Cassazione Penale, Sentenza n. 38388/2023 del 20/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'appello. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'appello fosse tardivo perché la sentenza di primo grado (abbreviato) era stata depositata entro 15 giorni dalla lettura del dispositivo e quindi l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro 45 giorni; inoltre non risultava agli atti un deposito formale dell'atto di appello ma solo una trasmissione via PEC del 12/05/2020. Il ricorrente ha dedotto che la sospensione dei termini processuali disposta per emergenza COVID (art.83 d.l. n.18/2020 e art.36 d.l. n.23/2020) sul periodo 9/3/2020-11/5/2020 rendeva tempestivo l'appello, proposto il 12/05/2020, e che la trasmissione via PEC era conforme alle misure emergenziali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha constatato che la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 10/02/2020 e la motivazione depositata entro il quindicesimo giorno, per cui il termine per proporre appello decorrente ai sensi degli artt.544 co.2 e 585 co.1 lett.b) c.p.p. iniziava il 25/02/2020. Tenuto conto della sospensione dei termini processuali tra il 9/3/2020 e l'11/5/2020 disposta dall'art.83 d.l. 17/03/2020 n.18 e dall'art.36 d.l. 8/04/2020 n.23, l'atto di appello depositato in data 12/05/2020 è risultato tempestivo. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per il giudizio di merito.
Norme richiamate
art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norma sostanziale in base alla quale è stata contestata e condannata l'ipotesi di reato (illecito in materia di stupefacenti). La sentenza di merito ha inflitto pena per tale fattispecie.
art.544, comma 2, cod. proc. pen.
Regola il deposito della motivazione della sentenza: il termine di deposito entro 15 giorni incide sul computo dei termini per proporre l'appello; la Corte di Cassazione ha valutato che la motivazione è stata depositata entro il termine previsto.
art.585, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Stabilisce il termine per proporre l'appello e quando decorre: la Corte ha ritenuto che, combinando l'art.544 co.2 con l'art.585, il termine di trenta giorni (nella specie computato come da normativa) è iniziato dalla data stabilita e, applicando la sospensione COVID, l'appello è risultato tempestivo.
art.591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato nella questione di diritto proposta in cassazione come riferimento procedurale collegato alle regole sulle impugnazioni; la decisione di merito ha tenuto conto dei richiamati criteri di calcolo dei termini.
art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che individua il vizio dedotto in cassazione (inosservanza o erronea applicazione della legge penale). È stata la base formale del motivo di impugnazione con cui si chiedeva la verifica dell'erronea decisione della Corte d'appello.
Disposizione emergenziale che ha sospeso i termini processuali nel periodo indicato; la Corte ha riconosciuto che tale sospensione (unitamente all'art.36 d.l. n.23/2020) incide sul computo dei termini e rende tempestivo l'atto proposto il 12/05/2020.
art.36, comma 1, d.l. 8/04/2020, n.23
Ulteriore norma emergenziale che ha contribuito alla sospensione dei termini processuali nel periodo COVID; interpretata dalla Corte come operante sul periodo 9/3/2020-11/5/2020 e dunque rilevante per la tempestività dell'appello.
Massime di principio
- Il termine per proporre appello decorre in relazione al deposito della motivazione: verificare sempre la data di deposito della motivazione (art.544 co.2 c.p.p.) per calcolare correttamente il termine.
- Le sospensioni dei termini disposte da provvedimenti emergenziali (es. d.l. n.18/2020, d.l. n.23/2020) interrompono il computo dei termini processuali; atti depositati subito dopo la sospensione possono essere considerati tempestivi.
- In caso di contestazione di inammissibilità per presunta tardività, il ricorso per cassazione può essere fondato se dimostra l'errato computo dei termini da parte della corte territoriale.
- La Corte di Cassazione, quando è dedotto un 'error in procedendo', può esaminare direttamente gli atti per verificare i fatti e le date rilevanti, non limitandosi al testo della motivazione impugnata.
- Per le trasmissioni durante periodi emergenziali occorre documentare la modalità e la datazione dell'impugnazione (deposito cartaceo o invio PEC) e conservare le ricevute/attestazioni per provare la tempestività.
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