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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7875/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare (art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.) e aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente censura: (i) violazione dell'art.4-bis, comma 1-ter, Ord. pen. e vizio di motivazione circa la pericolosità sociale, sostenendo che i precedenti sono datati e non gravi e che non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata; (ii) violazione delle norme procedurali (artt.666, comma 5; 678, comma 2; 185 disp. att. c.p.p.; art.47 e 13 Ord. pen.) per non aver rinviato il procedimento in attesa dell'acquisizione dell'indagine socio-familiare dell'UEPE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto inammissibile la parte relativa alla detenzione domiciliare (non censurata dal ricorrente in questa sede) e ha confermato il rigetto dell'affidamento in prova: il Tribunale di sorveglianza aveva motivato adeguatamente la decisione evidenziando l'assenza di un reale processo di revisione critica del condannato, le risultanze dell'attività di osservazione e trattamento e le segnalazioni di polizia, che giustificavano la prosecuzione dell'esperienza carceraria e il mancato rinvio per acquisire l'indagine UEPE. La Corte ha inoltre precisato che la valutazione prognostica delle misure alternative è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo con riguardo alla completezza, adeguatezza e logicità della motivazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.47-ter, comma 1-bis, Ordinamento penitenziario

    Disciplina la richiesta di detenzione domiciliare: la Corte ricorda che la pronuncia di inammissibilità della richiesta è questione distinta dalla decisione sull'affidamento e può essere mantenuta quando sussistono cause ostative (es. reati indicati dall'art.4-bis).

  • art.4-bis, Ordinamento penitenziario

    Prevede restrizioni e condizioni particolari per l'accesso a benefici e misure alternative per i condannati per determinati reati (tra cui la rapina aggravata): la condanna per un reato ricompreso nell'art.4-bis ha inciso sulla valutazione di ammissibilità della detenzione domiciliare.

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e), codice di procedura penale

    Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente ha invocato tali censure ma la Corte ha ritenuto le motivazioni del Tribunale di merito adeguate e non manifestamente illogiche.

  • artt.666, comma 5; 678, comma 2; 185 disp. att. c.p.p.

    Norme procedurali relative all'acquisizione di indagini socio-familiari e al rinvio per integrazioni istruttorie: la Corte ha ritenuto che il mancato rinvio per acquisire l'indagine UEPE fosse giustificato dalla completezza delle risultanze già presenti (osservazione e trattamento), per cui non è stato illecito omettere il rinvio.

  • art.47 e art.13, Ordinamento penitenziario

    Regolano le misure alternative e i presupposti per l'affidamento in prova: la Corte sottolinea che rileva l'evoluzione della personalità successiva al fatto e che è necessaria una revisione critica e elementi positivi tali da rendere prognosticabile il successo della misura.

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla riproduzione dei motivi nel ricorso in Cassazione (riproduzione nei limiti consentiti): il ricorso è stato ammesso nei limiti di legge.

  • art.616 codice di procedura penale

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale si basa principalmente sull'evoluzione della personalità del condannato dopo il fatto: occorrono elementi positivi concreti che facciano ritenere probabile il successo della misura e la prevenzione della recidiva.
  • La valutazione prognostica sulle misure alternative è rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è carente, illogica o contraddittoria, non per imporre una diversa valutazione delle stesse circostanze.
  • La presenza di condanne per reati ricompresi nell'art.4-bis o indizi di pericolosità sociale rende più difficile ottenere benefici carcerari (come detenzione domiciliare) e richiede una motivazione solida per l'adozione di misure alternative.
  • L'assenza di un'indagine UEPE non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la decisione sulla base di altri elementi probatori (es. osservazione e trattamento penitenziario, segnalazioni di polizia).
  • Per aumentare le probabilità di successo in situazioni simili, il ricorrente deve documentare un vero e proprio processo di revisione critica (partecipazione a percorsi trattamentali, comportamenti concreti e valutazioni positive degli operatori) e, se possibile, sollecitare o produrre valutazioni socio-familiari positive (UEPE).

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