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Sentenza

Sentenza del 19/06/2019 n. 1022 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Contribuente contestava il diniego delle agevolazioni "prima casa", sostenendo che l'immobile già posseduto nello stesso Comune di Lucca fosse, per dimensioni e caratteristiche, oggettivamente inidoneo a soddisfare le proprie esigenze abitative. Deduceva inoltre il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, il mancato esame della documentazione prodotta e l'erroneità del rilievo attribuito alla categoria catastale A/3 e alla destinazione concretamente impressa all'immobile, utilizzato come studio professionale anziché come abitazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, ai fini dell'agevolazione, rilevi il parametro oggettivo della titolarità di altra casa di abitazione nello stesso Comune e della relativa classificazione catastale, non l'uso concreto dell'immobile né le esigenze soggettive del contribuente. L'immobile già posseduto, pur di modeste dimensioni, non è stato ritenuto oggettivamente e assolutamente inabitabile. La libera scelta di destinarlo a studio professionale non esclude il requisito ostativo. La Contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • Disciplina delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa

    Ai fini della fruizione dei benefici per l'acquisto della prima casa, l'agevolazione è subordinata alla non titolarità del diritto di proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l'immobile da acquistare.

    Il possesso di un'altra casa di abitazione nello stesso Comune impedisce l'applicazione dell'agevolazione, salvo che l'immobile preesistente sia oggettivamente e assolutamente inidoneo all'uso abitativo. Non rilevano, di regola, l'utilizzo concreto dell'immobile, le esigenze personali del contribuente o la sua scelta di adibirlo a uso diverso.

  • Sentenza della Corte di Cassazione 4 aprile 2018, n. 8429

    Non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente, o il concreto utilizzo del bene, anche a studio professionale, assumendo invece rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale.

    La verifica del requisito deve essere effettuata principalmente sulla base di elementi oggettivi, tra cui la classificazione catastale e l'effettiva inidoneità abitativa dell'immobile, senza attribuire valore decisivo alla destinazione concretamente scelta dal proprietario.

  • Sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli 5 settembre 2018, n. 7475

    L'inabitabilità dev'essere valutata con rigore e non può essere confusa con la mera minor comodità.

    La semplice ridotta superficie, scomodità o inadeguatezza rispetto alle esigenze personali o familiari non è sufficiente a dimostrare l'inidoneità abitativa; occorre una situazione oggettiva e assoluta di inabitabilità.

Massime di principio

  • Per ottenere le agevolazioni prima casa, il possesso di un'altra abitazione nello stesso Comune costituisce normalmente un ostacolo, anche se l'immobile viene utilizzato come studio, ufficio o per altri scopi.
  • L'inidoneità dell'immobile preposseduto deve essere oggettiva, assoluta e adeguatamente documentata; la mera piccolezza, scomodità o non convenienza economica non è generalmente sufficiente.
  • La classificazione catastale abitativa costituisce un indice rilevante: un immobile censito in una categoria abitativa, come A/3, tende a essere considerato idoneo salvo prova concreta di condizioni strutturali o giuridiche incompatibili con l'abitazione.
  • Le circostanze che impediscono l'utilizzo abitativo devono essere indipendenti dalla libera scelta del contribuente, come una reale inagibilità o una limitazione giuridica non volontaria, ad esempio l'assegnazione dell'immobile all'ex coniuge.
  • Chi invoca l'eccezione dell'inidoneità deve fornire prove documentali specifiche e convincenti, come certificazioni tecniche, provvedimenti amministrativi o elementi che dimostrino l'impossibilità oggettiva di abitare l'immobile.

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