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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37508/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da un'azione risarcitoria proposta per gravi difetti dell'immobile venduto: era stato accertato che la realizzazione di un soppalco nell'appartamento aveva causato un cedimento strutturale dell'edificio. Il tribunale aveva accolto la domanda ex art. 1669 c.c. e 2043 c.c., condannando i venditori-costruttori al risarcimento dei danni in favore degli acquirenti e del condominio. La corte d'appello aveva poi rigettato le impugnazioni dei venditori e confermato la condanna. In cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 2058, comma 2, c.c., sostenendo che la questione dell'eccessiva onerosità della condanna per equivalente rispetto a quella in forma specifica non fosse stata correttamente esaminata e che il giudice d'appello avesse illegittimamente considerato nuova la relativa censura. Con il secondo motivo denunciavano la violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere il giudice di appello valutato prima la decisività dei documenti nuovi prodotti, anziché la loro tempestività, insistendo sul fatto che tali documenti erano stati resi disponibili solo dopo la sentenza di primo grado e dopo l'ultima udienza in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha affermato che, in tema di danni, il giudice di merito può riconoscere il risarcimento per equivalente anziché quello in forma specifica richiesto dall'attore, trattandosi di valutazione discrezionale di fatto insindacabile in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che, nell'ambito della responsabilità ex art. 1669 c.c., il danno risarcibile mira alla completa reintegrazione del patrimonio leso e al ripristino integrale dell'immobile. Quanto ai documenti nuovi, ha richiamato il principio secondo cui in appello sono ammissibili solo se la parte dimostri di non averli potuti produrre prima per causa non imputabile oppure se siano indispensabili ai fini della decisione; ha ritenuto corretta la declaratoria di tardività, poiché la produzione era avvenuta solo in sede di precisazione delle conclusioni. Il ricorso è stato quindi rigettato e, non essendosi svolte difese degli intimati, non è stata disposta pronuncia sulle spese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    La responsabilità per gravi difetti dell'immobile comporta un'obbligazione risarcitoria diretta al completo ripristino dell'edificio e alla piena reintegrazione del patrimonio leso.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale base generale della domanda risarcitoria accolta nei gradi di merito.

  • art. 2058, comma 2, c.c.

    La scelta tra risarcimento in forma specifica e per equivalente è rimessa al giudice di merito, che effettua una valutazione di fatto insindacabile in cassazione.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammissibili nuove prove e nuovi documenti salvo i casi di impossibilità non imputabile o di indispensabilità; la tardiva produzione in sede di precisazione delle conclusioni è preclusa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione di legge relativa all'art. 2058 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare nullità processuali in relazione alla decisione sulle questioni di appello.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato ai fini della definizione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Poiché il ricorso è stato rigettato, è stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di danni da gravi difetti dell'immobile, il risarcimento deve tendere alla piena reintegrazione del patrimonio leso e può essere parametrato al costo necessario per il completo ripristino dell'opera.
  • La scelta del giudice di merito tra risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente rientra nella valutazione discrezionale di fatto e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • La domanda di risarcimento in forma specifica include, come minus, quella per equivalente, sicché il giudice può liquidare il danno in denaro senza incorrere in ultrapetizione.
  • Nel giudizio di appello, i documenti nuovi sono ammissibili solo se la parte dimostra di non averli potuti produrre prima per causa non imputabile oppure se risultano indispensabili ai fini della decisione; la loro produzione tardiva dopo la rimessione della causa in decisione è preclusa.
  • Le censure di legittimità che non attaccano la ratio decidendi della sentenza impugnata, o che richiedono una rivalutazione del merito, sono destinate al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliCompravendita immobiliareProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della prova

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