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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44144/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che condannava De Felice per più reati: peculato (bollettari), furti (bollettari di colleghi e Nissan Micra), concussione e falso ideologico in atti pubblici. Il ricorrente deduceva: errata qualificazione del peculato (art. 314) per materiale di scarso valore; insufficiente prova oltre ogni ragionevole dubbio per i furti dei bollettari e per l'auto; errata qualificazione della condotta estorsiva (sarebbe stata induzione o truffa, non concussione) con vizio di motivazione; vizio nella determinazione della pena per gli aumenti per continuazione e per la riduzione del rito abbreviato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso. Ha annullato senza rinvio le condanne relative ai capi B) (peculato su bollettari) e C) e D) (furti dei bollettari dei colleghi), ritenendo che i bollettari avessero valore minimo tale da escludere la tipicità del peculato e del furto per la fattispecie. Ha invece confermato la condanna per il furto dell'autovettura Nissan Micra (capo E), ritenuta provata da intercettazioni e coerenti inferenze logiche. Ha annullato la qualificazione per il capo F) (concussione ai danni di He Shifen), rilevando l'assenza dell'elemento della costrizione e ritenendo più appropriata l'ipotesi della truffa; ha pertanto rinviato al giudice di merito per verificare la sussistenza del delitto di cui all'art. 640 cod. pen. (comprensiva della condizione di procedibilità). La condanna per il capo G) (falso ideologico) è stata confermata e resa definitiva. Sul trattamento sanzionatorio la Cassazione ha ritenuto assorbita la questione, ma ha indicato la necessità di ricalcolare la pena in caso di decisioni di merito successive in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La Corte ha ritenuto che il peculato non è integrato quando il bene pubblico appropriato ha valore economico minimo e non è suscettibile di rilevanza tale da integrare la tipicità del reato; quindi il mero possesso di bollettari di scarso valore non basta per la condanna.

  • art. 624 e art. 625 cod. pen. (furto)

    Per i furti dei bollettari la Corte ha ritenuto che, quando il bene ha valore non intrinsecamente apprezzabile, può mancare la tipicità del furto; per il furto dell'auto la prova è stata ritenuta sufficiente sulla base di intercettazioni e deduzioni logiche.

  • art. 317 cod. pen. (concussione)

    La Cassazione ha chiarito che la concussione richiede la costrizione o la minaccia tale da annullare la volontà della vittima; l'assenza di costrizione porta a escludere tale fattispecie.

  • art. 319-quater cod. pen. (induzione in materia di atti d'ufficio)

    Dopo la riforma del 2012 l'induzione è stata estrapolata in questo articolo; la norma punisce l'induzione e presenta presupposti distinti dalla concussione, richiedendo giudizi diversi sulla responsabilità della persona indotta.

  • art. 479 cod. pen. (falso ideologico in atto pubblico)

    La sentenza conferma la responsabilità per il falso ideologico del pubblico ufficiale che attestava fatti non corrispondenti al vero nel verbale di contestazione.

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La Corte ha ritenuto possibile la riqualificazione della condotta estorsiva contestata in truffa qualora emergano elementi che il pagamento sia stato ottenuto mediante inganno e non per coercizione; ha disposto il rinvio al giudice di merito per verifica.

  • art. 193 Cod. della Strada

    La Corte riconosce che sussisteva la previsione normativa del sequestro per la violazione rilevata, ma rileva che la successiva condotta del pubblico ufficiale (falso nel verbale e appropriazione) incide sulla qualificazione del reato.

  • art. 61 cod. pen. (circostanze aggravanti, nn. 2 e 9 citate)

    Richiamate le aggravanti per la qualità del reo e per l'abuso del pubblico ufficio; tali circostanze sono state considerate nella valutazione complessiva ma non hanno impedito l'annullamento di alcuni capi per mancanza di tipicità.

  • artt. 192 e 533 cod. proc. pen. (onere della prova e vizio di motivazione)

    Il ricorso invocava violazioni dello standard probatorio e della motivazione; la Corte ha analizzato la motivazione di merito e ha annullato o confermato le posizioni secondo la valutazione della prova adottata dai giudici di merito.

  • Legge 6 novembre 2012, n. 190 (riforma normativa)

    La riforma ha separato l'induzione dall'originario concetto di concussione, creando autonomo illecito (art. 319-quater) e influenzando la corretta qualificazione delle condotte che precedentemente potevano rientrare nell'art. 317.

Massime di principio

  • Il peculato richiede un bene pubblico il cui valore o natura giuridica giustifichi la rilevanza penale: beni di valore minimo possono escludere la tipicità del reato.
  • La mera disponibilità o possesso di materiale d'ufficio non è automaticamente sufficiente per la condanna per furto o peculato; occorre valutare il valore e la funzione del bene e la prova dell'appropriazione dolosa.
  • Per i reati contro il patrimonio, intercettazioni e deduzioni logiche possono costituire prova idonea se articolate e coerenti con il quadro indiziario; tuttavia permane l'obbligo dello standard della prova oltre ogni ragionevole dubbio.
  • La distinzione tra concussione, induzione e truffa è essenziale: la concussione richiede costrizione/violenza o minaccia che annulli la volontà della vittima; la truffa presuppone inganno che induce in errore; dopo la riforma del 2012 l'induzione è un autonoma fattispecie (art. 319-quater).
  • Quando il pubblico ufficiale utilizza atti falsi (es. falsi verbali) per ottenere un vantaggio, occorre valutare se emerge una fattispecie di falso unita a truffa o peculato/appropriazione privata, e procedere alla corretta riqualificazione giuridica in sede di merito.
  • Se la Cassazione annulla alcune condanne, il giudice di rinvio deve ricalcolare la pena tenendo conto delle decisioni sulla eliminazione o riqualificazione dei capi e della rilevanza del rito (es. abbreviato) nel computo delle riduzioni.
  • In presenza di vittime straniere o con scarsa conoscenza della lingua/normativa, il loro stato di ignoranza può essere rilevante per configurare il reato di truffa se il pubblico ufficiale impiega inganno, piuttosto che giustificare la qualificazione per concussione.

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