Cassazione Penale, Sentenza n. 39109/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato è stato condannato per il delitto previsto dall'art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 per aver presentato, nell'ambito del procedimento n.23/2015 R.G., una autocertificazione attestante falsamente un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore al reale al fine di ottenere l'esenzione del contributo unificato. In appello e in cassazione era anche contestato il diniego del beneficio di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e, in via diversa, si deduceva l'esistenza di un errore sul fatto in relazione alla circostanza che il difensore aveva visionato la documentazione reddituale senza rilevare anomalie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo relativo all'errore sul fatto, ritenendo che il modulo autocertificativo richiedeva espressamente il reddito dell'intero nucleo familiare e che la verifica del difensore non esime il dichiarante dalla propria responsabilità. Tuttavia ha accolto il secondo motivo relativo alla carenza motivazionale sul diniego del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen., annullando la sentenza impugnata limitatamente a questo punto e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per un nuovo esame. In sostanza la condanna di merito è confermata, ma il giudice di rinvio dovrà rivalutare, con motivazione completa, l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità tenendo conto di tutte le peculiarità concrete del fatto, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
Norme richiamate
Norma contestata per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. La Corte ha ritenuto integrato il reato in quanto l'autocertificazione falsificava il reddito del nucleo familiare inducendo in errore il pubblico ufficiale.
Disciplina l'esenzione dal contributo unificato. Il modulo citato si riferiva espressamente al reddito del nucleo familiare, fattore decisivo per l'esclusione dell'ipotesi di errore sul fatto.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudice deve valutare la concreta manifestazione del reato e tutti gli elementi peculiari prima di escludere la punibilità; ha inoltre ritenuto insufficiente la motivazione dell'appello sul punto e ha rinviato per nuovo esame.
Criteri di determinazione della pena e parametri di valutazione del disvalore della condotta (modalità, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). Richiamato come riferimento per la valutazione della particolare tenuità.
Norma processuale richiamata in relazione al canone del diritto probatorio e alla valutazione della prova. La Corte precisa che il dubbio rilevante è solo quello ragionevole e supportato dagli elementi probatori.
Norma sul giudizio di legittimità in cassazione richiamata nella censura di vizio motivazionale e di valutazione della prova.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui utilizzata per inquadrare le censure presentate dal ricorrente (vizi di motivazione e violazione di norme processuali).
Massime di principio
- Quando si contesta l'errore sul fatto occorre dimostrare un dubbio ragionevole fondato su elementi e non su mere congetture; la presenza di una documentazione chiara e un modulo espresso sul reddito del nucleo familiare riduce la possibilità di invocare errore soggettivo.
- La mera visione della documentazione da parte del difensore non esonera il dichiarante dalla responsabilità per l'autocertificazione: il professionista non ha obbligo di verificare la veridicità delle dichiarazioni del proprio assistito.
- Per riconoscere la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) il giudice deve compiere una valutazione motivata e complessiva della concreta manifestazione del reato, considerando modalità di condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo.
- Il semplice rilievo che il beneficio avrebbe un impatto generale (ad es. per esenzioni di modesto importo) non costituisce, di per sé, motivazione sufficiente per escludere la particolare tenuità: è necessaria una valutazione casistica e motivata.
- Se il giudice di merito omette o fornisce motivazione carente sull'applicabilità di benefici sostanziali come l'art. 131-bis, la Cassazione può annullare con rinvio per nuovo esame affinché venga svolta la valutazione richiesta.
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