Sentenza del 19/06/2019 n. 234 - Comm. Trib. Prov. Aquila
Le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato possono stare direttamente in giudizio - Sussiste - L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio produce effetti dalla data di deposito della domanda - Sussite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’atto di irrogazione di una sanzione per omesso o insufficiente versamento del Contributo Unificato Tributario relativo a una controversia iscritta al ruolo R.G.R. n. 24/2018. Contestava il difetto di motivazione, l’infondatezza della pretesa e, in udienza, la capacità dell’Ufficio di Segreteria di stare in giudizio. Deduceva inoltre che la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avrebbe dovuto esonerarlo dal pagamento del contributo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto tardiva l’impugnazione, notificata il 7 settembre 2018 rispetto alla scadenza del 3 settembre 2018, e comunque infondata nel merito. Ha riconosciuto la capacità delle cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari di stare direttamente in giudizio nelle controversie relative al contributo unificato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Ha inoltre ritenuto corretto il calcolo del contributo dovuto, pari a 3.000 euro, detratto il pagamento di 120 euro, con conseguente differenza di 2.880 euro. La sanzione del 200% è stata ritenuta legittima ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002. La domanda di patrocinio a spese dello Stato era stata respinta e, in ogni caso, i suoi eventuali effetti sarebbero decorsi dalla data di deposito della domanda, senza esonerare dal contributo dovuto al momento dell’iscrizione a ruolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.200 euro di spese di lite, con maggiorazione del 50% per il procedimento di mediazione.
Norme richiamate
Art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato possono stare direttamente in giudizio.
La segreteria della Commissione tributaria è legittimata a costituirsi e difendersi direttamente nelle controversie riguardanti il contributo unificato, senza necessità di una diversa rappresentanza processuale.
Art. 247, D.P.R. n. 115/2002 (TUSG)
L’ufficio deve verificare la correttezza del valore della lite dichiarato nel ricorso e l’effettivo valore dei tributi oggetto degli atti impugnati, ai fini della determinazione del contributo unificato.
Art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Il valore della controversia è determinato sulla base dell’importo dei tributi contestati, al netto di interessi e sanzioni, e deve essere individuabile dagli atti impugnati e dal ricorso.
Art. 16, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002 (TUSG)
Sanzione del 200% dell’importo dovuto.
Il mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato può comportare l’applicazione della sanzione prevista dalla norma, secondo la disciplina e la gradualità indicate nell’invito al pagamento o alla regolarizzazione.
Art. 17-bis, comma 10, D.Lgs. n. 546/1992
In caso di soccombenza, le spese del procedimento di mediazione possono essere rifuse con la maggiorazione prevista dalla disposizione.
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 20710
Gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data di deposito della relativa domanda; nel caso esaminato, ciò non avrebbe comunque eliminato il contributo unificato dovuto al momento dell’iscrizione della causa.
Massime di principio
- Nelle controversie sul contributo unificato, la cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario può essere parte processuale e difendersi direttamente.
- Il termine per impugnare un atto di irrogazione della sanzione deve essere rispettato rigorosamente, considerando anche la sospensione feriale; una notifica tardiva può determinare l’inammissibilità del ricorso.
- Il valore della lite ai fini del contributo unificato può essere ricostruito dall’ufficio sulla base degli atti presenti nel fascicolo e degli importi tributari risultanti dagli atti originari.
- La domanda di patrocinio a spese dello Stato non sospende automaticamente né elimina il contributo unificato dovuto per l’iscrizione della causa; gli eventuali effetti decorrono, di regola, dalla data di deposito della domanda.
- Il rigetto della domanda di patrocinio lascia fermo l’obbligo di pagamento del contributo unificato e delle eventuali sanzioni per omesso o insufficiente versamento.
- La mancata regolarizzazione del pagamento può comportare una sanzione proporzionata o graduata secondo la disciplina applicabile, oltre alla condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 giu 2019Sentenza del 19/06/2019 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 19 giu 2019Sentenza del 19/06/2019 n. 426 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 19 giu 2019Sentenza del 19/06/2019 n. 428 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 19 giu 2019Sentenza del 19/06/2019 n. 612 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 19 giu 2019Sentenza del 19/06/2019 n. 1022 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 giu 2019Sentenza del 19/06/2019 n. 1950 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →