Cassazione Civile, Ordinanza n. 26827/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per il completamento di opere di infrastrutturazione viaria e ferroviaria dell'area industriale di Gioia Tauro-Rosarno. In appello era stato confermato in parte il credito delle imprese appaltatrici per danni da sottoproduzione relativi a due periodi e rigettate le domande del consorzio relative alla penale per ritardata esecuzione dei lavori prevista dal capitolato speciale e alla rivalsa verso l'ente finanziatore, individuato nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel ricorso per cassazione il consorzio ha proposto due motivi, entrambi formalmente impostati come violazione/falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366 e 1371 c.c.: il primo contro l'interpretazione di una premessa dell'atto aggiuntivo del 22 ottobre 1990, il secondo contro il rigetto della domanda di rivalsa con riferimento alle riserve iscritte dall'appaltatrice. La Corte di cassazione ha però rilevato preliminarmente che il ricorso era privo dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., essendosi il ricorrente limitato a trascrivere lo svolgimento del processo della sentenza impugnata senza ricostruire i fatti sostanziali e processuali rilevanti. Ha inoltre ritenuto che i motivi fossero inammissibili perché diretti, sotto la veste di violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del merito, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati né confrontarsi con l'autonoma plausibilità dell'interpretazione seguita dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il consorzio ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del ministero e degli altri controricorrenti. Ha inoltre ravvisato i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., liquidando una somma equitativa in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti indicate nel dispositivo, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti della causa
il ricorso per cassazione deve contenere una ricostruzione chiara e completa dei fatti processuali e sostanziali della controversia; la mera trascrizione dello svolgimento del processo della sentenza impugnata non è sufficiente.
artt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1371 c.c.
la denuncia di violazione dei criteri ermeneutici richiede la specifica indicazione dei canoni concretamente violati e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato; non basta contrapporre una diversa lettura della clausola.
la condanna equitativa per responsabilità aggravata non richiede domanda di parte né prova del danno; è sufficiente l'accertamento di mala fede o colpa grave nella proposizione di un'azione o impugnazione pretestuosa o gravemente infondata.
la responsabilità aggravata è collegata alla violazione dei doveri di lealtà e probità processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
artt. 24 e 111 Cost.
il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione è ritenuto compatibile con il diritto di difesa e il giusto processo.
art. 6 CEDU
l'accesso al giudice di ultima istanza può essere soggetto a condizioni di ricevibilità fissate dagli Stati, entro un margine di apprezzamento compatibile con la Convenzione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: l'esposizione dei fatti di causa non può essere sostituita dalla mera riproduzione dello svolgimento del processo contenuto nella sentenza impugnata.
- La censura per violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è inammissibile se non specifica quali regole interpretative siano state violate e in che modo; non è consentito chiedere alla Cassazione una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge.
- Quando la decisione di merito si fonda su una delle possibili interpretazioni di una clausola contrattuale, non è sindacabile in cassazione solo perché il ricorrente ne propone un'altra, parimenti plausibile.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata d'ufficio e senza prova del danno quando l'impugnazione sia proposta con mala fede o colpa grave, in violazione dei doveri di lealtà processuale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta il regolamento delle spese e può legittimare il raddoppio del contributo unificato.
- rami
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