Cassazione Civile, Sentenza n. 32779/2022 del 08/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte (Sezione V civile, n. 33567/2018) che aveva accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale Emilia-Romagna che aveva recepito l'appello dell'Agenzia contro la sentenza della CTP di Rimini favorevole a Inox Mare su cartella di pagamento relativa a sanzioni IRPEG e IRAP 2003. Inox Mare deduce errori di fatto revocatorii (art. 395, n. 4 c.p.c.) sostenendo che la sentenza di primo grado n. 3/2/2008 aveva annullato l'avviso di accertamento anche con riguardo alle sanzioni e che quindi le sanzioni non erano divenute definitive; contesta inoltre un presunto contrasto di giudicati (art. 395, n. 5 c.p.c.) e l'assunto che vi fosse stato un ricorso notificato avverso l'atto di contestazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso per revocazione inammissibile. Motivazione: le censure non soddisfano i requisiti dell'errore di fatto rilevante per la revocazione (devono essere immediatamente percepibili, essenziali e decisivi); le presunte imprecisioni attengono a error in judicando e a valutazioni delle risultanze processuali, non a fatti incontestabili desumibili dagli atti; inoltre il motivo di revocazione fondato sul contrasto tra giudicati non è ammissibile nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (disciplina non contemplata dall'art. 395, n. 5 c.p.c.). Nessuna condanna alle spese a causa della mancata difesa dell'Agenzia. La Corte dà atto della necessità per la ricorrente del versamento dell'ulteriore importo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Motivo di revocazione per errore di fatto: ammesso solo se l'errore consiste in una percezione falsa o svista materiale che riguarda un fatto decisivo, immediatamente e oggettivamente desumibile dagli atti e tale da aver influenzato la decisione
Motivo di revocazione per contrasto tra giudicati: la Corte ribadisce che tale mezzo non è utilizzabile nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione; in generale non può essere invocato per far valere contrasti di giudicati contro sentenze di legittimità
art. 191-ter c.p.c. e d.lgs. n. 40/2006
Riferimento alla disciplina delle impugnazioni delle pronunce che decidono nel merito; la modifica normativa non ha esteso la revocazione per contrasto di giudicati alle sentenze della Corte di cassazione
art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002
Prevede l'obbligo, in talune ipotesi processuali, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte prende atto che sussistono i presupposti per tale versamento da parte della ricorrente
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395, n.4 c.p.c.) richiede un errore immediatamente percepibile, oggettivo e decisivo; differenze interpretative o errori in valutazione delle prove non sono sufficienti
- Non è possibile ottenere la revocazione di una pronuncia di legittimità invocando il contrasto tra giudicati: l'art. 395, n.5 c.p.c. non opera nei confronti delle sentenze della Corte di cassazione
- Quando si contesta la definitività di atti tributari (es. sanzioni), occorre dimostrare documentalmente e in modo incontestabile che il precedente giudizio ha annullato anche le sanzioni; mere argomentazioni interpretative non bastano
- Se il vizio lamentato è un errore di diritto o un errore in judicando, il rimedio corretto non è la revocazione ma gli ordinari mezzi impugnatori previsti dal processo (se ancora esperibili)
- In procedimenti tributari valutare sempre se l'atto di riscossione è effetto di un atto impositivo definitivo o se può essere impugnato autonomamente; la prova della notifica o meno dei ricorsi incidenti è cruciale per stabilire la definitività
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