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Sentenza

Sentenza del 19/06/2019 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Aosta

1. Estinzione del giudizio nei confronti dei litiganti principali, contribuente e Agenzia delle Entrate - Attuale inutilità della residuale lite fra contribuente ed ente preposto alla riscossione - Ricorre.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava gli atti impositivi e di riscossione, con particolare riferimento alla validità delle notifiche effettuate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nel corso del giudizio il contribuente ha aderito a uno strumento di condono, determinando la piena conciliazione della lite principale con l'Agenzia delle Entrate. È stata quindi valutata anche l'utilità di proseguire il giudizio residuo nei confronti dell'ente della riscossione.

La decisione

Il giudizio è stato dichiarato estinto nei confronti del contribuente e dell'Agenzia delle Entrate per effetto della definizione agevolata della controversia, con compensazione delle spese. La medesima estinzione è stata ritenuta applicabile anche alla controversia residua con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché la prosecuzione del conflitto non risultava più utile. La decisione richiama il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, previsto dall'art. 97, primo comma, Cost., che impone alla pubblica amministrazione di non alimentare controversie ormai prive di concreta utilità.

Norme richiamate

  • Art. 97, primo comma, della Costituzione

    La pubblica amministrazione deve assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

    Il principio costituzionale impone all'amministrazione di agire in modo imparziale, efficiente e non meramente conflittuale. Quando la controversia principale è stata definita e la lite residua non offre più un'utilità concreta, l'ente pubblico dovrebbe evitare di alimentare il contenzioso e, ove possibile, recedere dalla pretesa.

Massime di principio

  • Quando il contribuente definisce integralmente la lite mediante condono o altro istituto di definizione agevolata, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • L'estinzione della controversia principale può rendere inutile anche la prosecuzione delle questioni residue contro l'agente della riscossione, se tali questioni non possono più produrre un risultato concreto.
  • La definizione agevolata non elimina automaticamente ogni possibile responsabilità per irregolarità formali, come notifiche invalide; tuttavia, se la questione non ha più utilità pratica, il giudizio può non proseguire.
  • Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione può giustificare l'abbandono o la rinuncia a pretese processuali divenute inutili, evitando un contenzioso meramente formale.
  • La compensazione delle spese è coerente quando l'estinzione deriva da una definizione della lite intervenuta nel corso del giudizio e non da una piena soccombenza di una sola parte.

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