Cassazione Civile, Sentenza n. 32836/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l\'intimazione di pagamento n. 10020139003440116 (euro 1.413,51 oltre interessi), deducendo la nullità/irregolarità della notifica della cartella di pagamento presupposta (consegna a familiare convivente senza invio di raccomandata informativa), la mancata allegazione della cartella all\'intimazione, la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, l\'illegittimità della produzione di nuova documentazione in appello e la necessità di notificazioni effettuate da soggetti abilitati per alcune tipologie di atti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto provata da parte dell\'Agente della riscossione la regolare notifica della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento (modalità riconosciuta valida anche se il plico è stato consegnato a familiare convivente). Ha escluso l\'obbligo di inviare una raccomandata informativa successiva quando la notifica è perfezionata con raccomandata AR del concessionario, ha affermato che l\'intimazione può rinviare chiaramente alla cartella presupposta senza necessità di allegazione integrale se gli estremi sono indicati, e ha ammesso la produzione di documenti in appello ai sensi dell\'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992. Per questi motivi le doglianze del ricorrente sono state ritenute infondate. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (compensi euro 1.300,00, esborsi euro 2.000,00, oltre oneri di legge) e all\'ulteriore imposizione processuale indicata in dispositivo.
Norme richiamate
art. 26 D.P.R. 602/1973
La notificazione della cartella esattoriale può avvenire direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso la notifica si perfeziona con la data risultante dall\'avviso di ricevimento e non è necessaria una relata aggiuntiva.
art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario la parte può produrre in appello prove documentali anche se preesistenti al giudizio di primo grado e anche se la parte era contumace nel primo grado; pertanto la produzione in appello della documentazione probatoria è ammessa.
art. 19 e art. 21 d.lgs. 546/1992
La cartella di pagamento e il ruolo sono atti impugnabili; la notificazione della cartella vale anche come notificazione del ruolo e il termine per proporre opposizione decorre dalla notificazione della cartella.
art. 7, l. 890/1982
Richiamato dal ricorrente per questioni formali dell\'intimazione; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione tale da inficiare la validità dell\'intimazione ove risultino chiari i riferimenti alla cartella presupposta.
art. 37, comma 27, d.l. 223/2006
Richiamato in relazione all\'obbligo di raccomandata informativa in caso di consegna a persona non destinataria; la Corte ha chiarito che, quando la notifica è effettuata tramite raccomandata AR del concessionario e risultano gli elementi di consegna, non sussiste obbligo di ulteriore raccomandata informativa per sanare la consegna a familiare convivente.
art. 7, l. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamato in tema di obbligo di assicurare l\'effettiva conoscenza degli atti; la Corte ha osservato che tale principio non impone un obbligo generalizzato di contraddittorio per tutti gli atti non "armonizzati" e non comporta l\'annullamento della notifica già regolarmente eseguita mediante raccomandata AR.
art. 36, comma 4-ter, d.l. 31/12/2007 n. 248, conv. L. 31/2008
La disposizione, che introduce l\'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento nella cartella, è applicabile solo alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione non è perciò automaticamente rilevante in ogni fattispecie anteriore o diversa.
art. 1335 c.c.
La presunzione di conoscenza per effetto dell\'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione opera sulla base della consegna del plico; il destinatario può superare tale presunzione solo provando l\'impossibilità, senza sua colpa, di prenderne cognizione.
art. 2700 c.c.
L\'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce atto pubblico con efficacia probatoria e l\'accertamento preliminare sulla corrispondenza tra destinatario e consegnatario è di competenza dell\'ufficiale postale.
artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001
Disciplinano le modalità del servizio postale per la consegna dei plichi raccomandati e confermano che la consegna con firma del consegnatario e l\'avviso di ricevimento sono elementi idonei a perfezionare la notifica.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione all\'esistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell\'ulteriore importo processuale; utilizzato nella liquidazione delle spese a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La notifica della cartella esattoriale effettuata dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida e sufficiente per il perfezionamento della notifica anche se il plico è consegnato a familiare convivente; non è sempre necessaria una successiva raccomandata informativa.
- Quando l\'intimazione di pagamento rinvia in modo chiaro e preciso alla cartella di pagamento presupposta (con indicazione degli estremi), non è obbligatoria l\'allegazione integrale della cartella all\'intimazione; la parte può essere limitata a contestare vizi propri dell\'intimazione se non ha impugnato tempestivamente la cartella.
- La produzione di documenti in appello è ammessa (art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992), anche se tali documenti preesistevano al primo grado e anche se la parte era contumace nel primo grado; la valutazione della loro rilevanza è rimessa al giudice.
- La presunzione di conoscenza derivante dalla ricezione del plico postale opera a meno che il destinatario non provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell\'impossibilità di prenderne cognizione; l\'avviso di ricevimento ha valore probatorio rilevante.
- L\'obbligo di contraddittorio interno/endo-procedimentale non è generalizzato per tutti i tributi: per i tributi "armonizzati" ha rilievo più stringente; per gli altri, l\'invalidità dell\'atto richiede specificità e non può essere presunta a fronte di contestazioni generiche.
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