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Sentenza

Sentenza del 30/05/2025 n. 140559 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune e la società ricorrente contestavano la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, che aveva annullato gli avvisi relativi a ICI 2010-2011 e IMU 2012-2015 per piattaforme petrolifere situate sulla piattaforma continentale, oltre le 12 miglia dalla costa. Sostenevano, in sintesi, che la sovranità e la giurisdizione fiscale dello Stato sulla piattaforma continentale, riconosciute dalla Convenzione di Montego Bay e dalla legislazione nazionale, consentissero ai Comuni di applicare ICI e IMU; che il requisito dell’ubicazione nel territorio dello Stato fosse soddisfatto; e che le piattaforme fossero immobili. Il Comune contestava inoltre il rilievo attribuito dalla sentenza al mancato beneficio dei servizi comunali. Entrambi censuravano l’interpretazione dell’art. 38 del D.L. 124/2019, sostenendo che la nuova imposta sulle piattaforme (IMPi), applicabile dal 2020, sostituisse un’imposizione locale già operante. A. E. S.r.l. invocava anche la disciplina nazionale sulle attività estrattive, gli artt. 3 e 53 Cost. e l’art. 107 TFUE, prospettando disparità di trattamento e aiuti di Stato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato integralmente entrambi i ricorsi, confermando l’annullamento degli avvisi deciso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche. Ha stabilito che la piattaforma continentale non è territorio dello Stato ai fini dell’ICI e dell’IMU: i poteri sovrani e la giurisdizione esclusiva dello Stato costiero sono funzionali e limitati all’esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali, e non fondano un potere impositivo immobiliare locale. Per tale ragione non era necessario esaminare gli ulteriori motivi relativi alla natura immobiliare delle piattaforme e al beneficio dei servizi comunali. La censura sugli aiuti di Stato è stata esaminata e respinta: in assenza del potere impositivo statale, il mancato assoggettamento al tributo non costituisce un aiuto ai sensi dell’art. 107 TFUE. Il Comune è stato condannato a pagare a E. S.p.A. 25.000 euro di spese, oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA; A. E. S.r.l. (indicata nel dispositivo come ANCONA S.r.l.) è stata condannata a pagare 35.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte di ciascun ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay), artt. 55, 60, 76, 77, 78, 79 e 80

    Agli impianti fissi o galleggianti situati sulla piattaforma continentale, come definita dall'art. 76 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 10 dicembre 1982 (Convenzione di Montego Bay) la cui ratifica è stata autorizzata con la legge 2 dicembre 1994 n. 689, non si applica l'imposta comunale sugli immobili, posto che la piattaforma continentale -e del pari la Zona economica esclusiva di cui all'art. 55 della medesima Convenzione- non è territorio dello Stato, essendo i diritti sovrani e la giurisdizione esclusiva su di essa assegnati allo Stato costiero, ai sensi degli articoli 77 e 60, comma 2 della Convenzione, esercitabili solo 'funzionalmente' allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse.

    I diritti sovrani e la giurisdizione dello Stato costiero sulla piattaforma continentale sono circoscritti alla funzione di esplorazione e sfruttamento delle risorse. Non trasformano la piattaforma in territorio statale e non consentono, perciò, di applicarvi l’imposta comunale sugli immobili.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 2 (ICI)

    Se questi sono i presupposti, diventa chiaro che la risposta al quesito sull'assoggettabilità delle piattaforme territoriali ad ICI ed IMU, non può che essere definitivamente negativa, perché il presupposto dell'imposta comunale sugli immobili consiste nell'ubicazione dell'immobile 'nel territorio dello Stato'.

    L’ICI presuppone che l’immobile sia ubicato nel territorio dello Stato. Tale requisito manca per le piattaforme situate sulla piattaforma continentale, che non costituisce territorio statale ai fini dell’imposizione immobiliare.

  • D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 8 (IMU)

    Se questi sono i presupposti, diventa chiaro che la risposta al quesito sull'assoggettabilità delle piattaforme territoriali ad ICI ed IMU, non può che essere definitivamente negativa, perché il presupposto dell'imposta comunale sugli immobili consiste nell'ubicazione dell'immobile 'nel territorio dello Stato'.

    Anche per l’IMU il presupposto territoriale rilevante è l’ubicazione dell’immobile nel territorio dello Stato; la piattaforma continentale non soddisfa tale requisito.

  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 740 (IMU)

    Entrambi i ricorsi interrogano la Corte sul concetto di 'territorio dello Stato'. La definizione della nozione, infatti, è indispensabile per la verifica della sussistenza del presupposto applicativo dell'imposta comunale sugli immobili, sia ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 504 del 1992 (istitutivo dell'ICI), sia ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 23 del 2011 (istitutivo dell'imposta municipale propria in via anticipata), sia ai sensi dell'art. 1, comma 740 della L. 160 del 2019 (relativo all'IMU), essendo il presupposto dell'ubicazione del bene immobile nel territorio dello Stato rimasto invariato.

    La disciplina dell’IMU del 2019 non ha mutato il presupposto territoriale: l’immobile deve trovarsi nel territorio dello Stato. Ne consegue che le piattaforme continentali restano escluse dall’imposta.

  • Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, art. 107

    Allora, però, se lo Stato non ha 'mano libera', perché è privo del potere impositivo, neppure può dirsi che la non assoggettabilità ad un imposta di un certo immobile (le strutture poste sulla piattaforma), integri un aiuto ai sensi dell'art. 107 TFUE.

    La mancata imposizione non è un aiuto di Stato quando lo Stato non dispone del potere di applicare quel tributo a causa dell’assenza del presupposto territoriale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna delle parti ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Poiché i ricorsi sono stati rigettati, ricorrono i presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascun ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Per applicare un’imposta immobiliare il cui presupposto è l’ubicazione dell’immobile nel territorio dello Stato, non basta che lo Stato eserciti poteri sovrani o giurisdizione esclusiva sul luogo: occorre che quel luogo ricada nel territorio statale secondo la disciplina applicabile.
  • La sovranità funzionale su una zona marittima oltre il mare territoriale attribuisce poteri limitati allo scopo riconosciuto dalla Convenzione, come lo sfruttamento delle risorse; non equivale alla piena sovranità territoriale e non fonda automaticamente ogni forma di imposizione.
  • Per le piattaforme sulla piattaforma continentale, il criterio decisivo per ICI e IMU è il requisito territoriale. Una volta escluso tale presupposto, questioni ulteriori come l’accatastabilità, la natura immobiliare o il beneficio dei servizi comunali possono risultare non decisive.
  • La mancata applicazione di un tributo non costituisce automaticamente un aiuto di Stato: occorre verificare, tra l’altro, che lo Stato abbia il potere di concedere l’esenzione o di imporre il tributo in questione.

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