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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20916/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto in Corte d'appello, in sede di equa riparazione ex L. n. 89/2001, un indennizzo parametrato al valore dei crediti di lavoro ammessi al passivo di un fallimento durato molto a lungo. Con il primo motivo in Cassazione hanno sostenuto che il giudice dell'opposizione avesse errato nel determinare il "valore della causa" ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, perché avrebbe considerato solo il capitale ammesso al passivo e liquidato, senza includere rivalutazione monetaria e interessi che, a loro dire, dovevano concorrere a formare il valore del credito di lavoro. Hanno inoltre contestato l'affermazione della Corte d'appello secondo cui non vi sarebbe stata prova documentale della liquidazione di tali accessori, deducendo che tale prova non fosse necessaria. Con il secondo motivo hanno censurato la liquidazione delle spese, lamentando che la Corte d'appello avesse escluso il compenso per la fase istruttoria, nonostante il giudizio avesse comunque svolto la fase di trattazione e il D.M. n. 55/2014 preveda il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto che, ai fini del limite massimo dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, si avesse riguardo al credito ammesso al passivo e, in particolare, a quanto effettivamente liquidato in sede fallimentare; ha aggiunto che le questioni relative alla rivalutazione e agli interessi sui crediti di lavoro avrebbero dovuto essere fatte valere nel procedimento fallimentare, e che la mancata impugnazione del provvedimento di ammissione o di liquidazione implica acquiescenza non neutralizzabile nel giudizio Pinto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il parametro del D.M. n. 55/2014 per la fase "istruttoria e/o di trattazione" non consente di escludere il compenso per tale fase quando sia stata svolta almeno la trattazione. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rideterminato le spese del giudizio di opposizione includendo anche il compenso per la fase di trattazione, liquidato in euro 922,00; ha compensato le spese del giudizio di cassazione per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 3

    "La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice"

    Il valore della causa, ai fini del tetto massimo dell'indennizzo Pinto, si collega al credito azionato e, nel giudizio di verificazione dello stato passivo, alla somma per la quale il creditore risulti ammesso, non alle ulteriori poste non riconosciute o non liquidate nel fallimento.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter

    È il mezzo di opposizione avverso il decreto monocratico in materia di equa riparazione.

  • art. 6, par. 1 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti come parametro convenzionale sulla ragionevole durata del processo.

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sul valore economico del credito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro costituzionale del giusto processo.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro costituzionale di conformità alla CEDU.

  • art. 54 legge fallimentare

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che rivalutazione e interessi dovessero essere riconosciuti nel procedimento fallimentare.

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di rivalutazione e interessi sui crediti di lavoro.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per la compensazione parziale delle spese.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato in relazione alla liquidazione dei compensi professionali.

  • D.M. Giustizia n. 55/2014

    Il compenso va determinato secondo le fasi previste dalle tabelle; la voce "istruttoria e/o trattazione" consente il riconoscimento del compenso anche se manca la sola istruttoria, purché vi sia stata trattazione.

  • D.M. Giustizia n. 147/2022

    Usato come parametro tabellare minimo per liquidare il compenso relativo alla fase di trattazione nel caso concreto.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, il limite massimo dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001 va commisurato al credito ammesso al passivo o, se inferiore, al credito azionato, senza che assumano rilievo, ai fini di quel tetto, poste accessorie non riconosciute o non risultanti come liquidate nel procedimento presupposto.
  • Le contestazioni relative alla mancata inclusione di rivalutazione monetaria e interessi nel credito di lavoro devono essere fatte valere nel procedimento fallimentare; se il provvedimento di ammissione o di liquidazione non viene impugnato, la mancata attribuzione di tali accessori si consolida per acquiescenza e non può essere rimessa in discussione nel giudizio Pinto.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi secondo il D.M. n. 55/2014, la previsione della fase "istruttoria e/o di trattazione" impedisce di negare il compenso tabellare per la fase istruttoria quando nel processo sia stata comunque svolta la trattazione.
  • La soppressione della sola istruttoria non elimina il diritto al compenso della corrispondente voce tabellare se la fase di trattazione si è svolta, poiché il parametro tariffario considera unitariamente la fase istruttoria e/o di trattazione.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., anche con rideterminazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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