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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23612/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA e IRAP relativo all’anno d’imposta 2015, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione l’IVA ordinaria al 22% sulle fatture emesse per prestazioni di ricovero rese in regime privatistico da una casa di cura privata. L’Ufficio sosteneva che l’esenzione IVA prevista per le prestazioni di ricovero e cura rese da cliniche e case di cura convenzionate non fosse applicabile perché la struttura, pur accreditata, non era provato fosse convenzionata per le specifiche prestazioni contestate. La CTR aveva invece respinto l’appello dell’Agenzia, valorizzando l’accreditamento istituzionale, gli accordi con la Regione e l’inserimento della struttura nella programmazione sanitaria regionale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 10, comma 1, n. 19, d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 8-quinquies d.lgs. n. 229/1999, perché la CTR avrebbe equiparato l’accreditamento al convenzionamento, mentre l’esenzione richiederebbe quest’ultimo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata coincidenza tra le prestazioni fatturate e quelle coperte dall’accordo contrattuale con l’AUSL; 3) violazione dell’art. 132 della direttiva 2006/112/CE, per non avere considerato che le prestazioni di ospedalizzazione rese in regime privatistico sarebbero esenti solo se erogate al di fuori del regime ospedaliero, e non già all’interno di una struttura ospedaliera privata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, con assorbimento del secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Corte ha affermato che l’esenzione IVA per le prestazioni di ricovero e cura rese da una struttura privata accreditata non dipende in modo esclusivo dalla presenza di una specifica convenzione per quelle singole prestazioni, ma richiede comunque la verifica in concreto che le prestazioni siano rese a condizioni sociali analoghe a quelle degli enti di diritto pubblico, secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza unionale. Il giudice di rinvio dovrà quindi accertare se le prestazioni contestate soddisfino tali condizioni. Spese rinviate al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, n. 19, d.P.R. n. 633 del 1972

    "le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate"

    L’esenzione IVA si applica alle prestazioni di ricovero e cura rese da strutture sanitarie riconosciute; la nozione di "convenzionate" va letta alla luce del sistema sanitario vigente e della giurisprudenza unionale, non in senso rigidamente limitato alla sola convenzione formale per la singola prestazione.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 229 del 1999

    Richiamato per il sistema di rapporti tra accreditamento e accordi contrattuali con il SSN; l’accordo contrattuale è fase attuativa del rapporto, successiva e dipendente dall’accreditamento.

  • art. 4, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    Le prestazioni sanitarie soggette a ticket rese da unità sanitarie locali e aziende ospedaliere del SSN sono considerate in ogni caso attività non commerciali e quindi fuori campo IVA.

  • art. 132, par. 1, lett. b), direttiva 2006/112/CE

    L’esenzione per ospedalizzazione e cure mediche richiede sia il riconoscimento dell’istituto sia che le prestazioni siano rese a condizioni sociali analoghe a quelle degli enti di diritto pubblico; il diritto interno va interpretato conformemente a tale disciplina unionale.

  • art. 133, primo comma, lett. c), direttiva 2006/112/CE

    La Corte rileva che la condizione aggiuntiva dei prezzi approvati o non superiori a quelli pubblici non è stata recepita dal legislatore interno e non è quindi requisito necessario nell’ordinamento nazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per la violazione di norme di diritto sostanziale e sovranazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il vizio dedotto per l’omesso esame di un fatto decisivo, ritenuto assorbito dopo l’accoglimento dei motivi di diritto.

  • art. 18 d.l. n. 73 del 2022, conv. in l. n. 122 del 2022

    La nuova disciplina è valorizzata come conferma della non essenzialità della condizione del prezzo e della tendenza ad estendere l’esenzione alle prestazioni di ricovero e cura rese da strutture non convenzionate, entro certi limiti.

Massime di principio

  • In materia di IVA sanitaria, l’esenzione per le prestazioni di ricovero e cura rese da strutture private non va ancorata in modo meccanico alla sola esistenza di una convenzione formale per la singola prestazione, ma deve essere letta alla luce dell’accreditamento e della disciplina unionale di riferimento.
  • Il riconoscimento dell’esenzione richiede un duplice controllo: uno soggettivo, sulla qualità dell’istituto che eroga le prestazioni, e uno oggettivo, sulla natura delle prestazioni e sulle condizioni sociali alle quali esse sono rese.
  • L’accreditamento istituzionale inserisce la struttura privata nel sistema pubblico sanitario e può integrare il requisito del "debitamente riconosciuto", ma non esonera dal verificare in concreto se le prestazioni contestate siano erogate a condizioni sociali analoghe a quelle degli enti pubblici.
  • Ai fini dell’esenzione IVA, non è requisito essenziale che la struttura privata applichi prezzi approvati dalle autorità pubbliche o inferiori a quelli del SSN, poiché tale condizione non risulta recepita dal diritto interno ed è comunque facoltativa nella direttiva.
  • Il giudice di merito deve accertare in concreto, sulla base dei parametri indicati dalla Corte di giustizia, se le prestazioni di un istituto ospedaliero privato siano comparabili a quelle pubbliche quanto a personale, locali, attrezzature, organizzazione ed efficienza economica, quando tale verifica sia rilevante per il requisito delle condizioni sociali analoghe.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

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