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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07312/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, da parte di una società, di un compendio immobiliare destinato a diventare di sua proprietà all'esito di una ristrutturazione; nell'ambito dei lavori di ricostruzione di uno degli edifici, un'altra società aveva affidato a una ditta appaltatrice le opere di installazione di alcuni refrigeratori costruiti da una terza società. Dopo un guasto verificatosi su uno dei refrigeratori e la riparazione a cura di un soggetto terzo, la committente acquirente ha citato in giudizio l'appaltatrice chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e il risarcimento dei danni. L'appaltatrice ha chiamato in causa la costruttrice dei refrigeratori e la progettista; la domanda è stata poi estesa anche nei loro confronti. In appello, la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda verso la costruttrice fosse stata abbandonata in sede di precisazione delle conclusioni, ha imputato la responsabilità alla sola appaltatrice per l'errata installazione dell'impianto e ha escluso la responsabilità dell'avente causa della progettista, ritenendo che il vizio dipendesse dall'installazione impropria e non dalla progettazione. La ricorrente principale ha denunciato omessa pronuncia sulla conferma della condanna dell'appaltatrice e violazione delle norme sulla interpretazione degli atti processuali, sostenendo che la domanda verso la costruttrice non fosse stata abbandonata; l'appaltatrice, con ricorso incidentale, ha contestato la valutazione delle prove e l'esclusione della garanzia della terza chiamata, nonché la qualificazione del rapporto di mandato e l'interpretazione del contratto. L'altra resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società acquirente e il ricorso incidentale dell'appaltatrice. Ha ritenuto infondata la censura di omessa pronuncia perché la Corte d'appello, rigettando l'appello incidentale dell'appaltatrice, aveva comunque confermato la sua responsabilità per l'errata installazione e l'entità del risarcimento, con conseguente permanenza della condanna al pagamento del danno nei limiti della statuizione confermata. Ha inoltre ritenuto corretta la decisione di appello secondo cui la domanda verso la costruttrice era stata inequivocamente abbandonata in sede di precisazione delle conclusioni, poiché nelle conclusioni finali era stata chiesta la condanna della sola appaltatrice. Sono stati respinti anche i motivi incidentali dell'appaltatrice, perché diretti a rivalutare il merito e le prove, attività preclusa in sede di legittimità, e perché la censura sull'interpretazione contrattuale era generica. Il ricorso incidentale condizionato dell'altra società è stato assorbito. Le spese di cassazione sono state compensate tra tutte le parti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale appaltatrice.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità devono essere ricondotte ai vizi tipizzati; non è consentito trasformarle in una nuova valutazione del fatto o delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non si sia effettivamente pronunciato su una domanda; non ricorre quando la decisione, anche implicitamente, confermi la statuizione di primo grado nei limiti risultanti dall'appello.

  • art. 1362 c.c.

    La doglianza sull'interpretazione del contratto deve individuare il preciso criterio ermeneutico asseritamente violato, non essendo sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti.

  • art. 1363 c.c.

    L'interpretazione deve essere effettuata secondo i criteri ermeneutici legali, ma in cassazione non è ammesso sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se la motivazione è congrua.

  • art. 183 c.p.c.

    La domanda proposta in memoria può ritenersi abbandonata se non è riproposta nelle conclusioni precisate in modo inequivoco.

  • art. 189 c.p.c.

    La precisazione delle conclusioni delimita l'oggetto della decisione di merito; ciò che non viene ribadito può considerarsi non più coltivato.

  • art. 190 c.p.c.

    Le conclusioni finali assumono rilievo decisivo nella delimitazione del thema decidendum in appello e in primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei soccombenti che hanno proposto impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è configurabile omessa pronuncia quando la sentenza d'appello abbia comunque affrontato, anche implicitamente, la questione decisiva confermando la responsabilità e la condanna nei limiti risultanti dalla riforma o dalla conferma della decisione di primo grado.
  • La domanda introdotta in una fase processuale anteriore può ritenersi abbandonata se, al momento della precisazione delle conclusioni, la parte chiede espressamente la condanna soltanto di alcuni convenuti e non rinnova la domanda verso gli altri.
  • La censura per violazione delle regole di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se indica quale specifico criterio ermeneutico sia stato disapplicato; non basta opporre una diversa lettura del materiale istruttorio o degli elementi fattuali estranei al testo del contratto.
  • Le doglianze che mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove testimoniali o documentali sono inammissibili in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non presenti vizi riconducibili ai parametri dell'art. 360 c.p.c.
  • La parte che propone ricorso e risulta soccombente può essere gravata dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale vigente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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