Cassazione Penale, Ordinanza n. 35529/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con applicazione del criterio di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità richiamato dalla giurisprudenza costituzionale citata. La conferma della condanna pronunciata in appello è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Venezia aveva confermato la condanna dell'imputato per alcuni furti e per l'indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, con due motivi, un vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità per il capo relativo all'indebito utilizzo della carta di pagamento, sostenendo che l'individuazione dell'autore si fondasse su un riconoscimento testimoniale non pienamente sicuro (indicato dal teste come sicuro solo al 70%). Inoltre ha denunciato la violazione dell'art. 162-ter c.p., lamentando che la somma di 250 euro corrisposta a ciascuna persona offesa per i furti non fosse stata ritenuta integralmente satisfattiva del danno, con conseguente erronea esclusione dell'effetto estintivo o premiale invocato dalla difesa. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze riproducevano sostanzialmente i motivi di appello già disattesi, erano generiche e apparenti, non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, per di più, proponevano censure di merito non deducibili in sede di legittimità, in quanto volte a contestare la valutazione delle prove e del danno effettuata dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per l'enunciazione dei motivi del ricorso
invocato dalla difesa per sostenere che il pagamento effettuato fosse integralmente satisfattivo del danno
utilizzato per affermare che nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in questioni di fatto o nella richiesta di rivalutazione delle prove
base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per giustificare la valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
non citato espressamente nel testo
non citato espressamente nel testo
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già articolate in appello senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni poste dal giudice di secondo grado a fondamento della decisione.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e critici rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata; censure meramente apparenti o assertive non assolvono la funzione dell'impugnazione.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria lettura degli elementi probatori a quella operata dai giudici di merito, quando la censura miri soltanto a contestare l'apprezzamento del fatto e delle prove.
- La valutazione della satisfattività del risarcimento ai fini dell'art. 162-ter c.p. implica un apprezzamento di merito che, se adeguatamente motivato e fondato anche su danni ulteriori rispetto al ristoro patrimoniale immediato, non può essere sovvertito con una mera richiesta di rivalutazione fattuale.
- Quando il giudice di merito fonda l'affermazione di responsabilità su una pluralità di elementi convergenti, il ricorso che attacchi solo uno di essi senza scalfire l'impianto complessivo della motivazione non supera il vaglio di specificità.
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