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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32899/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugna la sentenza della CTR Abruzzo che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione della CTP che aveva accolto il ricorso di Cobalt per il rimborso delle ritenute alla fonte su interessi pagati da una controllata italiana. I motivi principali del ricorso in Cassazione sono la nullità della sentenza per carenza o apparenza della motivazione (violazione artt. 112 e 132 c.p.c. richiamati ex art. 360 c.p.c.), e questioni sostanziali connesse alla formazione del presunto silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso e all'onere probatorio del beneficiario effettivo ai sensi dell'art. 26-quater DPR 600/1973 e della Convenzione Italia-Paesi Bassi. Cobalt propone ricorso incidentale lamentando l'inammissibilità dell'appello erariale per mancata produzione della ricevuta di spedizione del ricorso d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo la sentenza della CTR viziata da motivazione apparente e insufficiente: la CTR si era limitata ad aderire per relationem alla decisione di primo grado senza confrontarsi con i specifici motivi di appello e senza esporre un percorso argomentativo percepibile. Perciò la Corte ha cassato la sentenza e ha rinviato la causa alla CTR di secondo grado di Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, per nuovo esame e con nuova, congrua motivazione. Il ricorso incidentale di Cobalt è stato rigettato: la Corte ha ritenuto infondato il rilievo sulla ricevuta postale, richiamando il principio per cui, quando la notifica è effettuata mediante ufficiale giudiziario, non sussiste l'onere di depositare la ricevuta postale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Base normativa del gravame in Cassazione per vizio di motivazione (violazione e falsa applicazione di norme processuali sulla motivazione)

  • artt. 112 e 132 cod. proc. civ.

    Richiamati per censurare carenza, apparenza o insufficienza della motivazione della sentenza impugnata

  • art. 19, comma 1, lett. g) DPR 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma del processo tributario richiamata nella critica relativa all'ammissibilità dell'impugnazione e alla disciplina dei motivi di gravame

  • art. 26-quater DPR 29 settembre 1973, n. 600

    Norma che disciplina la documentazione necessaria per l'esenzione/all'imposta sugli interessi ai non residenti; il tribunale doveva valutare se la contribuente avesse fornito la documentazione richiesta per il rimborso

  • Convenzione Italia-Paesi Bassi (artt. 4 e 5), legge 26 luglio 1993, n. 53

    Riferimento per valutare la condizione di beneficiario effettivo e l'imposizione effettiva nei Paesi Bassi

  • Direttiva CE 3 giugno 2003, n. 49 (art. 1, comma 16)

    Richiamata in relazione ai criteri interpretativi in materia di imposizione sui redditi da interessi nell'ambito comunitario

  • art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in tema di onere di deposito della ricevuta postale quando la notifica del ricorso avviene tramite servizio postale; la Corte distingue il caso in cui la notifica sia avvenuta tramite ufficiale giudiziario

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Citato in ordine ai presupposti per l'eventuale versamento (oneri processuali) che possono gravare sulla parte ricorrente

Massime di principio

  • La corte d'appello deve motivare specificamente e non può limitarsi ad aderire meccanicamente alla decisione di primo grado; la mancata esposizione delle ragioni che portano a rigettare i singoli motivi di gravame configura motivazione apparente e determina cassazione per nullità dell'apparato argomentativo
  • Quando l'ufficio fiscale impugna una sentenza, deve indicare con precisione le carenze documentali o probatorie contestate; la corte d'appello è tenuta a confrontarsi punto per punto con tali censure
  • In materia di rimborso di ritenute per non residenti (art. 26-quater DPR 600/1973), il beneficiario deve assolvere l'onere di prova fornendo la documentazione prescritta (es. contabili bancarie originali e attestazioni dell'autorità fiscale estera) e la corte deve valutare la completezza temporale e contenutistica di tali elementi
  • La notifica dell'atto di appello tramite ufficiale giudiziario esonera dalla necessità di depositare la ricevuta postale di spedizione; pertanto l'assenza di tale ricevuta non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'appello quando esista relata di notificazione
  • La parte completamente vittoriosa in appello può proporre ricorso incidentale in Cassazione per denunciare l'inammissibilità dell'appello avversario e il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, e tale questione è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
  • La Cassazione, quando accerta motivazione apparente, di norma non decide il merito ma cassa con rinvio affinché il giudice di merito riformuli la decisione con adeguata argumentatio

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