Cassazione Civile, Sentenza n. 32777/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione dell'ordinanza di questa Corte che aveva accolto il ricorso del Comune e cassato la sentenza della CTR, con rinvio. Porto di Lavagna deduceva errore di fatto per la sua erronea registrazione come contumace (il suo atto di costituzione sarebbe stato inserito in altro fascicolo) e la mancata comunicazione del decreto di fissazione della camera di consiglio; in via preliminare chiedeva la rimessione in termini per contumacia involontaria
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività: la Corte ha ritenuto applicabile il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. (in combinato con l'art. 391‑bis per i provvedimenti della Corte di cassazione) decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza dell'8.07.2019. La Corte ha escluso che la mancata comunicazione del decreto di fissazione della camera di consiglio o l'errata iscrizione del fascicolo giustificassero una diversa decorrenza del termine, rilevando che Porto di Lavagna era a conoscenza della pendenza del giudizio (aveva depositato controricorso) e dunque poteva informarsi dell'esito in tempo utile; anche le censure di incostituzionalità sono state respinte. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese (e liquidazione degli onorari: euro 4.500,00 + euro 200,00 per esborsi, oltre accessori) e richiamo all'obbligo di versamento ulteriore ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater del d.P.R. 115/2002
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Stabilisce la decadenza dall'impugnazione dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; il termine decorre dalla pubblicazione indipendentemente dalla notifica e l'impugnazione tardiva è ammessa solo se il ricorrente dimostra di non aver avuto conoscenza del processo (ignoranza del processo) o se la notifica è inesistente/nulla
art. 391‑bis c.p.c.
Prevede il termine semestrale per proporre revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione; la Corte ha ritenuto applicabile tale termine ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 168/2016 (30/10/2016)
art. 395‑bis c.p.c.
Richiamato in combinazione con art. 327 per individuare i motivi di revocazione e il regime impugnatorio, come riferimento alle fattispecie eccezionali di revocazione
art. 153 c.p.c.
Norma sulla rimessione in termini; la Corte ha ritenuto che la questione sollevata dovesse essere ricondotta alla disciplina dell'impugnazione tardiva (art. 327) e non alla rimessione in termini autonoma
art. 292 c.p.c.
Richiamato dal giudice per distinguere la notificazione degli atti processuali dall'atto di fissazione della camera di consiglio, ritenendo quest'ultimo non assimilabile alle nullità che giustificano l'apertura del termine dalla conoscenza
art. 11 delle preleggi
Ricordato in ordine all'applicazione delle norme intervenute nel tempo (principio di diritto intertemporale) e alla applicabilità del termine semestrale ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge
art. 13, comma 1‑quater d.P.R. 115/2002
Norma fiscale/processuale richiamata nella sentenza per attestare l'obbligo del versamento di un ulteriore importo da parte della ricorrente in caso di soccombenza
Cost., artt. 3, 24, 111 e CEDU, artt. 6, 13, 17, 35 (censure prospettate)
Questioni di illegittimità costituzionale e violazione di diritti convenzionali sollevate dal ricorrente in relazione alla decorrenza del termine impugnatorio; la Corte le ha ritenute infondate, confermando la legittimità della decorrenza dalla pubblicazione
Massime di principio
- Il termine per proporre revocazione contro provvedimenti della Corte di cassazione è perentorio e decorre dalla pubblicazione dell'atto; la pubblicazione, non la comunicazione, fa nascere il dies a quo
- La mancata comunicazione della data di fissazione in camera di consiglio o l'errata iscrizione del fascicolo non spostano automaticamente la decorrenza del termine: per ottenere l'ammissione dell'impugnazione tardiva è necessario provare l'ignoranza del processo e, generalmente, la nullità o inesistenza della notifica
- La presentazione di atti processuali (es. controricorso) dimostra la conoscenza della pendenza e impone l'onere di informarsi sull'esito: chi ha partecipato al processo difficilmente potrà invocare l'ignoranza del processo per consentire una revoca tardiva
- La rimessione in termini (art. 153 c.p.c.) non è uno stratagemma alternativo quando la questione concerne la decorrenza del termine decadenziale: la verifica va ricondotta alle regole dell'impugnazione tardiva (art. 327 c.p.c.)
- Le censure costituzionali o convenzionali relative alla decorrenza del termine a partire dalla pubblicazione sono difficilmente accolte, salvo casi eccezionali e comprovati di totale impossibilità per la parte di conoscere la pubblicazione
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