Cassazione Penale, Sentenza n. 7875/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare (art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.) e aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente censura: (i) violazione dell'art.4-bis, comma 1-ter, Ord. pen. e vizio di motivazione circa la pericolosità sociale, sostenendo che i precedenti sono datati e non gravi e che non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata; (ii) violazione delle norme procedurali (artt.666, comma 5; 678, comma 2; 185 disp. att. c.p.p.; art.47 e 13 Ord. pen.) per non aver rinviato il procedimento in attesa dell'acquisizione dell'indagine socio-familiare dell'UEPE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto inammissibile la parte relativa alla detenzione domiciliare (non censurata dal ricorrente in questa sede) e ha confermato il rigetto dell'affidamento in prova: il Tribunale di sorveglianza aveva motivato adeguatamente la decisione evidenziando l'assenza di un reale processo di revisione critica del condannato, le risultanze dell'attività di osservazione e trattamento e le segnalazioni di polizia, che giustificavano la prosecuzione dell'esperienza carceraria e il mancato rinvio per acquisire l'indagine UEPE. La Corte ha inoltre precisato che la valutazione prognostica delle misure alternative è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo con riguardo alla completezza, adeguatezza e logicità della motivazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.47-ter, comma 1-bis, Ordinamento penitenziario
Disciplina la richiesta di detenzione domiciliare: la Corte ricorda che la pronuncia di inammissibilità della richiesta è questione distinta dalla decisione sull'affidamento e può essere mantenuta quando sussistono cause ostative (es. reati indicati dall'art.4-bis).
art.4-bis, Ordinamento penitenziario
Prevede restrizioni e condizioni particolari per l'accesso a benefici e misure alternative per i condannati per determinati reati (tra cui la rapina aggravata): la condanna per un reato ricompreso nell'art.4-bis ha inciso sulla valutazione di ammissibilità della detenzione domiciliare.
art.606, comma 1, lett. b) ed e), codice di procedura penale
Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente ha invocato tali censure ma la Corte ha ritenuto le motivazioni del Tribunale di merito adeguate e non manifestamente illogiche.
artt.666, comma 5; 678, comma 2; 185 disp. att. c.p.p.
Norme procedurali relative all'acquisizione di indagini socio-familiari e al rinvio per integrazioni istruttorie: la Corte ha ritenuto che il mancato rinvio per acquisire l'indagine UEPE fosse giustificato dalla completezza delle risultanze già presenti (osservazione e trattamento), per cui non è stato illecito omettere il rinvio.
art.47 e art.13, Ordinamento penitenziario
Regolano le misure alternative e i presupposti per l'affidamento in prova: la Corte sottolinea che rileva l'evoluzione della personalità successiva al fatto e che è necessaria una revisione critica e elementi positivi tali da rendere prognosticabile il successo della misura.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla riproduzione dei motivi nel ricorso in Cassazione (riproduzione nei limiti consentiti): il ricorso è stato ammesso nei limiti di legge.
art.616 codice di procedura penale
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale si basa principalmente sull'evoluzione della personalità del condannato dopo il fatto: occorrono elementi positivi concreti che facciano ritenere probabile il successo della misura e la prevenzione della recidiva.
- La valutazione prognostica sulle misure alternative è rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è carente, illogica o contraddittoria, non per imporre una diversa valutazione delle stesse circostanze.
- La presenza di condanne per reati ricompresi nell'art.4-bis o indizi di pericolosità sociale rende più difficile ottenere benefici carcerari (come detenzione domiciliare) e richiede una motivazione solida per l'adozione di misure alternative.
- L'assenza di un'indagine UEPE non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la decisione sulla base di altri elementi probatori (es. osservazione e trattamento penitenziario, segnalazioni di polizia).
- Per aumentare le probabilità di successo in situazioni simili, il ricorrente deve documentare un vero e proprio processo di revisione critica (partecipazione a percorsi trattamentali, comportamenti concreti e valutazioni positive degli operatori) e, se possibile, sollecitare o produrre valutazioni socio-familiari positive (UEPE).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7713/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7715/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7717/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7718/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7719/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7720/2024 del 22/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →