Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 02576/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito resta quindi ferma, compreso il diniego della particolare tenuità del fatto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 30 aprile 2024, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La difesa ha sostenuto l'esiguità del pericolo e, in sostanza, ha insistito sulla modesta offensività della condotta. La Corte di cassazione rileva tuttavia che i motivi sono in parte mere doglianze di fatto, generiche, e in parte manifestamente infondati, perché ripropongono censure già esaminate e disattese in appello. La fattispecie concreta riguarda una violazione di misura di prevenzione ex art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, ritenuta di non lieve entità per l'allontanamento dall'abitazione, rilevato casualmente da una pattuglia intorno alle ore 5 del 2 febbraio 2020, in un contesto di libertà incontrollata in circostanze spazio-temporali indefinite. La Corte sottolinea inoltre che l'imputato aveva riportato una condanna definitiva per analogo fatto commesso pochi mesi dopo, indice di una particolare propensione a disattendere le prescrizioni dell'Autorità e della non occasionalità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta è di non lieve entità e non occasionale, come nel caso di violazione di misura di prevenzione con libertà incontrollata e successiva reiterazione del fatto.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La violazione della misura di prevenzione viene considerata di non lieve entità in ragione delle modalità concrete del fatto e della sua reiterazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo esonero.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta quando la concreta modalità della condotta riveli un'offesa non lieve e una significativa disobbedienza alle prescrizioni imposte dall'autorità.
  • La valutazione della tenuità richiede un apprezzamento complessivo delle modalità del fatto e della personalità desumibile da precedenti specifici o da condotte analoghe successive, potendo escludersi la natura occasionale della violazione.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre doglianze di merito già esaminate e disattese dalla corte di appello, specie se generiche o meramente fattuali.
  • La reiterazione di un fatto analogo commesso a breve distanza temporale è indice rilevante per escludere la particolare tenuità e per negare la occasionalità della condotta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.