Cassazione Penale, Ordinanza n. 01332/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona giudicata in appello ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di sei mesi di reclusione e 5.000 euro di multa per il reato previsto dall'art. 22, comma 12, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per un fatto commesso a Caltanissetta il 9 luglio 2017. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 53 l. n. 689/1981, censurando il diniego della sanzione sostitutiva; la Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con le ragioni della decisione, fondate su una valutazione ex art. 133 c.p. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 131-bis c.p., ma la censura, secondo la Corte, evocava impropriamente la dichiarazione di abitualità e si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, senza incidere sulla motivazione che aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la serialità dei precedenti specifici, considerati significativi anche se intervallati nel tempo. Con il terzo motivo ha lamentato violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 268/1998, deducendo in modo generico l'insussistenza dell'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto le censure smentite dalle valutazioni di merito sulle condizioni personali dell'imputata.
Norme richiamate
La doglianza sulla mancata applicazione della sanzione sostitutiva è stata ritenuta non confrontarsi con la motivazione della decisione, che si fondava sui criteri di cui all'art. 133 c.p.
Richiamato come parametro di valutazione per escludere la sanzione sostitutiva.
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura che mirava a contestare la motivazione di merito sull'esclusione della particolare tenuità del fatto.
Norma incriminatrice richiamata per la contestazione dell'elemento soggettivo del reato.
art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998
Disposizione sulla base della quale è stata confermata la condanna.
Testo unico sull'immigrazione, nel cui ambito rientra il reato contestato.
Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a rilievi astratti o meramente assertivi.
- La richiesta di sanzione sostitutiva va censurata efficacemente solo confrontandosi con la valutazione giudiziale compiuta alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; in difetto, la doglianza è inidonea.
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto può essere sorretta dalla serialità dei precedenti specifici e non è sindacabile in cassazione se la censura mira soltanto a una diversa lettura del merito.
- La deduzione sull'assenza dell'elemento soggettivo deve essere specifica e confrontarsi con gli accertamenti di fatto del giudice di merito; censure generiche o meramente negatorie non superano il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove riscontrati profili di colpa.
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