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Sentenza

Sentenza del 19/06/2019 n. 426 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo al trattamento IVA di alcune fatture per l'acquisto intracomunitario di autovetture usate. L'Amministrazione aveva ritenuto che le operazioni dovessero essere trattate come acquisti intracomunitari, contestando l'omessa registrazione delle fatture, la mancata indicazione e liquidazione dell'IVA, l'omesso versamento periodico, la mancata presentazione dei modelli INTRA e l'omessa indicazione del depositario delle scritture contabili, oltre alle relative sanzioni. La società sosteneva invece che gli acquisti rientrassero nel regime IVA del margine, come risultava dalle fatture dei cedenti comunitari, e chiedeva l'annullamento dell'avviso. Il giudizio era stato riassunto dopo la cassazione con rinvio disposta dalla Corte di Cassazione, che aveva dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione il condono tombale IVA previsto dall'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, imponendo l'esame delle questioni di merito.

La decisione

La Commissione tributaria ha accolto l'appello della società e ha annullato le contestazioni dell'Ufficio. Ha ritenuto applicabile il regime del margine perché le fatture riportavano l'annotazione relativa a tale regime e perché le autovetture possedevano i requisiti oggettivi di veicoli usati, vale a dire immatricolazione da oltre sei mesi e percorrenza superiore a 6.000 chilometri. Il trattamento fiscale adottato dai cedenti comunitari non è stato ritenuto decisivo né imputabile all'acquirente, che aveva fatto affidamento sulle caratteristiche dei beni e sulla documentazione ricevuta. Di conseguenza, gli acquisti non sono stati qualificati come acquisti intracomunitari soggetti a integrazione e versamento dell'IVA in Italia. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 4.000,00 per i giudizi di merito e in euro 3.000,00 per il giudizio di cassazione, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Articolo 9 della legge n. 289 del 2002

    In materia di IVA, tributo armonizzato, la disposizione è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione Europea e deve essere disapplicata, consentendo la riespansione del potere accertativo dell'Amministrazione finanziaria.

  • Articolo 36 del decreto-legge n. 41 del 1995

    Disciplina il regime IVA del margine per la commercializzazione di beni usati, applicabile, tra l'altro, quando il rivenditore acquista da privati, da soggetti senza diritto alla detrazione o da soggetti che hanno già applicato il regime del margine.

  • Articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 1995

    Stabilisce che gli acquisti di beni già assoggettati al regime del margine nello Stato di provenienza non sono considerati acquisti intracomunitari e seguono la disciplina speciale del margine.

  • Articoli 38, comma 4, e 46-47 del decreto-legge n. 331 del 1993

    Rilevano per la qualificazione degli autoveicoli usati e per gli adempimenti connessi agli acquisti intracomunitari. Un veicolo è considerato usato, ai fini indicati, se immatricolato da oltre sei mesi e con percorrenza superiore a 6.000 chilometri.

  • Articolo 21, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

    Richiede che la fattura evidenzi l'applicazione del regime speciale pertinente; nel caso esaminato, l'annotazione in fattura relativa al regime del margine ha costituito un elemento rilevante.

  • Articoli 2727, 2729 e 2697 del codice civile

    Riguardano presunzioni e onere della prova; il Collegio ha ritenuto non sufficienti mere coincidenze o le vicende dei cedenti per dimostrare la conoscenza, da parte dell'acquirente, di irregolarità fiscali.

  • Articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997

    Disciplinano i principi di colpevolezza e imputabilità delle violazioni tributarie; la responsabilità sanzionatoria non può fondarsi automaticamente su irregolarità riferibili ai cedenti.

  • Articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471 del 1997

    Richiamato in relazione alle sanzioni connesse agli obblighi IVA e documentali; le sanzioni sono state ritenute non dovute in conseguenza della corretta applicazione del regime del margine.

  • Direttiva 94/5/CE

    Ha introdotto a livello europeo il regime speciale del margine per i beni usati, con la finalità di evitare la doppia imposizione economica.

  • Direttiva 2001/115/CE

    Rileva per gli obblighi di indicazione in fattura del regime IVA applicato, inclusa la specifica annotazione relativa al regime del margine.

  • Articolo 10 del Trattato sull'Unione Europea

    È stato richiamato per il principio di effettività e per l'obbligo del giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto dell'Unione incompatibile con la normativa interna.

Massime di principio

  • Per gli acquisti intracomunitari di autovetture usate, occorre distinguere tra regime ordinario degli acquisti intracomunitari e regime speciale del margine: se il cedente ha applicato validamente il margine nello Stato di provenienza, l'operazione non è trattata come acquisto intracomunitario ordinario.
  • L'applicazione del regime del margine deve essere supportata da elementi documentali concreti, soprattutto dalla fattura del cedente contenente l'annotazione specifica del regime e l'identificazione del veicolo come usato.
  • Nel regime del margine, l'IVA non si applica sull'intero prezzo di vendita, ma soltanto sul margine positivo realizzato dal rivenditore tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto.
  • Il trattamento fiscale adottato dal cedente estero non è automaticamente imputabile all'acquirente italiano: la responsabilità dell'acquirente deve essere valutata sulla base della documentazione disponibile e della sua effettiva conoscenza o conoscibilità dell'irregolarità.
  • Le vicende societarie o fiscali del cedente e semplici coincidenze non bastano, da sole, a dimostrare la malafede dell'acquirente o a giustificare il recupero IVA e le sanzioni.
  • La presenza dei requisiti oggettivi del veicolo usato, quali immatricolazione superiore a sei mesi e percorrenza oltre 6.000 chilometri, è necessaria ma non sempre sufficiente: deve essere verificata anche la provenienza del bene e la posizione IVA del cedente.
  • Quando una norma nazionale di condono o definizione agevolata risulta incompatibile con il diritto dell'Unione in materia di IVA, il giudice deve disapplicarla anche d'ufficio e procedere all'esame effettivo della pretesa tributaria.

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