Cassazione Civile, Ordinanza n. 18602/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 2003, sostenendo di averne appreso l'esistenza solo tramite estratto di ruolo e deducendo che la cartella non gli era mai stata notificata ritualmente, anche perché al tempo della pretesa notificazione risiedeva a Nizza. La C.T.P. aveva accolto il ricorso; la C.T.R. della Campania, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio valorizzando la definitività di un precedente contenzioso sull'atto presupposto. In Cassazione il contribuente ha dedotto un unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 101 e 331 c.p.c., per essere stata la sentenza d'appello resa senza che l'appello dell'Agenzia fosse stato notificato anche a lui e senza che la C.T.R. ordinasse l'integrazione del contraddittorio con rinnovazione della notificazione del gravame nei suoi confronti.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito del motivo di ricorso, perché ha preso atto che il ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla L. n. 197/2022, art. 1, commi 186-205, depositando la relativa istanza, la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate con l'importo dovuto e la quietanza del pagamento dell'unica rata. Verificata la regolarità della documentazione, la Corte ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato dal ricorrente come norma processuale tributaria violata per mancata notifica dell'appello anche nei suoi confronti e mancata integrazione del contraddittorio.
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno della censura di error in procedendo, per asserita decisione dell'appello senza corretta partecipazione del destinatario dell'impugnazione.
art. 1, commi 186-205, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La Corte ne prende atto quale base della definizione agevolata delle controversie tributarie; verificata la documentazione, ritiene completata la procedura e dichiarabile l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce e perfeziona la definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge, il giudizio di legittimità si estingue per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
- La Corte può limitarsi a verificare la regolarità della documentazione depositata a comprova dell'adesione e del pagamento dovuto; ove la procedura risulti completata, l'effetto estintivo è immediato.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, resta assorbito ogni motivo di ricorso relativo al merito o a vizi processuali della sentenza impugnata.
- Le spese seguono la regola indicata dalla Corte in caso di estinzione, con carico a chi le ha anticipate.
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