Cassazione Civile, Ordinanza n. 26238/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Una società aveva impugnato l'estratto di ruolo e trenta cartelle esattoriali relative a crediti contributivi, deducendo la prescrizione dei crediti. Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1608 del 2018, aveva accolto l'opposizione e dichiarato prescritti i crediti. Nei giudizi di appello riuniti, la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4594/2021 depositata il 14 dicembre 2021, aveva accolto parzialmente l'appello dell'agente della riscossione limitatamente a tre cartelle e respinto gli altri appelli, annullando il ruolo per le restanti cartelle e avvisi di pagamento. L'INPS ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto nel 2021. Ha riproposto l'eccezione, già sollevata in primo grado e coltivata in appello incidentale, secondo cui l'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo era inammissibile. La società opponente non aveva allegato né dimostrato la ricorrenza di una delle specifiche condizioni che consentono l'impugnazione, né indicato un interesse concreto idoneo a legittimarla.
La decisione
La Corte ha accolto l'unico motivo. Ha ritenuto applicabile al processo pendente l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973 e ha confermato i principi delle Sezioni Unite secondo cui l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile fuori dai casi specifici previsti dalla disposizione. Poiché tali condizioni non erano state allegate o dimostrate, l'originaria opposizione era inammissibile per difetto di interesse e il giudizio non poteva essere proposto. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza d'appello ai sensi dell'art. 382, terzo comma, secondo periodo, c.p.c. Ha compensato le spese dell'intero processo in ragione dell'applicazione dello ius superveniens. L'INAIL si era limitato a depositare la procura; la società opponente e l'agente della riscossione erano rimasti intimati.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
detta disposizione esclude l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo al di fuori di specifiche e tassative ipotesi che nella fattispecie non ricorrono in quanto non allegate e non dimostrate dal ricorrente.
L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo le specifiche e tassative ipotesi previste dalla legge; chi impugna deve allegare e dimostrare che ricorre una di tali ipotesi.
art. 382, terzo comma, secondo periodo, c.p.c.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. perché con riguardo all’impugnazione del ruolo, la causa non poteva essere proposta e il processo proseguito per difetto di interesse.
La cassazione senza rinvio è disposta quando la causa, per difetto di interesse ad agire, non poteva essere proposta né il processo proseguito.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile al di fuori delle specifiche ipotesi tassative previste dalla disposizione; tali presupposti devono essere allegati e dimostrati da chi propone l'impugnazione.
- La disposizione dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973 si applica anche ai processi pendenti, in quanto specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
- Quando l'impugnazione del ruolo è proposta senza che ricorrano o siano dedotte le condizioni legali che la consentono, la causa non poteva essere proposta per difetto di interesse e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.
- La sopravvenienza normativa che incide sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo giustifica, nel caso deciso, la compensazione delle spese dell'intero processo.
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