Sentenza del 19/06/2019 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Aosta
1. Estinzione del giudizio nei confronti dei litiganti principali, contribuente e Agenzia delle Entrate - Attuale inutilità della residuale lite fra contribuente ed ente preposto alla riscossione - Ricorre.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli atti impositivi e di riscossione, con particolare riferimento alla validità delle notifiche effettuate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nel corso del giudizio il contribuente ha aderito a uno strumento di condono, determinando la piena conciliazione della lite principale con l'Agenzia delle Entrate. È stata quindi valutata anche l'utilità di proseguire il giudizio residuo nei confronti dell'ente della riscossione.
La decisione
Il giudizio è stato dichiarato estinto nei confronti del contribuente e dell'Agenzia delle Entrate per effetto della definizione agevolata della controversia, con compensazione delle spese. La medesima estinzione è stata ritenuta applicabile anche alla controversia residua con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché la prosecuzione del conflitto non risultava più utile. La decisione richiama il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, previsto dall'art. 97, primo comma, Cost., che impone alla pubblica amministrazione di non alimentare controversie ormai prive di concreta utilità.
Norme richiamate
Art. 97, primo comma, della Costituzione
La pubblica amministrazione deve assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Il principio costituzionale impone all'amministrazione di agire in modo imparziale, efficiente e non meramente conflittuale. Quando la controversia principale è stata definita e la lite residua non offre più un'utilità concreta, l'ente pubblico dovrebbe evitare di alimentare il contenzioso e, ove possibile, recedere dalla pretesa.
Massime di principio
- Quando il contribuente definisce integralmente la lite mediante condono o altro istituto di definizione agevolata, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione della controversia principale può rendere inutile anche la prosecuzione delle questioni residue contro l'agente della riscossione, se tali questioni non possono più produrre un risultato concreto.
- La definizione agevolata non elimina automaticamente ogni possibile responsabilità per irregolarità formali, come notifiche invalide; tuttavia, se la questione non ha più utilità pratica, il giudizio può non proseguire.
- Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione può giustificare l'abbandono o la rinuncia a pretese processuali divenute inutili, evitando un contenzioso meramente formale.
- La compensazione delle spese è coerente quando l'estinzione deriva da una definizione della lite intervenuta nel corso del giudizio e non da una piena soccombenza di una sola parte.
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