Cassazione Civile, Ordinanza n. 01990/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un beneficiario di contributi comunitari concessi per l’attività agricola ha impugnato davanti al Tribunale di Ravenna una determinazione regionale con cui gli erano stati revocati un premio e un contributo precedentemente concessi quale giovane agricoltore, era stata intimata la restituzione di quanto percepito, erano stati applicati interessi legali maggiorati di quattro punti qualificati come sanzione amministrativa e disposta l’esclusione per dieci giorni da ogni agevolazione in materia di agricoltura. La Regione ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale adito sostenendo che l’atto non avesse natura sanzionatoria, sicché la competenza andava regolata secondo i criteri ordinari degli artt. 19 e 20 c.p.c., con foro della sede legale dell’ente e del luogo di adempimento dell’obbligazione restitutoria, quindi Bologna. Il Tribunale ha accolto l’eccezione e ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bologna. Nel regolamento di competenza il ricorrente ha dedotto: 1) vizio motivazionale per mancata esplicitazione delle ragioni dell’esclusione della natura sanzionatoria dell’atto; 2) violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 150/2011, assumendo che il provvedimento includesse effettive misure sanzionatorie, sia per la maggiorazione degli interessi sia per la sospensione dalle agevolazioni; 3) violazione dell’art. 20 c.p.c., sostenendo che l’obbligazione sarebbe sorta nel circondario di Ravenna, dove aveva sede l’azienda e dove era stato sottoscritto il contratto di rete rilevante ai fini della revoca.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato contenesse una parte effettivamente sanzionatoria soltanto nella maggiorazione degli interessi legali di quattro punti e nell’esclusione di dieci giorni dalle agevolazioni, mentre la revoca del contributo e la richiesta di restituzione delle somme costituiscono esercizio di autotutela amministrativa, non una sanzione. Ha quindi qualificato la domanda come cumulativa: opposizione a sanzione per la parte sanzionatoria, rito ordinario per la revoca e la restituzione. Poiché tra le domande sussiste un vincolo di accessorietà e la causa principale è quella relativa alla revoca e al recupero delle somme, la Corte ha applicato il rito ordinario, ritenendo corretta la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Ravenna e la designazione del Tribunale di Bologna ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. Ha inoltre affermato che l’obbligazione restitutoria sorge con l’adozione del provvedimento di revoca. Ha fissato il termine di tre mesi per la riassunzione davanti al Tribunale di Bologna e ha posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
si applica alle opposizioni a sanzione amministrativa e radica la competenza nel luogo in cui è stata commessa la violazione; non si applica alla sola revoca di contributi e alla richiesta di restituzione delle somme, che non hanno natura sanzionatoria
per la domanda di revoca e restituzione, non avente natura sanzionatoria, operano i criteri ordinari di competenza territoriale, individuando il giudice del luogo della sede del convenuto e/o del luogo di adempimento dell’obbligazione
art. 18 l. Regione Emilia-Romagna 30 maggio 1997, n. 15
la norma regionale, richiamata nel provvedimento, qualifica la maggiorazione degli interessi moratori come sanzione amministrativa e prevede la sospensione dalle agevolazioni in materia agricola
quando sono cumulate domande soggette a rito diverso, prevale il rito ordinario se tra esse esiste connessione
il vincolo di accessorietà tra domanda principale e domanda subordinata consente il cumulo e la trattazione congiunta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La revoca di un contributo pubblico con richiesta di restituzione delle somme erogate, quando dipende dal venir meno dei presupposti dell’agevolazione, non ha natura di sanzione amministrativa ma di atto di autotutela dell’amministrazione.
- La natura sanzionatoria va riconosciuta solo alle misure che, per previsione espressa o per funzione punitiva autonoma, aggiungono conseguenze ulteriori rispetto al mero recupero dell’indebito, come maggiorazioni di interessi qualificate dalla legge come sanzione e sospensioni da future agevolazioni.
- Se una stessa impugnazione cumula domande soggette a riti diversi, la domanda principale non sanzionatoria e quella accessoria sanzionatoria vanno trattate secondo il rito ordinario quando tra esse esista un rapporto di connessione/accessorietà.
- Il vincolo di accessorietà sussiste quando la pretesa accessoria è giuridicamente e logicamente dipendente da quella principale e ne condivide il nucleo fattuale e causale.
- Per l’azione volta a contestare la revoca di un contributo e la condanna alla restituzione delle somme, la competenza territoriale si determina con i criteri ordinari del codice di procedura civile; l’obbligazione restitutoria sorge con l’adozione del provvedimento di revoca.
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