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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30781/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soci)

La controversia

L'ente previdenziale aveva emesso un avviso di addebito per contribuzione alla gestione commercianti, ritenendo che i redditi percepiti dai due contribuenti dovessero concorrere alla base imponibile contributiva in quanto derivanti dalla partecipazione pro quota al capitale di una società di capitali. I destinatari dell'avviso avevano però dedotto di non svolgere, nei periodi interessati, alcuna attività lavorativa per la società, sicché gli utili percepiti erano quelli di meri soci di capitale e non potevano essere assoggettati a contribuzione. Il giudice di primo grado e la corte d'appello avevano accolto l'opposizione. In cassazione l'ente ha denunciato, con unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis della l. n. 438 del 1992, in relazione alla l. n. 233 del 1990, sostenendo che l'obbligo contributivo del soggetto iscritto alla gestione debba essere parametrato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF nell'anno di riferimento e non solo ai redditi prodotti dall'attività che giustifica l'iscrizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione di merito. Ha richiamato il precedente di legittimità già formatosi sulla stessa questione e ha ribadito che l'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. in l. n. 438 del 1992, amplia la base imponibile contributiva ai redditi d'impresa, ma non ai redditi di capitale. Poiché gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, in assenza di prestazione lavorativa, sono qualificati dal TUIR come redditi di capitale e non come redditi d'impresa, essi non concorrono al calcolo dei contributi dovuti alla gestione commercianti. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore anticipatario, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della contribuzione dovuta alla gestione commercianti, la base imponibile va individuata avendo riguardo ai soli redditi d'impresa; i redditi qualificati fiscalmente come redditi di capitale non vi concorrono, anche se percepiti da un soggetto iscritto alla gestione.
  • L'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 amplia la base imponibile contributiva alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, ma non consente di attrarre nella contribuzione redditi diversi da quelli d'impresa.
  • Per stabilire la natura del reddito rilevante ai fini previdenziali occorre coordinare la disciplina previdenziale con quella fiscale, facendo riferimento alle qualificazioni del TUIR.
  • Gli utili derivanti dalla mera partecipazione al capitale di una società di capitali, in assenza di attività lavorativa prestata dal socio, sono redditi di capitale e non redditi d'impresa; pertanto non sono soggetti a contribuzione come base della gestione commercianti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenzaObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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