Cassazione Penale, Sentenza n. 32363/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico (capo B) e per reato in materia di stupefacenti (capo B33). Censure principali: mancata e contraddittoria motivazione circa la partecipazione associativa (ruolo ritenuto marginale, valorizzazione non sufficiente delle chat Encrochat/Sky-Ecc e delle note trovate sul dispositivo), contestazione della qualifica di "offerta in vendita" per il reato contestato in capo B33 (assenza di disponibilità concreta dello stupefacente, trattativa non seria), violazione delle regole di utilizzabilità delle chat acquisite tramite ordine europeo di indagine (richiamo ad art. 234-bis c.p.p., direttiva 2014/41/UE, art.24 d.lgs. 107/2018 e giurisprudenza CJEU), e contestazione delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p. (sostegno che il ricorrente aveva ruolo limitato e che elementi successivi quali arresti domiciliari avrebbero attenuato il pericolo).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale sulla gravità indiziaria: identificazione dell'utenza Encrochat/Sk y-Ecc attribuita al ricorrente, riscontro di pluralità di elementi (conversazioni, foto della droga, contatti con fornitori, note contabili) e collegamento con la preesistente indagine "Koleos" che dimostrano la persistenza di un sodalizio familiare dedito al narcotraffico e l'inserimento del ricorrente. Quanto all'utilizzabilità delle chat acquisite tramite ordini europei di indagine, la Corte ha ritenuto superati i rilievi di inutilizzabilità alla luce delle pronunce delle Sezioni Unite (sentenze del 29/02/2024) e ha escluso che la mancata notifica o la mancanza di accesso all'algoritmo decrittante comportino automaticamente inutilizzabilità, salvo specifiche allegazioni probanti di vizi. Sulle esigenze cautelari la Corte ha confermato che la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. non è stata efficacemente superata dalla difesa; la misura detentiva è dunque giustificata.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)
art. 73, art. 74, art. 80, comma 2
Art. 74 inquadrato come riferimento per la fattispecie associativa finalizzata al narcotraffico; art. 73/80 valutati nel merito del reato-fine e dell'aggravante per ingente quantità. La Corte ha ritenuto che gli elementi probatori fossero idonei a dimostrare partecipazione e offerta di sostanza in quantitativo rilevante.
art. 191, art. 234-bis, art. 275, comma 3, art. 267
Art. 275(3): richiamata la presunzione di pericolosità per reati di particolare gravità e ritenuta non superata dalla difesa. Art. 234-bis (acquisizione di documenti/dati informatici dall'estero) è stato distinto rispetto al caso delle chat acquisite tramite ordine europeo di indagine; la Corte ha ritenuto che non valga automaticamente per le chat acquisite dall'A.G. estera e trasmesse tramite OEI.
Direttiva 2014/41/UE
La Corte ha ritenuto che l'OEI sia compatibile con l'ammissibilità della prova quando ricorrono i requisiti di un caso interno analogo (art. 6) e che la notifica prevista dall'art. 31 non determini di per sé l'inutilizzabilità se non emerge un vizio concreto che renda illegittima l'acquisizione; rimessa analisi alle valutazioni svolte dalle Sezioni Unite.
Richiamato nel contesto delle attività di trascrizione/decodifica dei dati acquisiti dall'estero; la Corte ha ritenuto che eventuali riserve non abbiano comportato inutilizzabilità nel caso concreto, dato il complessivo quadro indiziario e le valutazioni delle Sezioni Unite.
Richiamato dalla difesa in relazione all'obbligo di notifica all'autorità straniera competente; la Corte ha osservato che la mancata notifica non produce automaticamente nullità o inutilizzabilità e che è necessario dimostrare un concreto pregiudizio o l'assenza dei presupposti di ammissibilità.
Direttiva/giurisprudenza CJEU
sentenza Corte di giustizia 30/04/2024 (sull'acquisizione di chat criptate)
La Corte di cassazione ha preso atto della pronuncia CJEU ma ha ritenuto che, alla luce delle Sezioni Unite e del quadro fattuale (reati di criminalità organizzata, requisiti di proporzionalità e indizianti), l'assenza di notifica o altre criticità non comportassero automaticamente inutilizzabilità delle chat ottenute tramite OEI.
Richiamato nel passaggio in cui si osserva che l'uso di sistemi di comunicazione che garantiscono anonimato può essere indizio dell'attività criminale; la Corte ha considerato l'uso di piattaforme criptate come elemento indiziario rilevante.
Citando la normativa relativa all'acquisizione di dati direttamente dai provider, la Corte ha sottolineato la distinzione tra acquisizione di dati già in possesso di autorità estere (OEI) e acquisizione diretta presso gestori, con diverse esigenze autorizzatorie.
Massime di principio
- Le chat e i dati criptati acquisiti tramite ordine europeo di indagine possono essere utilizzati in giudizio se risulta adeguata l'identificazione degli utilizzatori e sussistono ragioni di proporzionalità e necessità; la mancata notifica all'autorità estera non è automaticamente causa di inutilizzabilità salvo prova di pregiudizio o di vizio insanabile.
- La valutazione della gravità indiziaria in materia di associazione finalizzata al narcotraffico si fonda su un quadro complessivo: ripetute operazioni, uso di canali criptati, documentazione contabile, contatti con fornitori e precedenti vicende investigative possono concorrere a dimostrare l'inserimento anche se la difesa evidenzia un ruolo "marginale".
- Per il reato di offerta in vendita di stupefacente non è sempre necessario dimostrare la materiale disponibilità della droga tramite sequestro: elementi come foto della sostanza, riferimenti testuali, contatti con fornitori e accordi nelle chat possono suffragare la serietà dell'offerta.
- In sede di impugnazione in Cassazione l'onere di allegare e provare vizi dell'attività probatoria (in particolare inutilizzabilità di acquisizioni complesse come chat decriptate) è rafforzato: occorrono elementi concreti che dimostrino inadeguatezza, manipolazione o violazione dei diritti fondamentali.
- La presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p. circa il pericolo di reiterazione per reati gravi di mafia/narcotraffico è difficile da superare con argomenti di natura meramente formale o con la sola indicazione di periodi trascorsi senza ulteriori fatti; servono elementi concreti, persistenti e provati di dissociazione.
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