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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32778/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revocazione avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n.10317/2020, dedotta ai sensi dell'art. 395, comma 1, n.4 c.p.c.: la società lamentava un errore di fatto 'decisivo' della Corte nella valutazione della presenza/assenza di sottoscrizioni sui documenti (in particolare la sottoscrizione dell'addetto alla ricezione apposta accanto al timbro comunale e la sottoscrizione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo) e contestava la legittimità della cartella/esiti della notificazione. La ricorrente sosteneva che la Corte avesse errato nel ritenere che tali elementi mancassero o fossero stati correttamente valutati, e che ciò avrebbe inciso sulla validità della notifica e dell'iscrizione a ruolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso di revocazione inammissibile. Ha ritenuto che le questioni sollevate fossero fatti controversi già oggetto di discussione e di decisione nella pronuncia impugnata, e pertanto non rientrassero nel ristretto ambito dell'errore di fatto revocabile ex art. 395 n.4 c.p.c. Inoltre la ricorrente non ha dimostrato di aver allegato o trascritto i documenti decisivi nel ricorso per cassazione (onere di autosufficienza), per cui la Corte ha confermato che non poteva ritenersi sussistente l'errore materiale invocato. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune e dell'Agenzia (liquidate in euro 3.500,00 ciascuna oltre oneri) e rilievo circa l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, co.1-quater, D.P.R. n.115/2002, come modificato.

Norme richiamate

  • codice di procedura civile, art. 395, comma 1, n.4

    Regola i presupposti per la revocazione per errore di fatto: si richiede un errore di percezione/materiale evidente e incontestabile desumibile dagli atti, che non abbia costituito oggetto di controversia e di decisione nella pronuncia revocata

  • codice di procedura civile, art. 391-bis

    Attribuisce alla Corte di cassazione la possibilità di revocare le proprie pronunce nei casi previsti (richiamo all'art.395 n.4); l'istanza di revocazione deve rispettare i requisiti di ammissibilità collegati all'errore di fatto

  • codice di procedura civile, art. 404

    Indica casi eccezionali nei quali è possibile rimettere in discussione decisioni passate in giudicato; richiamato come limite generale alla revocazione

  • Costituzione, art. 3

    Richiamata in punto di legittimità dell'ordinamento rispetto alle regole di chiusura del processo e certezza del diritto (la Corte ritiene che la regola della stabilità delle decisioni non violi l'art.3)

  • Costituzione, art. 24

    Richiamata in relazione al diritto di difesa; la Corte osserva che il regime della revocazione non lede il diritto di difesa, trattandosi di rimedio eccezionale

  • I. n. 31/08

    Norma richiamata in tema di validità delle cartelle e sottoscrizione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo per le cartelle consegnate al concessionario dal 1.6.2008; la questione è stata valutata nel merito e rimane oggetto di discussione, non idonea a fondare la revocazione

  • D.P.R. n.115/2002, art.13 comma 1-quater, inserito dall'art.1, comma 17 L. n.228/2012

    Norma che disciplina il contributo unificato e prevede l'ulteriore importo dovuto in determinate ipotesi; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale disposizione

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art.395 n.4 c.p.c.) è rimedio eccezionale: deve trattarsi di un errore evidente e incontestabile desumibile direttamente dagli atti, non di una diversa valutazione o interpretazione dei fatti.
  • Il principio di autosufficienza in cassazione impone al ricorrente di trascrivere o allegare integralmente i documenti decisivi; l'omissione comporta l'impossibilità di sindacare la decisione fondata sulla loro (presunta) assenza.
  • Se la presunta inesistenza o inesattezza di un documento è stata già oggetto di discussione e valutazione nella pronuncia impugnata, non è possibile ottenere la revocazione mostrando semplicemente un diverso apprezzamento dei fatti.
  • L'onere della prova, in ordine alla produzione/deposizione di atti nel precedente grado o nel ricorso per cassazione, grava sul ricorrente che deduce l'errore; se non prova il deposito/trascrizione, il documento si considera non prodotto.
  • Nel contestare vizi formali di atti esecutivi o cartelle (es. mancanza di firme o nomi di responsabili), il ricorrente deve anche spiegare in che modo tali vizi abbiano concretamente pregiudicato la propria posizione giuridica.
  • Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e ulteriori oneri (contributo unificato), perciò è necessario valutare attentamente la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali prima di proporre istanze di revocazione.

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