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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20193/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, cassato la sentenza impugnata in relazione a tale motivo e rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi richiamati. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo; il primo e il quarto sono stati assorbiti dall'accoglimento del secondo. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La lite riguardava lo scioglimento della comunione ereditaria su beni immobili lasciati dai genitori. In primo grado il tribunale aveva dichiarato aperte le successioni, formato il progetto di divisione tra i tre eredi, disposto la vendita all'incanto di un immobile sito in Roma, ordinato a due coeredi di rendere il conto della gestione di alcuni beni e condannato gli stessi al pagamento di una somma in favore dell'altro coerede. La corte d'appello aveva confermato la decisione, salvo una diversa regolazione di alcune spese. I ricorrenti hanno proposto cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla valutazione di alcuni immobili oggetto di divisione, tramite critica alla CTU recepita dal tribunale; 2) violazione degli artt. 2736 c.c. e 233 c.p.c. per il mancato rinnovo del giuramento decisorio sul fatto che le somme usate per comprare un immobile in Catania provenissero, in tutto o in parte, dal patrimonio della madre, con conseguente domanda di collazione della donazione indiretta; 3) violazione degli artt. 723 c.c., 112 c.p.c. e 263 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sulla domanda di rendiconto relativa a un immobile in Tremestieri Etneo; 4) violazione degli artt. 817 e 818 c.c. e dell'art. 12, comma nono, l. 246/2005 per l'assegnazione di due garages come pertinenze scorporate dagli appartamenti cui accedevano. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando che in tema di collazione, quando l'acquisto di un immobile avvenga con denaro del disponente e l'intestazione sia fatta a favore di altro soggetto con intento di liberalità, la donazione indiretta ha per oggetto l'immobile e non il denaro; inoltre il giuramento decisorio deve essere ammesso anche se proposto in via subordinata, purché il capitolato abbia carattere di decisorietà. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la corte d'appello non aveva omesso di pronunciarsi, ma aveva respinto la domanda per genericità; gli altri motivi sono rimasti assorbiti o comunque non esaminati nel merito.

Norme richiamate

  • art. 737 c.c.

    in materia di collazione, il conferimento deve avere ad oggetto il bene oggetto della donazione indiretta quando il disponente abbia impiegato denaro proprio per acquistare un immobile intestato ad altro soggetto con intento di liberalità.

  • art. 2736 c.c.

    richiamato in tema di giuramento decisorio quale mezzo di prova con funzione decisoria, da ammettere se il capitolato abbia carattere decisivo.

  • art. 233 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al giuramento decisorio.

  • art. 723 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla domanda di rendiconto nella divisione ereditaria.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto un provvedimento sulla domanda o eccezione; non sussiste se il giudice ha deciso respingendo per genericità la domanda.

  • art. 263 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo al rendiconto, senza autonoma specificazione nella decisione.

  • art. 817 c.c.

    richiamato nel motivo sull'assegnazione delle pertinenze (garage) insieme al bene principale.

  • art. 818 c.c.

    richiamato nel motivo sull'assegnazione delle pertinenze (garage) insieme al bene principale.

  • art. 12, comma nono, l. 246/2005

    richiamato per contestare la qualificazione e l'assegnazione delle pertinenze; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    invocato per il primo motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    invocato per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la censura di omessa pronuncia.

  • art. 97 Cost.

    usato, insieme all'art. 111 Cost., per respingere il nuovo rinvio dell'adunanza camerale richiesto per trattative.

  • art. 111 Cost.

    usato, insieme all'art. 97 Cost., per escludere il rinvio dell'udienza in ragione della ragionevole durata del processo e del buon andamento.

Massime di principio

  • In tema di collazione, se un soggetto acquista un immobile con denaro proprio e lo intesta a un altro soggetto con intento di liberalità, la liberalità indiretta ha per oggetto l'immobile e, nella collazione, il conferimento deve riguardare il bene e non il denaro impiegato, salvo che il denaro donato sia soltanto parziale: in tal caso il conferimento riguarda il denaro effettivamente corrisposto.
  • Il giuramento decisorio deve essere ammesso quando i fatti oggetto del capitolato siano decisivi rispetto alla domanda o eccezione cui si riferisce; non può essere negato solo perché un precedente giuramento sia stato già reso su una formulazione diversa, se la nuova formulazione mira a un accertamento ulteriore e potenzialmente dirimente.
  • Il capitolato del giuramento decisorio deve consentire alla parte di scegliere se giurare e vincere la lite o rifiutare e perderla; al giudice resta solo il controllo dell'avvenuto giuramento e della sua decisorietà.
  • La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la domanda e l'abbia respinta per ragioni di merito o di genericità: in tal caso il vizio attiene alla valutazione del contenuto della domanda, non alla sua totale omissione.
  • Nel giudizio di legittimità, un motivo resta assorbito se l'accoglimento di un diverso motivo rende superfluo l'esame delle ulteriori censure.
  • Rinvii dell'adunanza camerale richiesti a ridosso della data fissata e reiterati per generiche trattative possono essere respinti in ragione delle esigenze di ragionevole durata del processo e di buon andamento dell'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaCollazioneImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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