Cassazione Penale, Ordinanza n. 31986/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La vicenda riguarda una donna alla quale era stato confiscato un bene in applicazione della confisca estesa prevista dall'art. 12-sexies l. n. 356/1992, nel procedimento penale a suo carico per un reato in materia di stupefacenti. Dopo il giudicato della sentenza di condanna e della correlata statuizione patrimoniale, la interessata aveva proposto istanza di restituzione del bene, poi dichiarata inammissibile; l'opposizione a tale decreto era stata respinta dalla Corte d'appello. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva, in sintesi, la nullità del provvedimento impugnato per inosservanza della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, per violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011 e per vizio di motivazione, sostenendo che la declaratoria di illegittimità costituzionale avesse effetti tali da incidere anche sulla confisca disposta nel procedimento penale ordinario e da consentire la rimozione del vincolo patrimoniale.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate/inammissibili, perché miravano a estendere oltre il suo ambito la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, la quale ha inciso solo su una specifica parte della disciplina delle misure di prevenzione e non sulla confisca disposta in sede penale ordinaria. Ha inoltre richiamato il principio per cui la confisca disposta all'esito del giudizio penale ordinario, una volta coperta dal giudicato, non può essere rimossa in incidente di esecuzione se non nei limiti del giudizio di revisione, oppure sulla base di prove nuove sopravvenute (o comunque non valutate) dedotte con l'incidente, non essendo invece consentito rimettere in discussione i presupposti già accertati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
oggi art. 240-bis cod. pen.
la confisca patrimoniale collegata alla condanna penale è conseguenza obbligatoria dell'accertamento della condotta di reato e, se disposta con sentenza irrevocabile, non è liberamente revocabile in sede esecutiva oltre i limiti indicati dalla giurisprudenza
norma sostitutiva dell'art. 12-sexies, richiamata quale disciplina della confisca estesa conseguente alla condanna
la sua invocazione non consente di travolgere una confisca disposta in procedimento penale ordinario quando la questione attiene a una disciplina non incisa dalla declaratoria di illegittimità costituzionale
art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011
norma colpita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della sentenza n. 24 del 2019, con effetti limitati al procedimento di prevenzione
art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011
la questione di costituzionalità relativa a tale disposizione è stata dichiarata infondata; la pronuncia della Corte costituzionale non si estende oltre il proprio oggetto
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La sentenza della Corte costituzionale che dichiara l'illegittimità di una specifica disposizione delle misure di prevenzione non si estende automaticamente a norme diverse e vigenti applicate in un procedimento penale ordinario.
- La confisca disposta con sentenza penale irrevocabile non può essere rimossa in sede di incidente di esecuzione mediante la sola riproposizione di questioni già decise; la sua revoca è ammessa solo nei limiti e con gli strumenti previsti dall'ordinamento, in particolare in presenza di presupposti per la revisione o di prove nuove non valutate.
- È inammissibile il ricorso che pretenda di utilizzare una pronuncia di incostituzionalità per paralizzare gli effetti di una misura patrimoniale obbligatoria derivante da condanna penale, quando la norma applicata non è stata incisa dalla decisione del giudice delle leggi.
- Quando il ricorso per cassazione ripropone doglianze già esaminate e superate dal giudice dell'esecuzione, senza confrontarsi con i limiti del giudicato e con la disciplina dei rimedi esperibili, esso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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