art. 738, secondo comma, c.p.c.

    Il Pubblico Ministero deve essere sentito anche nel procedimento camerale di ricusazione in Cassazione.

  • art. 54, ultimo comma, c.p.c.

    Non applicabile al giudizio di cassazione, che è retto da impulso d’ufficio.

  • art. 586 c.p.c.

    Richiamato per descrivere un’istanza di sospensione o chiusura anticipata delle operazioni di vendita nel giudizio presupposto.

Massime di principio

  • La ricusazione del magistrato per precedente decisione in altra causa è ammissibile solo se il precedente giudizio integri un vero e proprio "altro grado" del medesimo processo oppure presenti identità di parti, petitum e causa petendi; la mera riferibilità delle controversie alla stessa vicenda sostanziale non basta.
  • L’inimicizia grave di cui all’art. 51 c.p.c. non può essere dedotta dal solo contenuto di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli emessi in altri processi, salvo che le anomalie siano così radicali da impedire perfino di riconoscere l’atto come provvedimento giurisdizionale.
  • Eventuali irregolarità nella ripartizione tabellare degli affari non costituiscono, di regola, causa di ricusazione ai sensi dell’art. 51 c.p.c.
  • Nel procedimento di ricusazione in Cassazione si applicano le forme camerali e va sentito il Pubblico Ministero; nel giudizio di legittimità non opera l’art. 54, ultimo comma, c.p.c. perché il processo è retto da impulso d’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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