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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20613/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione in ordine alla determinazione degli aumenti per continuazione. Il ricorrente censura in particolare: omissione di reati già ritenuti in continuazione in precedenti provvedimenti (capi 8 e 76 della sentenza sub 2), calcolo difettoso e non motivato degli aumenti per i reati-satellite (compresa la misura attribuita al reato ex art. 74 DPR 309/90 nella sentenza sub 1), applicazione scorretta della riduzione per il rito abbreviato (mancata somma degli aumenti e successiva riduzione di un terzo), e insufficiente spiegazione dei criteri di proporzionalità usati nella quantificazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. Ha rilevato vizi motivazionali e di calcolo: omissione nel computo delle condotte già avvinte in continuazione con precedente ordinanza, applicazione non chiara e non corretta della riduzione per il rito abbreviato e mancanza di motivazione sulla proporzione degli aumenti. Ha disposto che il giudice del rinvio, in diversa composizione, riformuli la ricostruzione della continuazione e motivi compiutamente sulla pena-base e sui singoli aumenti conformemente ai parametri di legge e alla giurisprudenza richiamata

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione ridetermina pene per più condanne in continuazione deve scorporare i reati già unificati in sede di cognizione e individuare il reato piu grave da assumere come pena-base
  • Per ciascun reato-satellite, anche se già riunito in precedenti sentenze, il giudice deve motivare l'entità dell'aumento applicato in modo tale da consentire controllo logico e giuridico
  • Se alcuni reati-satellite sono stati giudicati con rito abbreviato, il calcolo degli aumenti deve prevedere la somma degli aumenti relativi a quei reati e solo dopo l'operazione va applicata la riduzione premiale (un terzo) alla somma risultante; occorre dichiarare esplicitamente di aver tenuto conto della riduzione
  • Il giudice dell'esecuzione non può omettere nel computo reati già ritenuti in continuità in precedenti provvedimenti: ciò evita il doppio conteggio o l'esclusione ingiustificata di aumenti
  • La determinazione della pena complessiva per continuazione richiede motivazione sia sulla scelta della pena-base sia sui parametri di proporzionalità usati per gli aumenti, specie quando la misura attribuita appare apodittica

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