Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16684/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della confisca della somma di €435,00 rinvenuta sulla persona dell'imputato disposta nella sentenza di applicazione della pena per i reati di detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente censura la mancata e insufficiente motivazione della confisca, asserendo che il Tribunale ha operato una non consentita inversione dell'onere della prova ritenendo automaticamente quella somma prezzo o profitto del reato contestato, senza elementi probatori idonei a collegare il denaro al specifico reato in contestazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca del denaro, annullando senza rinvio la parte della sentenza che aveva disposto la confisca della somma di €435,00 e ordinandone la restituzione all'avente diritto. La Corte ha ritenuto che mancasse il nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e il reato specificamente accertato, e ha affermato che l'ablazione ai sensi dell'art. 240 cod. pen. è possibile solo con riferimento al profitto del reato per il quale l'imputato è stato condannato; inoltre la confisca ampliata ex art. 240-bis (richiamata dall'art. 85-bis del DPR 309/90) non è applicabile al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio; con riferimento a questa fattispecie la Corte richiede un nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato per poter procedere a confisca del denaro ritrovato

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85-bis

    Rinvio alle disposizioni sul sequestro/confisca e richiamo all'art. 240-bis cod. pen.; la disposizione disciplina limiti e modalità, ma esprime espressamente l'impossibilità di avvalersi della confisca allargata ex art. 240-bis per il delitto previsto dall'art. 73, comma 5

  • codice penale, art. 240

    Consente la confisca del profitto o del prezzo del reato per il quale l'imputato è stato condannato; la Corte ricorda che non può essere estesa a profitti di reati diversi o pregresse cessioni non riferibili al reato accertato

  • codice penale, art. 240-bis

    Prevede la confisca per sproporzione (allargata), richiamata dall'art. 85-bis del DPR 309/90; la Corte segnala che tale strumento è inapplicabile al reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7-bis

    Norma che disciplina la confisca diretta e, in mancanza, per equivalente, del profitto o prodotto del reato di droga; la Corte osserva che per il reato di mera detenzione di cui al comma 5 non sussiste il necessario nesso per applicarla

  • codice di procedura penale, art. 444

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata resa ai sensi di questa norma ma la confisca non risultava concordata

  • codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis

    Limiti dell'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento; la Corte ricorda che misure non concordate (come la confisca) sono impugnabili per vizio di motivazione secondo la disciplina generale

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme sui motivi di ricorso in cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge), invocate dal difensore per censurare la confisca

  • d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies (conv. legge 7 agosto 1992, n. 356)

    Richiamata dal ricorrente tra le norme relative alla confisca e misure patrimoniali; la Corte non si è basata su una diversa interpretazione di questa specifica norma nella decisione resa

Massime di principio

  • Per i reati di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) il denaro sequestrato trova confisca solo se sussiste un nesso di pertinenzialità tra la somma e il singolo reato per cui si condanna: non è sufficiente presumere che il denaro sia "provento di spaccio" senza prova del collegamento con la specifica cessione contestata
  • Non è possibile utilizzare la confisca allargata per sproporzione (art. 240-bis cod. pen., richiamata dall'art. 85-bis DPR 309/90) per i delitti di cui all'art. 73, comma 5; pertanto le ablazioni patrimoniali extra-ordinarie non sono ammesse per questa fattispecie
  • La Procura ha l'onere di dimostrare il rapporto di pertinenzialità tra il denaro e il reato specifico; una spiegazione del soggetto sulla provenienza del denaro, se non manifestamente inverosimile, non può essere aggirata mediante inversione dell'onere probatorio
  • Nei casi di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le misure non concordate tra le parti, come la confisca, restano impugnabili in cassazione per vizi di motivazione secondo le ordinarie regole (art. 606 c.p.p.), mentre le misure concordate sono soggette ai limiti dell'art. 448
  • Se la confisca è disposta senza il necessario fondamento giuridico e probatorio, il giudice di legittimità può annullare la disposizione senza rinvio e disporre la restituzione del denaro all'avente diritto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.