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Sentenza

Sentenza del 19/06/2019 n. 428 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto i ricorsi del contribuente contro due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2009 e 2010. Gli avvisi avevano rideterminato il reddito da lavoro autonomo e l'IVA sulla base dell'analisi delle movimentazioni bancarie, degli studi di settore, della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese. L'Ufficio ha dedotto l'erronea valutazione degli elementi di fatto e la violazione dell'articolo 32 del DPR n. 600/1973, sostenendo che spettasse al contribuente dimostrare l'estraneità o la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari. Ha inoltre contestato la rilevanza delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e l'insufficienza delle giustificazioni fornite.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittima la presunzione relativa di imponibilità delle movimentazioni risultanti dai conti correnti, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. L'Amministrazione era tenuta a indicare i dati bancari e a rilevare l'assenza di chiarimenti esaurienti, mentre il contribuente doveva dimostrare analiticamente che le operazioni erano già dichiarate oppure estranee all'attività professionale. Le giustificazioni fornite sono state giudicate insufficienti e non congruenti; alcune movimentazioni del 2010 erano state inoltre non contestate come prestazioni non fatturate. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 2.000,00.

Norme richiamate

  • Articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973

    Nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili.

    La norma è stata interpretata nel senso che i dati risultanti dai conti correnti operano come presunzioni legali relative di ricavi o compensi imponibili. L'Ufficio non deve provare autonomamente l'inerenza di ogni singola movimentazione, mentre il contribuente deve fornire una prova analitica, specifica e documentata della diversa natura delle operazioni.

  • Articolo 2697 del codice civile

    La regola generale sull'onere della prova è derogata, in materia di indagini bancarie, dalla presunzione legale prevista dall'articolo 32 del DPR n. 600/1973, che pone sul contribuente l'onere di dimostrare l'irrilevanza fiscale delle movimentazioni contestate.

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 6906 del 2011

    L'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti.

    La pronuncia conferma che, in presenza di un accertamento fondato su conti correnti bancari, il contribuente deve dimostrare che i movimenti non sono riferibili a operazioni imponibili; l'Ufficio assolve il proprio onere mediante l'esibizione dei dati bancari e la contestazione delle spiegazioni ritenute non esaurienti.

Massime di principio

  • Quando un accertamento fiscale si fonda su movimentazioni bancarie, il contribuente deve giustificare analiticamente ogni versamento o prelevamento contestato, indicando origine, destinazione e documentazione di supporto.
  • Non è sufficiente affermare genericamente che le somme sono estranee all'attività professionale o già contabilizzate: occorrono riscontri oggettivi, coerenti e riferibili alle singole operazioni.
  • Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, se prive di natura confessoria e non corroborate da altri elementi, hanno normalmente valore indiziario limitato e possono non essere sufficienti a superare la presunzione bancaria.
  • La mancata contestazione di alcune movimentazioni o il riconoscimento di prestazioni non fatturate può rafforzare la legittimità dell'accertamento sulle altre operazioni.
  • Gli studi di settore possono costituire l'origine dell'attività di controllo, ma l'accertamento può risultare fondato principalmente sulle movimentazioni finanziarie, se queste sono state analizzate in modo specifico.
  • Per evitare la presunzione di imponibilità è essenziale conservare e produrre una documentazione puntuale, come fatture, contratti, ricevute, estratti conto, prove di restituzione di somme, finanziamenti, trasferimenti familiari o altre causali non reddituali.

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