Cassazione Civile, Ordinanza n. 17335/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
Nel giudizio di merito l'agente aveva chiesto il riconoscimento di differenze provvigionali sugli ordini di un cliente qualificato come "direzionale" dalla preponente e il pagamento di una maggiore indennità di cessazione del rapporto, invocando l'art. 1751 c.c. oltre alle pattuizioni contrattuali e all'Aec 2002. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione confermando il rigetto delle differenze provvigionali e ritenendo non spettante una diversa indennità perché l'agente non aveva provato in modo certo i vantaggi ancora ricevuti dalla preponente dopo la cessazione del rapporto. Con il ricorso per cassazione l'agente ha dedotto, da un lato, omesso esame di fatti decisivi per avere la Corte territoriale ritenuto il cliente Megamark s.r.l. un cliente direzionale senza valutare documenti asseritamente contrari; dall'altro, violazione dell'art. 1751 c.c., assumendo erronea formazione del giudicato sulla liquidazione dell'indennità secondo l'Aec 2002 e sostenendo che, provati nuovi clienti e permanenza di vantaggi per la preponente, dovesse applicarsi la disciplina legale più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto l'apparente veste del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità, per di più in un caso di doppia conforme. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava una violazione di legge solo sulla base di una diversa ricostruzione in fatto e, inoltre, il ricorrente non aveva articolato specifiche censure sulla cosa giudicata né aveva trascritto/depositato gli atti necessari. La Corte ha ribadito che, ai fini dell'indennità ex art. 1751 c.c., non basta la prova della procacciata clientela o dell'incremento d'affari, ma occorre anche la prova che il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dopo la cessazione del rapporto. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione sostanziale tramite condanna alle spese, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestazioni sulla valutazione delle prove documentali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c.
La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme il controllo di legittimità sui fatti è ulteriormente ristretto e non consente di riesaminare il merito probatorio.
L'indennità di cessazione del rapporto richiede cumulativamente la procurata clientela o l'incremento d'affari e la permanenza, alla cessazione del rapporto, di sostanziali vantaggi per il preponente; l'assenza di preclusioni ostative non basta da sola a fondare il diritto.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012
Ha modificato la disciplina del contributo unificato, rendendo applicabile l'ulteriore importo nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di denunciare la mancata o diversa valutazione di documenti o prove, essendo riservata al giudice di merito l'apprezzamento del materiale probatorio.
- La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira in realtà a contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
- L'indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c. presuppone non solo la dimostrazione della clientela procurata o dell'incremento di affari, ma anche la prova che il preponente continui a trarre, dopo la cessazione del rapporto, vantaggi sostanziali da tale attività.
- L'assenza delle cause ostative previste dall'art. 1751 c.c. non è sufficiente, da sola, a far sorgere il diritto all'indennità, occorrendo la prova di tutti i requisiti costitutivi.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sulla ricostruzione dei fatti è particolarmente circoscritto e non può tradursi in una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
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