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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32776/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Lazio che aveva ritenuto non imponibile ai fini ICI aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta e inserite in un programma attribuivo di diritto edificatorio compensativo, annullando le sanzioni e gli avvisi relativi alle annualità considerate. Il Comune deduceva violazione delle norme tributarie e urbanistiche (tra cui art.2 e art.5, c.5 del d.lgs. n.504/1992, disposizioni del PRG e norme sulla compensazione urbanistica), sostenendo che la mera edificabilità in astratto (per effetto della previsione di una compensazione) sarebbe sufficiente ai fini ICI

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha confermato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il diritto edificatorio attribuito in un programma di compensazione non ha natura reale e non si assimila all'edificabilità intrinseca del terreno; pertanto aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta inserite in un programma compensativo, senza che sia stata concretamente individuata e assegnata un'area di 'atterraggio' mediante convenzione o atto definitivo, non sono imponibili ai fini ICI. Inoltre la Corte ha confermato che per l'anno 2008 rileva lo stato di fatto al 1° gennaio: se l'edificabilità si è perfezionata solo con l'approvazione del PRG successiva a tale data, i terreni non sono imponibili per il 2008 ai sensi dell'art.5, c.5, d.lgs. n.504/1992. La Corte ha altresì rilevato l'obbligo, ai sensi del d.P.R. n.115/2002, art.13, di eventuale versamento aggiuntivo di contributo unificato e ha disposto la compensazione delle spese del giudizio per la novità della questione; non essendosi costituito l'intimato, non sono state liquidate spese processuali

Norme richiamate

  • d.lgs. n.504/1992, art.5, comma 5

    per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione

    La Corte applica la regola che lo stato giuridico ed economico rilevante ai fini ICI è quello esistente al 1° gennaio dell'anno di imposta; se l'edificabilità si perfeziona dopo tale data non si ha imponibilità per quell'anno

  • d.lgs. n.504/1992, art.2

    Citato come norma generale sul presupposto e sulle categorie imponibili in materia di ICI; la Corte ne richiama i principi in combinato con la giurisprudenza per delimitare la nozione di area edificabile

  • norme urbanistiche (art.23 L.n.1150/1942 e norme tecniche PRG, art.3 c.21)

    Richiamate per definire gli istituti della compensazione urbanistica e la disciplina della edificabilità nei piani comunali; la Corte considera rilevante l'assenza di una concreta convenzione/assegnazione che trasferisca edificabilità all'area

  • d.l. 30.9.2005, art.11 quaterdecies, c.16 / d.l. n.223/2006 (richiami normativi indicati dalla ricorrente)

    Norme richiamate dal ricorrente nella doglianza; la Corte non accoglie l'interpretazione che esse bastino a ritenere imponibile la mera aspettativa edificatoria

  • Cass. Sezioni Unite n.23902/2020 e Cass. n.37934/2021 (giurisprudenza)

    Principio consolidato secondo cui il diritto edificatorio compensativo non ha natura reale e non costituisce qualità intrinseca del suolo; l'aspettativa edificatoria non rende imponibile il terreno fino a che non vi sia concreta individuazione/assegnazione dell'area di atterraggio

  • d.P.R. n.115/2002, art.13, commi 1-bis e 1-quater

    Norme sul contributo unificato: la Corte rileva l'eventuale obbligo processuale di versamento di un ulteriore importo e prende atto dei presupposti per il relativo adempimento

Massime di principio

  • La semplice previsione di un diritto edificatorio 'compensativo' collegato a un terreno sottoposto a vincolo di inedificabilità assoluta non rende il terreno imponibile ai fini ICI: l'edificabilità deve essere effettiva e riconoscibile concretamente (es. mediante convenzione che individui l'area di atterraggio).
  • Per determinare l'imponibilità e il valore imponibile ai fini ICI conta lo stato giuridico e fattuale esistente al 1° gennaio dell'anno di imposta (art.5, c.5 d.lgs. n.504/1992): acquisti di edificabilità successivi non producono effetti per l'anno precedente.
  • I diritti edificatori attribuiti in programmi compensativi hanno natura di crediti/aspettative e sono trasferibili separatamente dal suolo; non si assimilano a una qualità reale del terreno che comporti imponibilità immediata.
  • In contenziosi ICI su aree soggette a vincolo, verificare sempre l'esistenza di atti formali/contrattuali (convenzioni, assegnazioni) che concretizzino la compensazione: in loro assenza è probabile l'esclusione dall'imponibile.
  • Se l'amministrazione ha irrogato sanzioni tributaria legate a una qualificazione errata dell'imponibilità, queste possono essere annullate se il giudice accerta la non imponibilità del bene; occorre tuttavia valutare separatamente questioni procedurali e contributive (es. contributo unificato)

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