Cassazione Civile, Ordinanza n. 31736/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento collegati: uno emesso nei confronti di una società in accomandita semplice per maggiori ricavi ai fini Irap e Iva per l'anno 2006, determinati in via analitico-induttiva mediante studi di settore; l'altro emesso nei confronti del socio per maggior maggior reddito di partecipazione ai fini Irpef, conseguente al precedente accertamento societario. I contribuenti avevano impugnato gli atti, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto le domande. In cassazione sono stati proposti due motivi in entrambi i giudizi riuniti: 1) violazione dell'art. 36, comma 4, d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente della sentenza d'appello, che si era limitata ad affermare in modo apodittico la correttezza della ricostruzione dei ricavi tramite monte ore degli addetti e percentuale di maggiorazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non aveva considerato le specifiche contestazioni sulla quantificazione del maggior reddito, deducendosi che, applicando il valore medio per addetto al monte ore effettivamente emergente dallo studio di settore, i ricavi presunti sarebbero risultati inferiori a quelli dichiarati. In via preliminare la Corte ha anche affrontato il tema del litisconsorzio necessario originario tra società di persone e soci, disponendo la riunione dei ricorsi per sanare il difetto di integrità del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi, riconoscendo che le controversie sulla rettifica del reddito della società di persone e quella sul reddito da partecipazione del socio erano inscindibilmente collegate e soggette a litisconsorzio necessario originario. Ha quindi accolto il primo motivo di ricorso in entrambi i procedimenti, dichiarando assorbito il secondo, perché la sentenza della CTR era affetta da motivazione meramente apparente: non riportava in modo adeguato le critiche dell'appellante né l'iter logico seguito per respingerle, limitandosi a una adesione apodittica alla decisione di primo grado e ad affermazioni generiche sulla congruità dell'accertamento da studi di settore. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva, intelligibile e idonea a rendere percepibili le ragioni di fatto e di diritto della decisione; la motivazione meramente apparente integra nullità.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Il requisito della motivazione della sentenza impone l'esposizione concisa ma comprensibile dei motivi in fatto e in diritto, con indicazione del percorso logico seguito dal giudice.
art. 111 Cost., comma 6
Il dovere di motivazione della decisione è costituzionalmente imposto.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
In materia di società di persone, l'unitarietà dell'accertamento dei redditi della società e dei soci comporta imputazione automatica ai soci in proporzione alla quota di partecipazione.
È stata richiamata la procedura camerale sul ricorso in cassazione, con regolare instaurazione del contraddittorio sulla proposta del relatore.
artt. 6 e 13 CEDU
Richiamati per valorizzare l'esigenza di ragionevole durata del processo e di effettività della tutela, evitando rinvii inutili quando la riunione consente di ricomporre l'unitarietà della controversia.
La motivazione per relationem è nulla se non consente di individuare il thema decidendum e le ragioni del dissenso rispetto ai motivi di appello.
È stato dedotto il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione dell'obbligo di motivazione.
È stato dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso; il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative a società di persone e soci, l'accertamento del reddito della società e quello del reddito da partecipazione dei soci sono inscindibilmente collegati: il giudizio va trattato con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, salvo che siano dedotte questioni personali del singolo socio.
- Se giudizi separati, ma oggettivamente identici e decisi in modo sostanzialmente conforme, arrivano in cassazione, il difetto di integrità del contraddittorio può essere sanato mediante riunione dei ricorsi, quando ciò consente di ricomporre l'unicità della causa senza sacrificare il contraddittorio e in ossequio alla ragionevole durata del processo.
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice di merito si limiti ad adesioni apodittiche o formule stereotipate, senza esporre le concrete ragioni del dissenso rispetto ai motivi di appello e senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito.
- In materia tributaria, la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è legittima solo se dal provvedimento d'appello risulti comunque l'esame effettivo delle censure e dei fatti controversi; in mancanza, la decisione non consente il controllo di legittimità ed è nulla.
- Quando il primo motivo di ricorso investe validamente la nullità della sentenza per motivazione apparente, gli ulteriori motivi che presuppongono un riesame del merito risultano assorbiti.
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