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Sentenza

Sentenza del 19/06/2019 n. 3673 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

CATASTO - Classamento - Revisione - Accertamento - Incremento rendita catastale - Motivazione - Richiamo della normativa applicata unitamente agli atti amministrativi - Sufficienza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio aveva rivisto il classamento e incrementato la rendita di un appartamento e di una cantina: l’appartamento era passato dalla categoria A/3 alla A/2, con variazione della classe da 4 a 3, mentre la cantina, mantenuta in categoria C/2, era passata dalla classe 6 alla 9. La contestazione riguardava soprattutto l’insufficiente motivazione dell’atto, ritenuto generico perché non illustrava adeguatamente le caratteristiche specifiche degli immobili e le ragioni concrete dell’incremento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia, riformando la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’avviso, fondata sul richiamo all’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, agli atti amministrativi applicativi e al significativo scostamento tra i valori di mercato e i valori catastali della microzona rispetto alla generalità delle microzone comunali. In una revisione per microzona non è necessario indicare analiticamente le trasformazioni edilizie dell’immobile, gli immobili comparabili o procedere previamente a sopralluogo e contraddittorio. La contribuente avrebbe dovuto dimostrare specifiche caratteristiche intrinseche o estrinseche idonee a neutralizzare il maggior valore della microzona, ma tale prova non è stata fornita. Il classamento è quindi stato ritenuto legittimo e appropriato. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 662/1996, art. 3, comma 58

    Consente la revisione delle rendite catastali urbane nei casi previsti dalla normativa, nell’ambito della revisione del classamento.

  • Legge n. 311/2004, art. 1, comma 335

    Consente la revisione del classamento degli immobili situati in microzone comunali quando emerga un significativo scostamento tra il rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona e quello relativo all’insieme delle microzone comunali. In tale procedura la motivazione può essere semplificata e basarsi sul maggior valore complessivo della microzona.

  • Legge n. 241/1990, art. 3

    Impone l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Nel caso esaminato, tale obbligo è stato ritenuto assolto mediante il richiamo della normativa, degli atti amministrativi presupposti e dello scostamento di valore della microzona.

  • Cassazione, sentenza n. 21176/2016

    Ha affermato che, nella revisione catastale per microzona ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, il richiamo alla normativa e agli atti amministrativi che hanno attivato la revisione può essere sufficiente a motivare l’accertamento, senza l’indicazione dettagliata delle caratteristiche individuali dell’immobile. Il contribuente può comunque dimostrare in giudizio che il proprio immobile presenta caratteristiche tali da sottrarlo alla revisione.

  • Cassazione, ordinanza n. 17413/2018

    Ha precisato che dagli atti richiamati o allegati devono comunque risultare gli elementi concreti che hanno inciso sul nuovo classamento, quali la qualità urbana e ambientale della zona e le caratteristiche edilizie rilevanti.

Massime di principio

  • Quando il riclassamento catastale è disposto per una revisione generalizzata della microzona, la motivazione dell’avviso può essere sintetica e non deve necessariamente descrivere in dettaglio ogni caratteristica dell’immobile, purché richiami la norma applicata, gli atti amministrativi presupposti e il significativo scostamento dei valori della microzona.
  • Il contribuente non può contestare efficacemente il nuovo classamento limitandosi a sostenere che l’avviso non descrive analiticamente l’immobile: deve fornire prova concreta di caratteristiche intrinseche o estrinseche che rendano il proprio bene meno pregiato rispetto alla microzona e giustifichino il mantenimento della classe precedente.
  • Nelle revisioni fondate esclusivamente sul maggior valore complessivo della microzona, non sono necessariamente richiesti sopralluogo, contraddittorio preventivo, indicazione degli immobili comparabili o analitica descrizione di trasformazioni edilizie.
  • La sufficienza della motivazione richiede comunque che dall’avviso o dagli atti richiamati siano comprensibili i presupposti concreti della revisione, come la qualità urbana del contesto, la posizione dell’immobile e lo scostamento tra valori catastali e valori di mercato.
  • L’esistenza di un precedente classamento non impedisce automaticamente una successiva revisione, se questa viene effettuata secondo i nuovi criteri normativi previsti per la perequazione dei valori catastali nelle microzone.

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