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Sentenza

Sentenza del 19/06/2019 n. 612 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Imposta di registro - In misura fissa ex art. 40 DPR 131/86 e art. 8, parte II della Tariffa per i decreti ingiuntivi emessi a fronte di pagamento di crediti derivanti da operazioni di finanziamento - sussiste - Equiparabilità delle lettere di patronage cd. "forti" alla fideiussione - Sussiste - Applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa anche al solo patronnat ed al solo fideiussore - Sussite

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate contestava l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa alla sentenza del Tribunale di Chieti che aveva confermato un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei confronti della società controllante della debitrice, titolare di una lettera di patronage forte. Secondo l’Ufficio, la condanna al pagamento di una somma non necessariamente soggetta a IVA avrebbe dovuto scontare l’imposta proporzionale del 3% prevista dagli articoli 37 e 8, parte I, della Tariffa allegata al DPR 131/1986. La banca sosteneva invece che il credito derivava da un finanziamento bancario soggetto al regime IVA e che la lettera di patronage forte era equiparabile a una fideiussione, senza poter essere separata dall’obbligazione principale ai fini fiscali.

La decisione

La Commissione tributaria regionale di L’Aquila, sezione distaccata di Pescara, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. Ha ritenuto che i decreti ingiuntivi e le sentenze relativi alla restituzione di finanziamenti bancari, comprensiva di capitale e interessi, riguardino operazioni rientranti nell’ambito IVA e siano quindi soggetti al principio di alternatività IVA/registro previsto dagli articoli 40 del DPR 131/1986 e 8, parte II, della Tariffa. La stessa conclusione vale quando la condanna è pronunciata contro il solo patronnant, poiché il patronage forte è assimilabile alla fideiussione ed è accessorio rispetto all’obbligazione principale. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 37 DPR 131/1986

    Prevede l’assoggettamento all’imposta di registro degli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono, anche parzialmente, controversie civili, compresi i decreti ingiuntivi, anche se impugnati o impugnabili.

    Gli atti giudiziari che definiscono una controversia sono soggetti a registrazione, con eventuale conguaglio o rimborso in base all’esito definitivo del giudizio.

  • Art. 8, parte I, lett. b), Tariffa allegata al DPR 131/1986

    Prevede l’imposta proporzionale del 3% per i provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme, valori o altre prestazioni.

    La misura proporzionale costituisce la regola generale per le condanne pecuniarie, salvo l’applicazione della disciplina speciale prevista dalla Nota II.

  • Nota II all’art. 8 della Tariffa allegata al DPR 131/1986

    Le condanne sono soggette a imposta fissa per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA.

    La tassazione fissa si applica anche alle operazioni non imponibili, esenti o non territorialmente rilevanti ai fini IVA, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

  • Art. 40 DPR 131/1986

    Disciplina il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

    Quando l’obbligazione oggetto della condanna deriva da un’operazione rientrante nell’ambito IVA, l’imposta di registro non si applica in misura proporzionale, ma in misura fissa.

  • Art. 3 DPR 633/1972

    Qualifica come prestazioni di servizi, ai fini IVA, determinate operazioni, comprese quelle di finanziamento.

    Le operazioni di finanziamento bancario rientrano nell’ambito oggettivo dell’IVA, anche quando siano esenti o non imponibili.

  • Artt. 7 e seguenti, 8, 8-bis, 9, 10 e 38-quater DPR 633/1972

    Le disposizioni richiamate individuano fattispecie di operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette per carenza del requisito territoriale, che restano rilevanti ai fini del principio di alternatività IVA/registro.

  • Circolare dell’Amministrazione finanziaria 10 settembre 1992, n. 214/E

    L’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa alle condanne relative a obbligazioni di garanzia accessorie a operazioni soggette a IVA.

  • Cassazione civile, sentenze n. 2696 del 21 febbraio 2003 e n. 3316 del 19 febbraio 2004

    Il decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di un finanziamento configura una condanna al pagamento collegata a un’operazione soggetta a IVA e sconta quindi l’imposta di registro in misura fissa.

  • Cassazione civile, sentenza n. 1520 del 2010

    Le lettere di patronage forti possono essere equiparate alla fideiussione quando contengono un impegno vincolante di pagamento o rimborso a favore del creditore.

Massime di principio

  • Per determinare la misura dell’imposta di registro su una sentenza o su un decreto ingiuntivo occorre esaminare la natura sostanziale dell’obbligazione, non soltanto la forma dell’atto giudiziario.
  • Le condanne relative alla restituzione di capitale e al pagamento di interessi derivanti da finanziamenti bancari soggetti a IVA sono normalmente assoggettate a imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività IVA/registro.
  • Una lettera di patronage forte, contenente un impegno vincolante a rimborsare il debito della società garantita, può essere trattata come una fideiussione ai fini dell’imposta di registro.
  • L’obbligazione del garante o del patronnant non dovrebbe essere tassata separatamente da quella del debitore principale quando è accessoria e trae origine dallo stesso finanziamento bancario.
  • La misura fissa può applicarsi anche quando la condanna sia pronunciata esclusivamente contro il garante, purché dalla sentenza risulti il collegamento concreto con un’operazione di finanziamento rientrante nell’ambito IVA.
  • La conclusione può cambiare se la condanna riguarda somme autonome, generiche o non riconducibili a un’operazione soggetta a IVA; in tal caso può trovare applicazione l’imposta proporzionale.

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