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Sentenza

Sentenza del 19/06/2019 n. 234 - Comm. Trib. Prov. Aquila

Le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato possono stare direttamente in giudizio - Sussiste - L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio produce effetti dalla data di deposito della domanda - Sussite.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’atto di irrogazione di una sanzione per omesso o insufficiente versamento del Contributo Unificato Tributario relativo a una controversia iscritta al ruolo R.G.R. n. 24/2018. Contestava il difetto di motivazione, l’infondatezza della pretesa e, in udienza, la capacità dell’Ufficio di Segreteria di stare in giudizio. Deduceva inoltre che la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avrebbe dovuto esonerarlo dal pagamento del contributo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto tardiva l’impugnazione, notificata il 7 settembre 2018 rispetto alla scadenza del 3 settembre 2018, e comunque infondata nel merito. Ha riconosciuto la capacità delle cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari di stare direttamente in giudizio nelle controversie relative al contributo unificato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Ha inoltre ritenuto corretto il calcolo del contributo dovuto, pari a 3.000 euro, detratto il pagamento di 120 euro, con conseguente differenza di 2.880 euro. La sanzione del 200% è stata ritenuta legittima ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002. La domanda di patrocinio a spese dello Stato era stata respinta e, in ogni caso, i suoi eventuali effetti sarebbero decorsi dalla data di deposito della domanda, senza esonerare dal contributo dovuto al momento dell’iscrizione a ruolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.200 euro di spese di lite, con maggiorazione del 50% per il procedimento di mediazione.

Norme richiamate

  • Art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato possono stare direttamente in giudizio.

    La segreteria della Commissione tributaria è legittimata a costituirsi e difendersi direttamente nelle controversie riguardanti il contributo unificato, senza necessità di una diversa rappresentanza processuale.

  • Art. 247, D.P.R. n. 115/2002 (TUSG)

    L’ufficio deve verificare la correttezza del valore della lite dichiarato nel ricorso e l’effettivo valore dei tributi oggetto degli atti impugnati, ai fini della determinazione del contributo unificato.

  • Art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Il valore della controversia è determinato sulla base dell’importo dei tributi contestati, al netto di interessi e sanzioni, e deve essere individuabile dagli atti impugnati e dal ricorso.

  • Art. 16, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002 (TUSG)

    Sanzione del 200% dell’importo dovuto.

    Il mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato può comportare l’applicazione della sanzione prevista dalla norma, secondo la disciplina e la gradualità indicate nell’invito al pagamento o alla regolarizzazione.

  • Art. 17-bis, comma 10, D.Lgs. n. 546/1992

    In caso di soccombenza, le spese del procedimento di mediazione possono essere rifuse con la maggiorazione prevista dalla disposizione.

  • Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 20710

    Gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data di deposito della relativa domanda; nel caso esaminato, ciò non avrebbe comunque eliminato il contributo unificato dovuto al momento dell’iscrizione della causa.

Massime di principio

  • Nelle controversie sul contributo unificato, la cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario può essere parte processuale e difendersi direttamente.
  • Il termine per impugnare un atto di irrogazione della sanzione deve essere rispettato rigorosamente, considerando anche la sospensione feriale; una notifica tardiva può determinare l’inammissibilità del ricorso.
  • Il valore della lite ai fini del contributo unificato può essere ricostruito dall’ufficio sulla base degli atti presenti nel fascicolo e degli importi tributari risultanti dagli atti originari.
  • La domanda di patrocinio a spese dello Stato non sospende automaticamente né elimina il contributo unificato dovuto per l’iscrizione della causa; gli eventuali effetti decorrono, di regola, dalla data di deposito della domanda.
  • Il rigetto della domanda di patrocinio lascia fermo l’obbligo di pagamento del contributo unificato e delle eventuali sanzioni per omesso o insufficiente versamento.
  • La mancata regolarizzazione del pagamento può comportare una sanzione proporzionata o graduata secondo la disciplina applicabile, oltre alla condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso.

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