Cassazione Penale, Sentenza n. 32943/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per varie ragioni: contestano la qualificazione e la prova della partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990), la valutazione probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori (in particolare l'uso delle dichiarazioni del collaborante Giarrizzo come fonte), la mancata applicazione o insufficiente motivazione sulle circostanze attenuanti generiche (art. 62‑bis e art. 133 c.p.), la mancata ricognizione della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) per alcuni imputati, la presunta violazione del divieto di reformatio in peius nelle modifiche della pena per reati in continuazione (art. 597 c.p.p.), e la mancata valutazione di un "medesimo disegno criminoso" con precedente condanna aggravata dal metodo mafioso (art. 81, comma 2 c.p.). In sintesi i ricorrenti chiedevano revisione della motivazione, censura dell'uso e del riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori, e riconoscimento/quantificazione più favorevole delle attenuanti e della qualificazione giuridica dei fatti.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione essenziale: i gravami contenevano in massima parte censure generiche o richieste di revisione del merito non compatibili con il sindacato di legittimità; la Corte d'appello ha fornito motivazioni congrue e sufficienti sulla credibilità e sul riscontro delle dichiarazioni del collaborante (Giarrizzo) e sulla valutazione complessiva della prova; l'esclusione delle attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata alla luce della gravità e della complessiva partecipazione al sodalizio; la richiesta di ricollegare fatti distanti nel tempo a un unico disegno criminoso è stata respinta come priva di specificità e contraddetta dall'elemento temporale; la contestata reformatio in peius non è stata ritenuta violativa perché non ha comportato un trattamento complessivo più sfavorevole per il ricorrente; l'errore materiale segnalato nel dispositivo (Pirrello) è stato sanato con ordinanza. In definitiva i giudici di legittimità hanno confermato l'adeguatezza delle valutazioni di merito rese dai giudici di merito e hanno respinto le censure come generiche o meramente rivisionali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma centrale per i reati di cessione e detenzione di stupefacenti: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della sussistenza del reato e della responsabilità individuale sulla base degli elementi probatori e delle chiamate in correità corroborate.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto provata stabilità, ruoli e operatività del sodalizio in base a dichiarazioni di collaboratori e riscontri indiziari, ritenendo insufficienti le censure difensive che chiedevano una rivalutazione del merito.
art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990
Fattispecie di lieve entità: la Corte ha precisato che la qualificazione di lieve entità richiede prova inequivocabile degli elementi (quantità, qualità, contesto) e non può presumersi per mancata indicazione; pertanto l'esclusione è legittima se mancano tali evidenze.
art. 62‑bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che l'ammissione dei fatti o la confessione non impongono automaticamente il prevalere delle attenuanti; il giudice deve motivare la prevalenza o equivalenza con le aggravanti e qui la motivazione è stata ritenuta sufficiente per escluderne l'applicazione piena.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha osservato che la valutazione degli elementi personali e delle modalità del fatto rientra nel sindacato di merito quando la motivazione è congrua; le critiche generiche non sono ammissibili in Cassazione.
art. 81, comma 2 cod. pen.
Concorso di reati/medesimo disegno criminoso: la Corte ha ritenuto che il collegamento tra fatti distanti nel tempo non fosse provato in modo da configurare un unico disegno criminoso e che l'intervallo temporale ne costituisse un elemento di cesura.
art. 192 cod. proc. pen.
Valutazione della prova e della chiamata in correità: la Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui la credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni vanno valutate unitariamente e che riscontri anche non indiziari ma precisi e individualizzanti sono idonei a corroborare le chiamate.
art. 114 cod. pen.
Rilevanza della partecipazione: la Corte ha considerato legittima la valutazione della partecipazione dell'imputato e il conseguente disvalore ai fini della determinazione della pena.
art. 597 cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in peius: la Corte ha osservato che non vi è violazione se il trattamento complessivo risultante in appello non è complessivamente peggiorativo per l'imputato, anche se singoli aumenti sono stati modificati in modo diverso da primo grado.
art. 416‑bis cod. pen.
Aggravante di metodo mafioso (richiamata in relazione a questioni connesse): la Corte ha escluso collegamenti operativi tali da estendere automaticamente aggravanti di tipo mafioso rispetto ai fatti sotto esame, se non adeguatamente provati.
Massime di principio
- Le censure generiche e la mera richiesta di rivalutazione del merito non sono ammissibili in Cassazione: bisogna indicare vizi di motivazione specifici, logici o di diritto.
- La prova basata su collaboratori di giustizia è valutabile in Cassazione solo se si dimostra che la motivazione di merito è illogica, contraddittoria o priva dei necessari riscontri; la presenza di riscontri precisi e individualizzanti rafforza la decisione di merito.
- Per ottenere il riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 occorre fornire elementi probatori chiari e specifici su quantità, qualità e contesto: la mera assenza di indicazioni non basta a favore dell'imputato.
- La concessione delle attenuanti generiche richiede una motivazione che valuti la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti; l'ammissione dei fatti o la confessione non determinano automaticamente la loro prevalenza.
- Il divieto di reformatio in peius va valutato sul trattamento complessivo subito dall'imputato: aumenti parziali non implicano necessariamente una violazione se, nell'insieme, il risultato non è peggiorativo.
- Per contestare la qualificazione associativa (art. 74 d.P.R. 309/1990) è necessario puntare su elementi concreti che dimostrino l'assenza di stabilità, ruoli o operatività del gruppo; argomentazioni generiche sono insufficienti.
- Errori materiali nel dispositivo (calcolo pena, omissioni formali) possono essere sanati con ordinanza di correzione materiale se non incidono sui diritti sostanziali dell'imputato.
- Quando si impugna la motivazione relativa alla credibilità di prove dichiarative, indicare con precisione le contraddizioni o la mancanza di riscontri oggettivi è essenziale; la semplice divergenza valutativa con i giudici di merito non è sufficiente.
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